1. PREMESSA.
Le Sezioni Unite si sono finalmente pronunciate sulla nullità delle fideiussioni bancarie omnibus ed è di questo che parleremo in questo articolo.
2. ESTREMI DELLA SENTENZA.
Si tratta, in particolare, della sentenza delle Sezioni unite del 30 dicembre 2021. Per chi avesse bisogno, specifico che è la n. 41994.
Come dicevo, si tratta di una pronuncia attesa da tempo da un po’ tutti gli operatori giuridici ma credo soprattutto da chi operi prevalentemente nel settore bancario/finanziario.
3. PERCHÈ TANTO ATTESA?
Perché dottrina e giurisprudenza si mostravano particolarmente divise su una questione fondamentale. Quali sono gli effetti della dichiarazione di illegittimità delle clausole contenute nello schema Abi di fideiussione omnibus?
4. UN PASSO INDIETRO.
Per capire bene di cosa stiamo parlando, è bene fare un passo indietro. Tutto ha inizio nel 2005 allorché la Banca d’Italia, che all’epoca rivestiva il ruolo di Autorità Garante in materia di concorrenza tra banche, dichiarava la natura anticoncorrenziale di alcune clausole contenute nello schema contrattuale predisposto, nel 2003, dall’ABI per le fideiussioni omnibus.
L’anticoncorrenzialità è stata ravvisata nella circostanza che le banche, avendo adottato il medesimo modello di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2003, di fatto avessero uniformato sul mercato del credito le condizioni e l’offerta dello strumento fideiussorio, integrando così gli estremi di una intesa restrittiva della concorrenza, sanzionata con la nullità dall’art. 2, 2° comma, lett. a), L. n.287/1990 (Legge Antitrust).
Si rimanda, ove si volesse approfondire, ai miei precedenti articoli, consultabili ai seguenti link:
Sono nulle le fideiussioni abi?
LA NULLITA’ DELLE FIDEIUSSIONI BANCARIE CONFORMI ALLO SCHEMA ABI.
LA FIDEIUSSIONE SPECIFICA: NULLA?
LIBERARSI DALLE FIDEIUSSIONI BANCARIE. ECCO COME.
UN NOSTRO CASO. LA STORIA DI UN FIDEIUSSORE E DELLA SUA VITTORIA IN TRIBUNALE.
LA STORIA VERA DI UNA FIDEIUSSIONE NULLA – Avv. Alessandra De Benedittis – YouTube
5. DUE QUESTIONI.
A questo punto, però, in dottrina e in giurisprudenza, si sono poste principalmente due questioni:
a) se la nullità dell’intesa a monte tra le banche possa estendersi ai contratti stipulati a valle con i singoli fideiussori;
b) in caso di risposta affermativa, quale sia la sorte delle fideiussioni che riproducono lo schema predisposto dall’Abi nel 2003.
6. QUESTIONE b).
Riguardo a quest’ultimo aspetto, taluni hanno fatto discendere dall’illegittimità delle clausole ABI la nullità dell’intero contratto di fideiussione in cui erano contenute (nullità totale); talaltri hanno invece, sulla base del principio di conservazione del contratto, circoscritto la nullità alle sole clausole illegittime (nullità parziale), salvando così il contratto di fideiussione. Infine, un terzo orientamento ha fatto discendere solo una tutela di tipo risarcitorio.
7. NECESSARIO INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE.
Si è rivelato necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, al fine di individuare una soluzione univoca alla questione.
8. LA RISPOSTA DELLE SEZIONI UNITE.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che più perviene a risultati in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un’ipotesi di NULLITÀ PARZIALE.
9. ESTENSIONE DELLA NULLITÀ DELL’INTESA AI CONTRATTI A VALLE.
Le Sezioni Unite hanno voluto, in primo luogo, precisare che non vi sia dubbio sul fatto che la nullità dell’intesa a monte debba estendersi ai contratti stipulati a valle con i singoli fideiussori. Il tenore letterale dell’art. 2 della Legge Antitrust è, difatti, inequivoco nello stabilire che: “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”. E tale previsione – ed in particolare la locuzione “ad ogni effetto” – legittima la conclusione dell’invalidità anche dei contratti che realizzano l’intesa vietata.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust – poiché costituiscono lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell’atto a monte e vengono ad essere inficiate dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Dunque, anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli stessi atti sussista un “collegamento funzionale”, tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust. In altri termini, dicono le Sezioni Unite, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale.
Siamo evidentemente in presenza, a dire delle Sezioni Unite, di una nullità speciale, posta a presidio di un interesse pubblico e, nella specie, dell’ordine pubblico economico. In tal senso depone la considerazione che siffatta forma di nullità ha una portata più ampia di quella codicistica (art. 1418 c.c.) e delle altre nullità conosciute dall’ordinamento (come la nullità di protezione nei contratti del consumatore (c.d. secondo contratto) e la nullità nei rapporti tra imprese (c.d. terzo contratto). La ratio di tale speciale regime – come detto – è da ravvisarsi nell’esigenza di salvaguardia “dell’ordine pubblico economico”.
10. NO ALLA STRADA DELLA TUTELA RISARCITORIA ED A QUELLA DELLA NULLITÀ TOTALE.
Quanto invece alla sorte delle fideiussioni conformi allo schema Abi, le Sezioni Unite hanno escluso tanto la mera tutela risarcitoria, di per sé priva di carattere dissuasivo, tanto la nullità totale del contratto a valle, essendo la stessa finalità perseguita dalla normativa antitrust ad escludere l’adeguatezza di quest’ultimo rimedio.
È di tutta evidenza, infatti, che – stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza, i contratti a valle sono integralmente nulli esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza. Il contratto a valle è, invece, nullo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell’intesa a monte dichiarate nulle dall’organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere – in concreto – una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI del 2003. Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece, come nel caso concreto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, pienamente valide.
La sanzione della nullità si applica, pertanto, alle sole clausole dell’accordo o della decisione colpite dal divieto, a meno che dette clausole risultino inseparabili dall’accordo o dalla decisione stessi. Solo in tale ultimo caso saranno travolti integralmente.
Di conseguenza, alla nullità parziale dell’accordo o della deliberazione a monte corrisponde la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpito da nullità”. E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all’estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
11. CONSEGUENZE DELLA NULLITÀ PARZIALE DEL CONTRATTO A VALLE.
Dalla ritenuta nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell’intesa vietata discende una serie di conseguenze sul piano sostanziale e processuale:
- Le fideiussioni a valle restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d’Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1419 c.c.
- La rilevabilità d’ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti a presidio del principio processuale della domanda. Si è, per vero, stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne d’ufficio la sua nullità solo parziale. E, tuttavia, qualora le parti, all’esito di tale indicazione officiosa, omettano un’espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l’originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo.
- Imprescrittibilità dell’azione di nullità.
- Proponibilità della domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., ricorrendone i presupposti, nonché dell’azione di risarcimento dei danni.
12. PRINCIPIO DI DIRITTO ESPRESSO DALLE SEZIONI UNITE.
<<i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
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L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.
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L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.