Può il datore di lavoro pretendere che il dipendente si sottoponga a vaccino? Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? Il datore di lavoro può acquisire copia delle certificazioni vaccinali anche con il consenso dei dipendenti?
E’ intervenuto sulla questione il Garante per la privacy, con l’intento di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche, al fine di correttamente applicare la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale.
Quali sono, in linea generale, gli obblighi del datore di lavoro?
L’articolo 2087 c.c. obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, nonché il loro benessere.
Esso, dispone espressamente: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Tale articolo, in combinato disposto con il D.lgs n. 81/08 (Testo Unico in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, sopra citato) obbliga il datore di lavoro a tutelare i lavoratori sia per ciò che attiene la salute, sia per quanto attiene la sicurezza nei luoghi di lavoro. (ne abbiamo già parlato nell’articolo del 19 gennaio https://www.rennastudiolegale.it/covid-19-e-vaccino-il-datore-di-lavoro-puo-licenziare-il-dipendente-che-rifiuta-di-vaccinarsi/)
A tanto occorre, poi, aggiungere che il datore di lavoro deve anche provvedere alla protezione dei soggetti c.d. “deboli” inseriti nella compagine aziendale e mettere a disposizione del lavoratore tutti i presidi medici atti a prevenire l’infezione da Covid, ovvero di rischio biologico e batteriologico, così come disposto dagli artt. 266 ss del D.lgs. n. 81/08.
Come già avuto modo di approfondire dettagliatamente nell’articolo del 15 luglio 2020 (https://www.rennastudiolegale.it/responsabilita-del-datore-di-lavoro-e-sorveglianza-sanitaria-la-disciplina-normativa-generale-integrata-dalle-misure-che-si-sono-rese-necessarie-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-da-covid/) il principio cardine del nostro ordinamento, cui fare riferimento, è contenuto nell’art. 32 della Costituzione, il quale dopo aver affermato che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, dispone che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Chiarimenti del Garante per la Privacy:
► Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo.
►Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).
Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).
► La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?
Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).
In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).
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