Anche nel contenzioso nei confronti di Mediocredito Centrale, è frequente che le imprese e i garanti personali si trovino a fronteggiare pretese creditorie avanzate da soggetti diversi dal finanziatore originario.
In tali circostanze, è essenziale interrogarsi sulla legittimazione attiva di chi agisce in giudizio e sull’effettiva titolarità del credito.
Una recente pronuncia del Tribunale di Novara (sentenza n. 260/2025) ha affrontato proprio questa tematica, offrendo spunti di riflessione rilevanti per chi si trovi coinvolto in procedure esecutive promosse, direttamente o indirettamente, da Mediocredito Centrale, quale gestore del Fondo di Garanzia per le PMI.
La questione posta all’attenzione del giudice
Nel caso oggetto della decisione, la società opponente – insieme ai coobbligati in solido – aveva ricevuto una cartella di pagamento per somme che si assumevano dovute a seguito della liquidazione della garanzia pubblica. Tuttavia, l’analisi documentale svolta nel corso del giudizio ha evidenziato una criticità tutt’altro che marginale: il pagamento da parte del Fondo era stato effettuato non al finanziatore originario (nella specie, Unicredit), bensì a un soggetto terzo, risultato cessionario del credito nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione.
Il cessionario aveva richiamato, a supporto della propria pretesa, un avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma non aveva prodotto l’elenco analitico dei crediti ceduti né fornito prova che la posizione contestata rientrasse tra quelle oggetto di trasferimento.
Il principio affermato dal Tribunale
Il Tribunale, con motivazione puntuale, ha ribadito un principio tanto lineare quanto cruciale: l’esercizio del diritto di regresso da parte del Fondo – e, per suo tramite, da parte di soggetti terzi eventualmente subentrati – presuppone la prova dell’avvenuto pagamento in favore del soggetto titolato a riceverlo, ovvero il finanziatore che ha erogato il credito garantito.
Qualora il pagamento sia effettuato in favore di un soggetto diverso, spetta a quest’ultimo dimostrare:
- Di aver legittimamente acquisito la titolarità del credito;
- Che il credito azionato rientri tra quelli oggetto della cessione.
In mancanza di tale dimostrazione, l’effetto della surroga legale previsto dalla normativa di settore non può dirsi realizzato, e di conseguenza viene meno il presupposto per procedere in via esecutiva nei confronti del debitore o del fideiussore.
Le ricadute pratiche per le imprese e i garanti
La decisione del Tribunale di Novara offre un importante chiarimento per le imprese e le persone fisiche coinvolte in procedimenti esecutivi promossi sulla base di cartelle emesse da Mediocredito Centrale o da soggetti ad esso collegati.
In particolare, essa conferma che la legittimazione attiva a riscuotere deve essere sempre oggetto di verifica rigorosa, e che non può considerarsi sufficiente il mero richiamo a una cessione di crediti non adeguatamente documentata.
Da ciò derivano, per il soggetto intimato al pagamento, vantaggi di rilievo:
- possibilità concreta di ottenere l’annullamento della cartella esattoriale per carenza del diritto azionato;
- preclusione dell’azione esecutiva da parte del soggetto che non risulti titolare del credito;
- condanna alle spese della controparte soccombente, con conseguente ristoro degli oneri legali sostenuti.
Perché rivolgersi a un professionista esperto
In presenza di un recupero coattivo fondato su rapporti garantiti dal Fondo PMI, è fondamentale verificare, con il supporto di un legale esperto, non solo la validità del titolo esecutivo, ma anche la corretta individuazione del soggetto legittimato ad agire.
Un’analisi tempestiva della documentazione consente di individuare carenze probatorie o difetti sostanziali che, se fatti valere correttamente in giudizio, possono condurre all’annullamento della pretesa e alla piena tutela dei diritti del contribuente.
Se hai ricevuto una cartella esattoriale da Mediocredito Centrale o da soggetti ad esso collegati, contattaci per una valutazione approfondita del tuo caso. Verificheremo insieme se sussistono i presupposti per opporsi e tutelare i tuoi diritti.
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