SCHEMA ABI FIDEIUSSIONI SPECIFICHE

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Commento a Trib. Lecce, Sez. Commerciale, n. 3544 del 14.11.2024

 

Il tema della applicabilità o meno degli effetti del Provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia anche alle fideiussioni specifiche, oltre a quelle omnibus, è, da tempo, al centro del dibattito giurisprudenziale per la sua grande rilevanza pratica.

Nel precedente articolo, abbiamo visto come la Cassazione, pochi giorni fa (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 27243 del 21.10.2024), per la prima volta, si sia esposta su tale questione così sottile ma al contempo così estremamente impattante.

La recentissima sentenza n. 3544 del 14 novembre 2024 del Tribunale di Lecce offre una prima applicazione pratica di tale provvedimento della Cassazione, con interessanti spunti di riflessione sul tema della nullità delle fideiussioni specifiche per conformità allo schema ABI, alla luce anche della più recente giurisprudenza di legittimità.

Il caso esaminato riguarda l’opposizione a un’esecuzione fondata su una fideiussione specifica del 2017, in cui si contestava la nullità del contratto per la presenza di clausole conformi allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale. La decisione si inserisce nel solco del dibattito sulla portata applicativa dei principi espressi dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di “fideiussioni bancarie omnibus”.

Un primo aspetto significativo della pronuncia è il riconoscimento dell’estensione dei principi elaborati per le fideiussioni omnibus anche alle fideiussioni specifiche.

Il Tribunale di Lecce, richiamando l’ordinanza n. 27243/2024 della Cassazione (per un ulteriore approfondimento https://www.rennastudiolegale.it/nullita-fideiussioni-specifiche/), conferma che la nullità riconosciuta alle clausole anticoncorrenziali conformi allo schema ABI vale anche per le “fideiussioni specifiche”, in quanto la nullità attiene alle clausole in sé considerate, indipendentemente dal tipo di garanzia in cui sono inserite.

Particolarmente interessante è l’analisi delle conseguenze della nullità. Il Tribunale adotta un approccio equilibrato, dichiarando la nullità parziale limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione specifica, riproduttive delle clausole dello schema ABI dichiarate anticoncorrenziali. Questa soluzione si allinea con l’orientamento prevalente che privilegia la conservazione del contratto attraverso la nullità parziale, piuttosto che la caducazione dell’intero negozio.

La decisione si inserisce in un più ampio dibattito sulla portata della nullità antitrust nel settore bancario. La conferma dell’applicabilità dei principi elaborati per le fideiussioni omnibus anche alle fideiussioni specifiche rappresenta un importante tassello nell’evoluzione giurisprudenziale sulla materia, contribuendo a delineare un quadro più chiaro e coerente della disciplina.

Di particolare rilievo è anche il richiamo all’ordinanza n. 27243/2024 della Cassazione, che consolida l’orientamento sulla nullità parziale delle fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI. Questo approccio permette di contemperare l’esigenza di tutela della concorrenza con quella di preservare la funzionalità dello strumento fideiussorio nel sistema creditizio.

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Lecce rappresenta un importante contributo alla definizione dei confini della nullità antitrust nel settore delle garanzie bancarie. L’estensione dei principi elaborati per le fideiussioni omnibus anche alle fideiussioni specifiche, unita a un approccio equilibrato sulle conseguenze della nullità, fornisce utili indicazioni operative per gli operatori del settore e contribuisce alla certezza del diritto in questa delicata materia.

La pronuncia suggerisce anche l‘importanza di un’attenta valutazione caso per caso delle circostanze concrete, in particolare per quanto riguarda la prova del nesso di essenzialità tra le clausole nulle e la concessione della garanzia, evitando automatismi che potrebbero risultare pregiudizievoli per la stabilità dei rapporti giuridici.

L’ordinanza della Cassazione menzionata in questo articolo, unitamente alla sentenza del Tribunale di Lecce di pochi giorni addietro rappresentano un importante accrescimento del bagaglio difensivo a tutela dei fideiussori che hanno sottoscritto fideiussioni specifiche. La loro conformità allo schema ABI potrà, a questo punto, essere portata all’attenzione dell’Autorità giudiziaria ai fini di una dichiarazione di nullità delle clausole oggetto di censura da parte di Banca d’Italia.

Per questa ragione, se sei un fideiussore e vuoi sapere se hai la possibilità di difenderti in giudizio contro una banca, rivolgiti al tuo legale di fiducia che, dopo aver analizzato attentamente tutta la documentazione, elaborerà la strategia difensiva più opportuna.

 

Avv. Alessandra de Benedittis

 

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