FIDEIUSSIONI SPECIFICHE E NULLITÀ ANTITRUST: LA DIFFIDA STRAGIUDIZIALE IMPEDISCE LA DECADENZA?

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COMMENTO A CORTE DI APPELLO DI ROMA, N. 1608 DEL 13.03.2025

Il tema relativo all’estendibilità anche alle fideiussioni specifiche della nullità delle clausole conformi al modello ABI, in quanto anticoncorrenziali, è, da tempo, al centro di un vivace dibattito.

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Il caso giudiziario.

La recente sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1608/2025 offre un’importante occasione per riflettere sulla questione della nullità delle fideiussioni bancarie che riproducono clausole dello schema ABI ritenute anticoncorrenziali.

La vicenda processuale trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da due fideiussori contro una banca che aveva richiesto il pagamento di quanto dovuto a seguito dell’inadempimento della società garantita. Il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo sulla base dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c..

La banca aveva quindi proposto appello sostenendo due motivi principali: l’erronea applicazione dell’istituto della decadenza e l’erroneità della decisione per non aver il Tribunale adeguatamente valutato che la banca aveva tempestivamente formulato un atto di costituzione in mora nei confronti dei garanti.

La natura dell’istituto della decadenza.

La Corte d’Appello di Roma ha respinto entrambi i motivi con argomentazioni che meritano attenta considerazione. I giudici d’appello hanno chiarito un punto fondamentale: la decadenza non è soggetta a prescrizione, essendo un istituto autonomo che, a differenza della prescrizione, non è legato all’inerzia del titolare del diritto o alle sue condizioni soggettive, ma semplicemente al decorso del tempo.

La Corte ha precisato che la decadenza può essere impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro cui si deve far valere il diritto soggetto a decadenza (art. 2966 c.c.). Tuttavia, il riconoscimento del diritto, se non è espresso, deve desumersi esclusivamente da un fatto che sia incompatibile con la volontà opposta. Le trattative per comporre bonariamente la vertenza non rappresentano riconoscimento del diritto altrui e non valgono ad impedire la decadenza.

Quanto al secondo motivo d’appello, la questione risulta particolarmente interessante sotto il profilo della nullità antitrust delle fideiussioni. L’appellante aveva sostenuto che, pur essendo state dichiarate nulle le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione in quanto riproducenti lo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia, l’art. 7 della fideiussione avrebbe dovuto trovare applicazione. Tale clausola prevedeva il pagamento “a prima richiesta”.

La Corte d’Appello ha respinto questa argomentazione, rilevando come la clausola n. 7 fosse chiaramente vanificata dalla nullità della clausola n. 6, che prevedeva la rinuncia alla preventiva escussione entro i termini di cui all’art. 1957 c.c.

Un punto cruciale emerso dalla pronuncia riguarda la natura dell’istanza necessaria per evitare la decadenza: la Corte ha ribadito che l’art. 1957 c.c., quale norma protettiva del fideiussore, non può essere derogato dalla pattuizione dell’obbligo di pagare “a semplice richiesta”. Permane quindi in capo alla banca l’obbligo di proporre in via giudiziale, e non meramente stragiudiziale, istanza contro il debitore entro il termine di sei mesi. Una semplice diffida o richiesta di pagamento stragiudiziale non è sufficiente a interrompere il decorso del termine decadenziale.

L’evoluzione giurisprudenziale.

La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale che, a partire dalle Sezioni Unite n. 41994/2021, ha stabilito che le fideiussioni bancarie che riproducono le clausole dello schema ABI ritenute anticoncorrenziali sono affette da nullità parziale.

La sentenza aggiunge un importante tassello, evidenziando come la nullità di alcune clausole possa riverberarsi sull’interpretazione e sull’efficacia di altre clausole apparentemente non colpite direttamente dalla nullità antitrust, quando queste presentino collegamenti funzionali con le clausole nulle.

È significativo notare come la sentenza evidenzi un approccio rigoroso alla tutela del fideiussore, considerato parte debole del rapporto contrattuale. La nullità delle clausole anticoncorrenziali viene vista non solo come sanzione per la violazione della normativa antitrust, ma anche come strumento di protezione della parte debole del rapporto contrattuale.

La sentenza conferma che, in assenza di iniziativa giudiziale da parte della banca nei confronti della società debitrice entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c., la banca incorre nella decadenza dalla garanzia fideiussoria.

Conclusioni e consigli pratici.

La sentenza della Corte d’Appello di Roma offre un’importante conferma dell’orientamento giurisprudenziale che tende a interpretare restrittivamente le clausole delle fideiussioni bancarie che derogano alle norme a protezione del fideiussore, specialmente quando queste clausole siano inserite in contratti che riproducono lo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale.

La decisione contribuisce a delineare un quadro normativo in cui la nullità antitrust delle fideiussioni bancarie non colpisce solo le singole clausole che riproducono quelle dello schema ABI censurato, ma può estendere i suoi effetti anche ad altre clausole funzionalmente connesse, realizzando così una tutela più efficace della parte debole del rapporto contrattuale.

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Per approfondire ulteriormente la questione:

 

Avv. Alessandra de Benedittis

 

 

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