Commento a Corte app. L’Aquila, n. 1089 del 3 settembre 2024
Hai sottoscritto con la tua banca un contratto di fideiussione specifica contenente clausole abusive e vuoi sapere se hai la possibilità di difenderti in giudizio? Allora questo contributo ti sarà d’aiuto a chiarire i tuoi dubbi.
Noto è ai nostri lettori il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, che aveva accertato la natura anticoncorrenziale di alcune clausole contenute nello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione omnibus.
La recente sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila del 31 luglio 2024 offre interessanti spunti di riflessione sul tema dell’estensione della nullità antitrust delle clausole conformi al modello ABI anche alle fideiussioni specifiche, oltre che a quelle omnibus.
La Corte aquilana affronta la questione partendo da una premessa fondamentale: sebbene il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 facesse espresso riferimento allo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (tecnicamente, la fideiussione omnibus), non può escludersi che la nullità per violazione della normativa antitrust colpisca anche le fideiussioni specifiche che ripropongono il medesimo schema ABI censurato.
Questo principio viene argomentato sulla base del fatto che la Banca d’Italia, nel censurare l’intesa ABI, aveva fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale, senza operare distinzioni tra le diverse tipologie di garanzia personale.
Tale interpretazione estensiva appare condivisibile sotto diversi profili.
In primo luogo, la ratio dell’intervento dell’Autorità di vigilanza era quella di censurare la predisposizione uniforme di clausole contrattuali particolarmente gravose per il fideiussore, a prescindere dalla natura omnibus o specifica della garanzia.
L’elemento rilevante ai fini antitrust non è tanto la tipologia di fideiussione, quanto piuttosto l’uniformità delle condizioni contrattuali imposte dal sistema bancario, che determina una restrizione della concorrenza sul mercato delle garanzie personali.
Inoltre, molte delle clausole censurate (in particolare quelle relative alla deroga all’art. 1957 c.c., alla sopravvivenza della garanzia in caso di invalidità dell’obbligazione principale e alla reviviscenza della garanzia) presentano profili di criticità che prescindono dalla natura omnibus o specifica della fideiussione.
Si tratta infatti di previsioni che alterano il normale equilibrio contrattuale a svantaggio del garante, sia che questi abbia prestato una garanzia per tutte le obbligazioni del debitore principale (fideiussione omnibus), sia che abbia garantito una singola obbligazione (fideiussione specifica).
Un aspetto di particolare interesse riguarda la natura della nullità delle clausole ABI riprodotte nelle fideiussioni specifiche. La Corte d’Appello dell’Aquila, seguendo l’orientamento delle Sezioni Unite, qualifica tale nullità come “nullità speciale”, rilevabile anche d’ufficio ma che deve essere dichiarata solo in presenza di una specifica e puntuale domanda che dimostri l’interesse della parte ad ottenere la declaratoria di nullità.
Questa precisazione è importante perché evidenzia come la nullità antitrust, pur essendo posta a tutela di interessi generali (la concorrenza nel mercato bancario), mantiene comunque una dimensione “relativa” nella sua concreta operatività processuale.
La sentenza in commento evidenzia come l’estensione della nullità antitrust alle fideiussioni specifiche trovi conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità, ed in particolare nella fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021. Quest’ultima, nel delineare il regime di nullità delle clausole ABI, non ha operato distinzioni tra fideiussioni omnibus e specifiche, lasciando intendere che il principio di diritto enunciato (nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema uniforme) sia applicabile ad entrambe le tipologie di garanzia.
Un aspetto particolarmente interessante della pronuncia aquilana riguarda l’onere probatorio gravante sul fideiussore che intenda far valere la nullità delle clausole. La Corte precisa che, trattandosi di fideiussione stipulata successivamente al provvedimento del 2005 (nel caso di specie, nel 2016), non opera la “prova privilegiata” derivante dall’accertamento della Banca d’Italia. Il garante deve quindi dimostrare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale anche al momento della stipula della fideiussione, non essendo sufficiente la mera riproduzione delle clausole censurate nel 2005.
Nel caso di specie, tale prova è stata fornita attraverso la produzione di ben 267 contratti fideiussori (tra cui 120 fideiussioni omnibus e 100 fideiussioni specifiche stipulate tra il 2005 e il 2019), che hanno documentato la persistenza dell’applicazione generalizzata dello schema ABI da parte delle banche anche dopo il provvedimento del 2005. Questo importante elemento probatorio ha consentito alla Corte di accertare la nullità delle clausole sia nella fideiussione omnibus che in quella specifica oggetto di causa.
Un ulteriore profilo meritevole di approfondimento riguarda il rapporto tra la nullità delle clausole e l’eventuale estensione di tale invalidità all’intero contratto di fideiussione. La Corte, richiamando ancora una volta l’insegnamento delle Sezioni Unite, esclude che nel caso di specie ricorrano i presupposti per una nullità totale della garanzia.
