COMMENTO A CASS. CIV., SEZ. III, ORD. N. 20648 DEL 24.07.2024
L’art.1957 c.c. rappresenta un importante strumento di tutela per i fideiussori, i quali si considerano liberati dalla garanzia prestata se il creditore non ha proposto delle istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
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La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 20648/2024 offre spunti di riflessione significativi in materia di fideiussione, con particolare riferimento all’operatività dell’eccezione di decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. e alla validità delle clausole che derogano tale disposizione. La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che mira a garantire un’effettiva tutela del fideiussore, evitando che la sua posizione possa rimanere indefinitamente sospesa a causa dell’inerzia del creditore.
Il caso nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso nei confronti di un fideiussore, al quale veniva richiesto il pagamento di una somma garantita in favore di una società successivamente dichiarata fallita. Il garante proponeva opposizione, respinta sia in primo grado che in appello. La controversia giungeva quindi all’esame della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi principalmente sulla portata dell’art. 1957 c.c. e sulla validità delle clausole che ne derogano il contenuto. La questione ha particolare rilevanza pratica, considerando la diffusione di clausole standardizzate nei contratti di fideiussione che spesso tendono a limitare le tutele previste dalla legge a favore del garante.
Come anticipato, l’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore proponga le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza e le prosegua con diligenza. La norma risponde all’esigenza di tutelare il garante, evitando che la sua posizione rimanga indefinitamente sospesa e spingendo il creditore ad attivarsi tempestivamente nei confronti del debitore principale. Si tratta di una disposizione che trova fondamento nella necessità di garantire un equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del fideiussore, imponendo al primo un obbligo di diligente attivazione.
La disposizione assume particolare importanza nel contesto delle procedure concorsuali, dove il termine di scadenza delle obbligazioni del debitore principale coincide con la data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. In questi casi, la giurisprudenza ha precisato che la diligenza del creditore va valutata in relazione alle possibilità concesse dall’ordinamento, consistenti principalmente nella richiesta di insinuazione al passivo. Tale interpretazione permette di adattare la disciplina dell’art. 1957 c.c. alle particolarità della procedura fallimentare, senza però svuotare di significato la tutela prevista a favore del fideiussore.
Un aspetto centrale della decisione riguarda la validità delle clausole che derogano al regime previsto dall’art. 1957 c.c. Nel caso esaminato, il contratto di fideiussione conteneva una clausola n. 6 corrispondente all’art. 6 del modulo ABI, oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 che ne aveva dichiarato l’illiceità. La questione si colloca nel più ampio dibattito sulla validità delle clausole standardizzate nei contratti bancari, spesso caratterizzate da uno squilibrio significativo a favore dell’istituto di credito.
La Suprema Corte, richiamando il proprio precedente orientamento (Cass. n. 5598/2020), ha ribadito che non è ammissibile una deroga implicita all’art. 1957 c.c. attraverso clausole “di pagamento a prima richiesta o altra equivalente”. Tale conclusione si basa sulla natura protettiva della norma nei confronti del fideiussore, che non può essere privata di efficacia mediante pattuizioni che ne neutralizzino l’operatività. La decisione si distingue per la chiarezza con cui viene affermata l’invalidità di clausole che, anche indirettamente, tendono ad aggirare la tutela prevista dalla legge.
Particolare attenzione viene dedicata alla natura dell’iniziativa che il creditore deve intraprendere per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. La Corte ha confermato che tale iniziativa deve necessariamente avere carattere giudiziale, non essendo sufficiente una mera diffida stragiudiziale. Nel caso esaminato, la banca si era limitata ad inviare una raccomandata al fideiussore per chiedere il pagamento, senza intraprendere alcuna azione giudiziale né nei confronti del debitore principale né del garante. Tale comportamento è stato ritenuto insufficiente, anche considerando che, in assenza del beneficio di escussione ex art. 1944 c.c., il creditore avrebbe potuto scegliere se agire nei confronti del debitore principale o del fideiussore.
La pronuncia in commento tocca anche il tema del rispetto del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, previsto dall’art. 1175 c.c. La Corte ha ritenuto che l’interpretazione fornita dal giudice d’appello, nel considerare applicabile una clausola riconducibile all’art. 6 del modulo ABI già dichiarata illecita, finisse per violare anche il generale dovere di correttezza e buona fede. Tale conclusione evidenzia come la validità delle clausole contrattuali debba essere valutata non solo alla luce delle specifiche disposizioni di legge, ma anche dei principi generali dell’ordinamento che impongono il rispetto della buona fede e della correttezza nei rapporti contrattuali.
L’ordinanza ha importanti ricadute pratiche per gli operatori del settore bancario e finanziario. In primo luogo, viene definitivamente chiarita l’invalidità delle clausole che, anche indirettamente, tendono a neutralizzare la protezione offerta dall’art. 1957 c.c. al fideiussore. Le banche dovranno quindi prestare particolare attenzione nella predisposizione dei contratti di fideiussione, evitando l’inserimento di clausole che possano essere considerate elusive della tutela legale. In secondo luogo, si conferma la necessità di un’attivazione giudiziale del creditore entro il termine semestrale, non essendo sufficienti mere richieste stragiudiziali.
L’ordinanza in commento assume particolare rilevanza anche nel contesto delle procedure concorsuali, dove l’attivazione del creditore dovrà concretizzarsi quanto meno nella tempestiva richiesta di insinuazione al passivo. Tale principio richiede una particolare attenzione da parte degli istituti di credito nella gestione delle posizioni garantite da fideiussione in caso di fallimento del debitore principale, dovendo coordinare le tutele previste dall’art. 1957 c.c. con le peculiarità della disciplina fallimentare.
Pertanto, se hai sottoscritto una fideiussione bancaria e il tuo istituto di credito ha avanzato pretese nei tuoi confronti, è necessario assicurarsi che la garanzia non sia decaduta ai sensi dell’art. 1957 c.c. A tal fine, occorre rivolgersi ad un avvocato esperto di diritto bancario che effettuerà, sulla base della documentazione fornita, tutte le opportune verifiche del caso. Contattaci per una consulenza!
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- https://www.rennastudiolegale.it/fideiussione-dopo-6-mesi/
- https://www.rennastudiolegale.it/scadenza-fideiussione-dopo-6-mesi/
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