Commento a Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 25197 del 24.08.2023
Come risaputo, la fideiussione è un contratto di garanzia personale, attraverso cui un soggetto, detto fideiussore, si impegna nei confronti di un creditore a garantire l’adempimento di una obbligazione altrui (il c.d. debitore principale), obbligandosi personalmente a pagare il debito in caso di inadempimento del debitore.
Data la grande diffusione nell’utilizzo di questo strumento, è fondamentale fare chiarezza sulle questioni inerenti la durata ed la scadenza della garanzia prestata, allo scopo di potersi adeguatamente difendere in eventuali controversie che dovessero insorgere contro le banche.
Alla scadenza dell’obbligazione principale, l’obbligazione del fideiussore si estingue solo qualora, nel frattempo, non siano sorte controversie o non siano state avanzate richieste di adempimento da parte del creditore.
Peraltro, la scadenza dell’obbligazione principale non determina, necessariamente ed automaticamente, l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria; potrebbe, infatti, accadere che la banca creditrice si mobiliti per richiedere l’adempimento anche in un momento successivo alla scadenza.
In tal senso, l’art. 1957, primo comma c.c. stabilisce che, dopo la scadenza dell’obbligazione principale, il creditore ha l’onere di agire contro il debitore entro il termine di sei mesi; in mancanza, la fideiussione si estingue. Tale termine, posto nell’interesse del fideiussore, non può essere derogato da una specifica disposizione contrattuale, che, nel caso, deve essere qualificata come clausola vessatoria ed il giudice dovrebbe, anche d’ufficio, rilevarne la nullità nell’interesse del consumatore.
Sul tema della scadenza della fideiussione dopo 6 mesi, la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, n. 25197 del 24 agosto 2023) ha evidenziato che il creditore, al fine di evitare la liberazione del fideiussore, deve attivarsi contro il debitore attraverso le vie giudiziali, non essendo sufficienti, a tal fine, delle mere istanze stragiudiziali.
Tale termine di sei mesi decorre, come anticipato, dalla scadenza dell’obbligazione principale, che, nel caso di specie, coincideva con il momento in cui il corrispettivo della prestazione era diventato esigibile da parte del creditore.
Peraltro, la Suprema Corte evidenzia che eventuali accordi intercorsi tra il creditore ed il debitore principale che abbiano ad oggetto la dilazione del termine di pagamento dell’obbligazione principale non hanno alcun’efficacia nei confronti del fideiussore , poiché non inciderebbero sul termine decadenziale previsto dal primo comma dell’art. 1957 c.c..
In conclusione, la questione relativa alla scadenza di una fideiussione dopo sei mesi può risultare problematica e richiede l’assistenza di un consulente legale esperto, che fornisca indicazioni chiare, in relazione al caso concreto.
Infatti, da un lato, il fideiussore si libera dall’obbligazione se non vi siano richieste di adempimento durante il periodo di validità della fideiussione o se il creditore non agisce entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita; dall’altro, resta il rischio per il fideiussore di dover rispondere di obbligazioni sorte durante il periodo di validità della fideiussione anche dopo la scadenza del termine dei sei mesi.
Pertanto, sia il creditore che il fideiussore devono prestare particolare attenzione alla gestione della durata della fideiussione. In particolare, qualora le istanze avanzate – seppur tempestivamente – dal creditore non abbiano carattere giudiziale, il fideiussore ben potrebbe eccepire, in un futuro giudizio, l’estinzione della garanzia prestata, per decorrenza del termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
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