COMMENTO A TRIB. NOCERA INFERIORE, N. 916 DELL’11.03.2025
Hai ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo da parte della tua banca, sulla base di un contratto di fideiussione che hai sottoscritto? Se vuoi sapere come difenderti, prosegui la lettura di questo articolo e potrai trovare le risposte alle tue domande.
L’intesa anticoncorrenziale nelle fideiussioni bancarie: evoluzione giurisprudenziale e tutela del fideiussore.
Una recente sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore offre importanti spunti di riflessione sulla validità delle fideiussioni bancarie stipulate secondo lo schema predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e sul tema della decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.. Il provvedimento, con cui è stato revocato un decreto ingiuntivo di oltre 1,2 milioni di euro emesso nei confronti di un fideiussore, si inserisce nell’ampio dibattito giuridico sulle conseguenze della nullità parziale dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust.
La pronuncia affronta questioni cruciali quali la qualificazione giuridica della garanzia prestata (fideiussione o contratto autonomo di garanzia), la nullità delle clausole derivanti da intese anticoncorrenziali e l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. in tema di tempestiva escussione del debitore principale da parte del creditore garantito. Di particolare interesse è l’estensione degli effetti della nullità anche a fideiussioni sottoscritte in epoca antecedente al periodo direttamente oggetto dell’indagine dell’Autorità Antitrust (2002-2005).
Il caso e le questioni giuridiche affrontate.
La vicenda processuale ha origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato intimato al fideiussore il pagamento di una somma superiore a 1,2 milioni di euro. L’opponente ha contestato la validità della fideiussione omnibus prestata nel 1992, invocando la nullità per violazione della normativa antitrust (art. 2 della legge n. 287/1990) e dell’art. 1938 c.c. (mancata indicazione dell’importo massimo garantito). Ha inoltre eccepito l’inefficacia della garanzia per violazione dell’art. 1957 c.c., sostenendo che il creditore non avesse tempestivamente promosso le istanze contro il debitore principale nei sei mesi successivi alla scadenza dell’obbligazione.
La questione principale affrontata dal Tribunale riguarda la validità di una fideiussione che presenta clausole riconducibili allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia nel 2005, in quanto frutto di un’intesa anticoncorrenziale. Sebbene la garanzia fosse stata stipulata nel 1992, quindi in epoca antecedente al periodo oggetto dell’indagine dell’Autorità Antitrust (2002-2005), il giudice ha ritenuto possibile estendere gli effetti della nullità anche a tale fattispecie, sulla base della prova della preesistenza dell’intesa vietata.
Qualificazione della garanzia: fideiussione o contratto autonomo?
Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione della qualificazione giuridica della garanzia, respingendo la tesi dell’opposta che sosteneva trattarsi di un contratto autonomo di garanzia. La distinzione è rilevante poiché il contratto autonomo, non essendo soggetto al principio di accessorietà tipico della fideiussione, non sarebbe stato vulnerabile all’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, il giudice ha sottolineato che la presenza di clausole come quella di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” non è di per sé decisiva per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. Ciò che rileva è piuttosto la relazione tra obbligazione principale e garanzia, dovendosi verificare se le parti abbiano inteso stabilire un vincolo di piena autonomia tra le due (contratto autonomo) o se abbiano mantenuto un rapporto di accessorietà (fideiussione).
Nel caso specifico, l’esame del contenuto complessivo della garanzia ha consentito di escludere il carattere autonomo della stessa, sia considerando il dato testuale, che più volte richiamava la fattispecie fideiussoria, sia con riguardo alla disciplina specifica del negozio che faceva riferimento, anche se in parte in chiave derogatoria, alla normativa codicistica sulla fideiussione.
Il Tribunale ha inoltre applicato il principio secondo cui, in caso di dubbio interpretativo, dovrebbe preferirsi la qualificazione come fideiussione, trattandosi di una fattispecie tipica alla quale si presume indirizzata la comune volontà delle parti.
La nullità per violazione della normativa antitrust.
Accertata la natura fideiussoria della garanzia, il Tribunale ha esaminato l’eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust. La questione centrale riguardava la possibilità di estendere gli effetti della pronuncia dell’Autorità Antitrust, che aveva riscontrato l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale per il periodo 2002-2005, anche a una fideiussione stipulata nel 1992.
