Abstract. Secondo la Corte di Cassazione Penale in materia di reati tributari il limite di impignorabilità della prima casa non si applica in relazione alla confisca poiché ha ad oggetto il profitto del reato e non anche il debito tributario evaso.
Lasentenza.
La Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 30342 del 04/08/2021, è tornata sul tema del sequestro preventivo finalizzato alla confisca della prima casa, ritenendolo possibile, al contrario della tesi propugnata dal ricorrente e, con l’occasione, chiarendo il tenore letterale della norma contenuta nel D.P.R. n. 602/73 e succ. mod.
La Cassazione ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui, in tema di reati tributari, il limite all’espropriazione immobiliare previsto dal D.L. n. 69/2013 (cd. “Decreto del fare”), che ha modificato gli artt. 76 e ss. del DPR 602/1973, che vieta all’agente di riscossione di dare corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, è adibito ad uso abitativo, non trova applicazione in relazione alla confisca penale.
Osserva la Corte che, innanzitutto, il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la “prima casa” ma “l’unico immobile di proprietà del debitore”.
Si tratta, pertanto, di un concetto diverso da quello di “prima casa” che ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento.
La Cassazione ritiene che per invocare l’applicazione della disposizione che limita l’espropriazione immobiliare, non è sufficiente che il debitore si limiti a prospettare che l’immobile pignorato è la sua “prima casa”, giacché, una tale prospettazione non esclude che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili.
La sentenza in esame chiarisce i seguenti punti:
la disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per i debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo;
non riguarda la “prima casa” ma “l’unico immobile di proprietà del debitore”;
non trova, comunque, applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato, perché oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco; nel caso di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte coincide con il patrimonio sottratto alla garanzia dell’esazione e non già con il debito tributario evaso.
Il caso.
Nel caso di specie il Tribunale del riesame di Trento aveva accolto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Trento avverso l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale con cui era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo del profitto del reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte “(art. 11, D.Lgs. n. 74/2000), per l’effetto, disponendo il detto sequestro limitatamente alla somma oggetto di fraudolento trasferimento, nonché in caso di incapienza dei beni per il corrispondente valore.
L’imputato proponeva ricorso in cassazione denunciando vizi di motivazione in ordine a quanto dedotto nella memoria nel corso del giudizio, in cui si argomentava come l’operazione posta in essere dal ricorrente fosse una normale compravendita al prezzo giusto, regolarmente pagato e che oggetto di sequestro era la sua prima casa che, a suo dire, a mente del DPR n. 602 del 1973, articolo 76, s.m.i., non sarebbe sequestrabile a fini di confisca.
La Cassazione oltre a ritenere congrua e sufficiente la motivazione resa dal Tribunale del riesame ha rigettato il ricorso ritenendo, altresì, non fondata la censura di violazione del D.P.R. n. 602/73, art. 76 e succ. mod. per le motivazioni sopra esposte ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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