IL PRINCIPIO DI DIRITTO.
La Cassazione, con ordinanza n. 29810/2017, ha avuto modo di dichiarare la nullità delle fideiussioni bancarie predisposte a monte dall’ABI ed utilizzate, senza variazione alcuna, a valle, da tutte le banche, in ragione dell’appiattimento testuale conseguente alla uniformità dei testi.
Tale sentenza ha animato nella
dottrina e nella giurisprudenza un dibattito sino ad allora sostanzialmente
sopito.
Per meglio comprendere i termini
della questione, è bene ripercorrere le vicende da principio.
IL PROVVEDIMENTO N. 55/2005 DELLA BANCA D’ITALIA.
Tutto ha inizio nel 2005 allorchè la Banca d’Italia, che all’epoca rivestiva il ruolo di Autorità Garante in materia di concorrenza tra banche, dichiarava la natura anticoncorrenziale di alcune clausole contenute nello schema contrattuale predisposto dall’ABI per le fideiussioni omnibus nel 2003.
L’anticoncorrenzialità è stata ravvisata nella circostanza che le banche, avendo adottato il medesimo modello di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2003, di fatto avessero uniformato sul mercato del credito le condizioni e l’offerta dello strumento fideiussorio, integrando così gli estremi di una intesa restrittiva della concorrenza, sanzionata con la nullità dall’art. 2, 2° comma, lett. a), L. n.287/1990 (Legge Antitrust).
Banca d’Italia, in particolare, ritenne contrastanti con gli artt. 2 e 14 della Legge Antitrust la clausola di reviviscenza, la clausola di sopravvivenza e quella di rinuncia al termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. Le clausole erano rispettivamente così formulate: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo“; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate“; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato“.
A seguito di tale pronuncia della Banca d’Italia, dette clausole furono quindi eliminate dal modello ABI di fideiussione.
LA SORTE DELLE FIDEIUSSIONI CONFORMI ALLO SCHEMA ABI.
Restava a questo punto da capire la sorte delle fideiussioni bancarie riproducenti lo schema predisposto dall’ABI e sottoposto al vaglio della Banca d’Italia. Si trattava in particolare di capire se la nullità dell’intesa a monte tra le banche potesse estendersi ai contratti stipulati a valle con i singoli fideiussori ed, in quest’ultimo caso, la portata, totale o parziale, di tale nullità.
Sebbene residui ancora un orientamento minoritario che esclude la possibilità di estendere la nullità dell’intesa ai contratti stipulati a valle, ad oggi il dibattito si incentra principalmente sul secondo dei quesiti posti, sul quale dottrina e giurisprudenza si mostrano particolarmente divise.
Difatti taluni hanno fatto discendere dall’illegittimità delle clausole ABI la nullità dell’intero contratto di fideiussione in cui erano contenute (nullità totale); talaltri hanno invece, sulla base del principio di conservazione del contratto, circoscritto la nullità alle sole clausole (nullità parziale), salvando così il contratto di fideiussione.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
Il dibattito circa l’estensione della nullità dell’intesa ai contratti a valle e sulla portata (totale o parziale) della nullità dei contratti di fideiussione conformi allo schema ABI è ancora acceso ed è in essere un vero e proprio contrasto nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
Si tratta senza dubbio di un tema di estremo interesse stante la portata ciclonica di un orientamento giurisprudenziale che dovesse svilupparsi prevalentemente in senso favorevole alla nullità totale delle fideiussioni predisposte in conformità all’originario schema ABI.
Vale la pena pertanto seguirne i successi sviluppi.
Avv. Alessandra De Benedittis
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L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.
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L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.