Il giudice ha osservato che, sebbene la garanzia in questione fosse antecedente al periodo direttamente oggetto dell’indagine dell’Autorità, ciò non escludeva la possibilità per la parte interessata di provare la preesistenza dell’intesa vietata.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’opponente avesse adempiuto a tale onere probatorio, dimostrando efficacemente che le fideiussioni stipulate dalla grande maggioranza degli istituti bancari almeno dal 1990 seguivano tutte il medesimo schema, contenutisticamente assimilabile a quello oggetto dell’indagine dell’Autorità Garante per il periodo 2002-2005. I modelli presentavano tutti, indistintamente, le tre clausole limitative di responsabilità – di chiara natura vessatoria – censurate nel provvedimento dell’Autorità.
Dalla documentazione depositata emergeva l’assoluta uniformità delle fideiussioni, con evidente compromissione della libertà di scelta del singolo garante, il quale, a fronte di un simile quadro negoziale, difficilmente avrebbe potuto reperire sul mercato condizioni differenti. Il Tribunale ha quindi concluso per la sussistenza di un rapporto di “derivazione” tra l’intesa anticoncorrenziale e il negozio in questione, con conseguente nullità delle clausole che ne riproducevano il contenuto.
Tuttavia, applicando il principio della conservazione degli atti, il giudice ha ritenuto che la nullità non si estendesse all’intero contratto, ma restasse limitata alle sole clausole derivanti dall’intesa vietata. In particolare, è stata dichiarata nulla la clausola che derogava alla previsione dell’art. 1957 c.c., non essendo stato provato che le parti non avrebbero concluso la fideiussione senza tale clausola.
La decadenza ex art. 1957 c.c. e l’inefficacia della fideiussione
Dichiarata la nullità della clausola derogatoria all’art. 1957 c.c., il Tribunale ha esaminato l’eccezione di inefficacia della fideiussione per decadenza dal diritto di garanzia, ritenendola fondata.
L’art. 1957 c.c. impone al creditore di proporre e coltivare le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, a pena di decadenza dal diritto verso il fideiussore. La ratio della norma è quella di evitare che la posizione del garante resti indefinitamente sospesa, stimolando il creditore a prendere sollecite e serie iniziative contro il debitore principale.
Secondo la consolidata giurisprudenza, il termine “istanze” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento. Non costituiscono “istanze” ai fini dell’art. 1957 c.c. l’invio di una raccomandata di diffida o di un precetto non seguito da esecuzione.
Nel caso in esame, l’opposta non aveva dimostrato di aver coltivato tempestivamente i suoi diritti nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale previsto dalla norma. Di conseguenza, la violazione dell’art. 1957 c.c. ha comportato ex lege la perdita di efficacia della fideiussione.
Il Tribunale ha inoltre respinto l’argomento secondo cui il fideiussore sarebbe stato comunque obbligato al pagamento in forza della clausola della fideiussione – non colpita da nullità – che lo obbligava a pagare immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta”. Tale clausola, ha osservato il giudice, non prevedeva affatto che il fideiussore non potesse sollevare eccezioni, tantomeno che non potesse far valere la nullità o inefficacia della fideiussione. Se le parti avessero voluto pattuire un divieto per il garante di sollevare eccezioni secondo lo schema del solve et repete o stipulare un contratto autonomo di garanzia, avrebbero dovuto farlo usando formule più esplicite e non ambigue.
Conclusioni: l’impatto della sentenza sulla prassi bancaria.
La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale che, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021, ha riconosciuto la nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI censurato dall’Autorità Antitrust.
La decisione presenta elementi di particolare interesse sotto diversi profili:
- Estende l’operatività della nullità anche a fideiussioni stipulate in epoca anteriore al periodo direttamente oggetto dell’indagine dell’Autorità Antitrust (2002-2005), riconoscendo la possibilità di provare in giudizio la preesistenza dell’intesa anticoncorrenziale.
- Afferma che i principi stabiliti dalle Sezioni Unite in materia di nullità per violazione della normativa antitrust non si applicano alle sole fideiussioni omnibus, ma a tutte le fideiussioni bancarie che costituiscano contratti “a valle” dell’intesa dichiarata parzialmente nulla, indipendentemente dalla presenza di una clausola omnibus.
- Conferma l’orientamento secondo cui la nullità derivante dalla violazione della normativa antitrust non si estende all’intero contratto, ma resta limitata alle sole clausole che riproducono il contenuto dell’intesa vietata.
- Ribadisce l’importanza dell’art. 1957 c.c. quale strumento di tutela del fideiussore, sottolineando la necessità per il creditore di promuovere tempestive iniziative giurisdizionali contro il debitore principale.
Gli istituti di credito dovranno tenere conto di questo orientamento nella predisposizione dei modelli di garanzia e nella gestione delle procedure di escussione, prestando particolare attenzione al rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. per l’attivazione contro il debitore principale.
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