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Il diritto alla parità retributiva tra donne e uomini per uno stesso lavoro è uno dei principi fondamentali sancito dall'Ordinamento Europeo.
Il 26 ottobre 2021 il Senato ha approvato all’unanimità il DDL sulla parità salariale (https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.522_A.18PDL0149240.pdf#page=12)
A chi si rivolge?
Il nuovo DDL si rivolge a chi è a conoscenza di un problema di genere all’interno della propria azienda.
Quali sono le principali novità?
Il Testo in esame si compone di sei articoli e le novità principali sono:
- ► La relazione biennale relativa al monitoraggio sulla disparità di genere in ambito lavorativo deve essere redatta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità.
- ► I soggetti interessati da un comportamento direttamente discriminatorio, sono anche le candidate e i candidati in fase di selezione del personale.
- ► La discriminazione indiretta riguarda ora anche gli atti di natura organizzativa o che incidono sull'orario di lavoro.
- ► Anche le aziende (pubbliche e private) che impiegano più di 50 dipendenti (in luogo degli oltre 100 attualmente previsti) hanno l'obbligo di redigere il rapporto biennale.
- ► La certificazione della parità di genere entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.
- ► Le aziende private in possesso della predetta certificazione di pari opportunità, per il 2022, possono usufruire dello sgravio contributivo parziale, concesso nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro.
C’è un apposito iter da seguire per il rapporto biennale sulla parità?
Sì. Il rapporto biennale sulla parità di genere deve comprendere:
- il numero dei lavoratori occupati distinti per sesso; nonchè quello delle lavoratrici in stato di gravidanza;
- gli eventuali lavoratori distinti per sesso assunti nel corso dell'anno;
- le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso;
- l'inquadramento contrattuale nonchè la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato;
- l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, ;
- i predetti dati non devono indicare l'identità del lavoratore.(https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-14482/modifiche-al-codice-cui-al-decreto-legislativo-11-aprile-2006-n-198-e-altre-disposizioni-materia-pari-opportunita-uomo-e-donna-3.html).
Avv. Valeria Negre