Questa conclusione viene motivata sia sulla base del principio di conservazione del negozio, sia considerando che il fideiussore, tipicamente legato al debitore principale da rapporti personali o commerciali, avrebbe comunque prestato la garanzia anche in assenza delle clausole nulle.
La sentenza si sofferma anche sul delicato tema della qualificazione del contratto come fideiussione o come garanzia autonoma, aspetto che assume particolare rilevanza proprio in relazione alle fideiussioni specifiche.
La Corte esclude che la mera presenza della clausola “a semplice richiesta scritta” sia sufficiente a trasformare la fideiussione in contratto autonomo di garanzia, richiedendo a tal fine una più esplicita deroga al principio di accessorietà attraverso la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”. Questa precisazione è importante perché conferma che la qualificazione della garanzia deve basarsi su una valutazione complessiva del regolamento contrattuale e non sulla presenza di singole clausole.
Di particolare interesse è anche l’analisi svolta dalla Corte in merito all’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., frequentemente sollevata dai fideiussori per liberarsi dall’obbligazione di garanzia.
La sentenza, dopo aver confermato la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. in quanto conforme allo schema ABI, esclude comunque l’operatività della decadenza in considerazione della pendenza di una procedura di concordato preventivo, poi evoluta in accordo di ristrutturazione dei debiti. Viene così ribadito il principio secondo cui la decadenza non opera in presenza di un impedimento giuridico all’esercizio delle azioni nei confronti del debitore principale.
La pronuncia affronta infine l’interessante questione del rapporto tra fideiussione specifica e garanzia pubblica del Fondo PMI. Gli appellanti avevano sostenuto la nullità della fideiussione per violazione del divieto di “doppia garanzia” previsto dalla normativa sul Fondo di Garanzia. La Corte esclude tuttavia che tale divieto, contenuto in una norma secondaria e riferito alle sole garanzie reali, bancarie o assicurative, possa determinare la nullità delle fideiussioni rilasciate da persone fisiche.
Viene evidenziato come la ratio della disciplina sia quella di limitare i costi dell’operazione per l’impresa finanziata e non quella di precludere l’acquisizione di garanzie personali da parte di terzi.
La decisione si segnala anche per l’approfondita analisi del regime processuale della nullità antitrust, con particolare riferimento ai profili probatori. La Corte chiarisce che nelle cause “stand alone” (relative a fideiussioni stipulate dopo il 2005) l’onere della prova gravante sul fideiussore può essere assolto attraverso la dimostrazione dell’applicazione generalizzata dello schema ABI da parte delle banche, anche in assenza di un formale provvedimento dell’Autorità di vigilanza.
Questa precisazione è importante perché fornisce una guida pratica per l’impostazione delle strategie difensive in questo tipo di controversie.
In conclusione, la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila rappresenta un significativo contributo alla definizione dell’ambito di operatività della nullità antitrust delle clausole ABI, confermandone l’estensione anche alle fideiussioni specifiche.
L’approccio seguito dalla Corte appare equilibrato e ben argomentato, in quanto valorizza la ratio anticoncorrenziale del provvedimento della Banca d’Italia senza tuttavia trasformarlo in una sorta di “invalidità automatica” di tutte le fideiussioni bancarie. La necessità di provare la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale anche dopo il 2005 costituisce infatti un importante contrappeso, che consente di evitare un utilizzo strumentale della nullità antitrust da parte dei fideiussori.
Resta da vedere se questo orientamento troverà conferma nella giurisprudenza successiva, anche considerando che la materia delle fideiussioni bancarie continua ad essere oggetto di significativa evoluzione interpretativa. In particolare, sarà interessante verificare se si consoliderà il principio secondo cui l’onere di provare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale possa essere assolto attraverso la dimostrazione dell’applicazione generalizzata dello schema ABI da parte delle banche, anche in assenza di un formale provvedimento dell’Autorità di vigilanza.
Tale soluzione appare equilibrata e coerente con la natura della nullità antitrust, ma richiederà probabilmente ulteriori precisazioni giurisprudenziali in merito al tipo e alla quantità di prove necessarie per dimostrare la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale.
In conclusione, se hai il sospetto che il contratto di garanzia che hai sottoscritto contenga delle clausole abusive, rivolgiti immediatamente al tuo legale di fiducia che, dopo aver esaminato attentamente la documentazione, ti informerà sulle possibilità di tutela, a prescindere dalla tipologia di fideiussione.
Per approfondire ulteriormente la questione:
- https://www.rennastudiolegale.it/schema-abi-fideiussioni-specifiche/
- https://www.rennastudiolegale.it/nullita-fideiussioni-specifiche/
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