COMMENTO A TRIB. SANTA MARIA CAPUA VETERE, SEZ. III, N. 2453 DEL 14.06.2024
Il tema relativo alla scadenza delle garanzie fideiussorie dopo sei mesi ha suscitato e continua a suscitare un notevole interesse nella prassi bancaria e nel relativo contenzioso.
Occorre premettere che l’articolo 1957 c.c. sancisce che il fideiussore rimane obbligato anche successivamente alla scadenza dell’obbligazione principale soltanto se, entro sei mesi dalla stessa, il creditore si sia attivato nei confronti del debitore con delle istanze idonee a tal fine.
Tuttavia, può accadere che nei contratti di fideiussione sia inserita un’apposita clausola volta ad escludere il beneficio della scadenza del termine semestrale, esonerando la banca ad agire tempestivamente per far valere il proprio credito.
Di conseguenza, l’ente creditizio potrebbe agire nei confronti del fideiussore anche dopo molto tempo per escutere la garanzia prestata.
Se anche tu ti ritrovi in una situazione di questo tipo e vuoi sapere se tale pattuizione sia o meno valida, allora sicuramente questo contributo può fornirti gli opportuni chiarimenti sulla questione.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è pronunciato su un caso analogo con la sentenza n. 2453 del 14 giugno 2024.
In primo luogo, l’Autorità giudiziaria ha chiarito che il contratto oggetto della controversia è qualificabile come una fideiussione specifica (e non omnibus), in quanto la garanzia si riferisce unicamente alle obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo fondiario.
Tale qualificazione ha rilevanti conseguenze pratiche, poiché circoscrive l’esposizione del garante alla singola operazione garantita, diversamente dalla fideiussione omnibus che, invece, copre indistintamente tutte le obbligazioni presenti e future del debitore, entro un importo massimo garantito.
Inoltre, è stata altresì esclusa la possibilità di ricondurre detto negozio giuridico allo schema del contratto autonomo di garanzia, poiché manca, nel caso di specie, un’apposita clausola che preveda un pagamento “senza eccezioni”.
Infatti, è proprio la sussistenza o meno del requisito dell’accessorietà, da intendersi come possibilità per il garante di sollevare al creditore le stesse eccezioni opponibili dal debitore principale, che permette di distinguere una fideiussione da un contratto autonomo di garanzia.
Dopo aver chiarito la questione relativa alla qualificazione del contratto, il Tribunale, riprendendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che la clausola di deroga al beneficio della scadenza del temine di sei mesi ex art. 1957 c.c., contenuta nella fideiussione, deve considerarsi vessatoria ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo.
In tal senso, non può non rilevarsi che un fideiussore che agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, assuma lo status giuridico di consumatore, con la conseguente applicabilità della relativa normativa di favore prevista dal legislatore per tutelare la parte contrattuale più debole.
Pertanto, dopo aver sancito la nullità della clausola di rinuncia al beneficio di cui all’art. 1957, primo comma c.c., il Tribunale ha dichiarato che la banca era decaduta dalla possibilità di escutere la garanzia fideiussoria, accogliendo la domanda di parte attrice.
Peraltro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, in plurime occasioni, evidenziato che il creditore, allo scopo di evitare la liberazione del fideiussore, deve attivarsi contro il debitore attraverso le vie giudiziali, non essendo sufficienti, a tal fine, delle mere istanze stragiudiziali.
Come anticipato, tale termine di sei mesi decorre dalla scadenza dell’obbligazione principale.
Se sei un fideiussore/consumatore e la tua banca ha avanzato delle pretese tardive nei tuoi confronti, facendo leva su una clausola che la dispensava dall’onere di far valere le proprie istanze entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, in deroga all’art. 1957 c.c., allora dovresti rivolgerti al tuo legale di fiducia, fornendogli tutta la documentazione a tua disposizione.
La tutela offerta dal combinato disposto dell’art. 1957 c.c. e della normativa consumeristica rappresenta un importante strumento di protezione per i fideiussori, che dovrebbero essere adeguatamente informati dei loro diritti e delle possibilità di difesa offerte dall’ordinamento.
Infatti, sollevando l’eccezione di nullità della clausola abusiva, è possibile bloccare, in sede giudiziaria, le istanze di pagamento avanzate dalla banca sulla base di un contratto di fideiussione.
Se cerchi un ulteriore approfondimento della questione: https://www.rennastudiolegale.it/scadenza-fideiussione-dopo-6-mesi/
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