COMMENTO A TRIB. LIVORNO, N. 337 DEL 10 APRILE 2025
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Introduzione: la fideiussione e i suoi rischi
La fideiussione rappresenta una delle forme di garanzia personale più diffuse nel panorama bancario italiano. Attraverso questo strumento, il fideiussore si impegna a garantire l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale nei confronti del creditore. Tuttavia, sottoscrivere una fideiussione comporta rischi significativi.
Una recente sentenza del Tribunale di Livorno (n. 337 del 10 aprile 2025) offre interessanti spunti di riflessione sulle modalità con cui è possibile la decadenza di una fideiussione bancaria, evidenziando l’importanza dell’art. 1957 del Codice Civile. Questa norma rappresenta una fondamentale tutela per il fideiussore, imponendo al creditore di attivarsi tempestivamente per il recupero del credito, a pena di decadenza della garanzia.
Le clausole abusive nelle fideiussioni bancarie e la nullità parziale
Nel caso esaminato dal Tribunale di Livorno, i fideiussori hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus rilasciata a favore di un istituto bancario, in quanto contenente clausole riproduttive dello schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005.
Il Tribunale ha riconosciuto che la fideiussione conteneva effettivamente clausole identiche a quelle censurate dalla Banca d’Italia, in particolare:
- la clausola di reviviscenza (art. 2), che obbliga il fideiussore a rimborsare alla banca le somme già incassate ma successivamente restituite;
- la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6);
- la clausola di sopravvivenza (art. 8), che estende la garanzia all’obbligo di restituzione delle somme in caso di invalidità delle obbligazioni garantite.
Il Tribunale ha stabilito che tali clausole, frutto di un’intesa vietata dall’art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 (normativa antitrust), sono da considerarsi nulle. Tuttavia, seguendo l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 41994/2021), ha ritenuto che la nullità non si estende all’intero contratto ma soltanto alle clausole illegittime, applicando il principio di conservazione degli atti giuridici. Si tratta, dunque, di una nullità parziale.
Particolarmente rilevante è stata la dichiarazione di nullità della clausola che derogava all’art. 1957 c.c., il quale ha rappresentato il fulcro della decisione.
L’importanza dell’art. 1957 c.c.: l’onere di diligenza del creditore
L’art. 1957 c.c. stabilisce che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Questa disposizione impone al creditore di attivarsi entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, proponendo “istanza” contro il debitore principale, a pena di decadenza dal diritto di rivalersi sul fideiussore.
Il Tribunale di Livorno ha chiarito che per “istanza” deve intendersi esclusivamente un’iniziativa giudiziale, non essendo sufficiente un semplice atto stragiudiziale. Si deve trattare di un “concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l’accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice”.
La ratio della norma è quella di tutelare il fideiussore, evitando che la sua posizione rimanga indefinitamente sospesa. Il creditore deve dimostrare serietà e diligenza nel recupero del credito, attivandosi tempestivamente nei confronti del debitore principale.
La distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia
Un altro aspetto interessante della sentenza riguarda la qualificazione giuridica della garanzia prestata. La banca aveva sostenuto che si trattasse di un contratto autonomo di garanzia e non di una fideiussione, tentando così di sottrarre il rapporto all’applicazione dell’art. 1957 c.c.
Il Tribunale ha respinto questa argomentazione, evidenziando che la caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia è la carenza dell’elemento dell’accessorietà. Nel contratto autonomo, il garante si impegna a pagare senza poter opporre al beneficiario eccezioni relative alla validità o efficacia del rapporto principale.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la clausola di pagamento “a prima richiesta” presente nel contratto non era sufficiente a qualificarlo come garanzia autonoma, non essendo prevista una rinuncia a formulare eccezioni. Citando la recente giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 31105/2024), il giudice ha ricordato che “la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola ‘a prima richiesta’ non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia”.
Il Tribunale ha inoltre individuato altri elementi che deponevano a favore della qualificazione come fideiussione:
- il riferimento costante alla “fideiussione” nel testo contrattuale;
- il richiamo alle obbligazioni del debitore principale verso la banca;
- la natura generalmente gratuita della fideiussione, a differenza del carattere necessariamente oneroso della garanzia autonoma.
Il caso concreto: l’inerzia del creditore e la decadenza della fideiussione
Nel caso esaminato, il Tribunale ha accertato che il creditore non aveva proposto alcuna istanza giudiziale nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.
Il rapporto principale si era estinto nell’ottobre 2017, a seguito del recesso comunicato dalla banca nel settembre dello stesso anno. Nei sei mesi successivi, la banca non aveva intrapreso alcuna iniziativa giudiziale, limitandosi a inviare richieste di pagamento stragiudiziali al debitore principale e ai fideiussori.
Il Tribunale ha ribadito che tali comunicazioni stragiudiziali non costituiscono “istanza” ai sensi dell’art. 1957 c.c., come confermato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione. La Suprema Corte ha infatti più volte precisato che nemmeno un precetto non seguito da esecuzione può essere considerato “istanza” rilevante ai fini della norma in questione.
Di conseguenza, il Tribunale ha accertato la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Conclusioni e suggerimenti pratici
La sentenza del Tribunale di Livorno offre importanti spunti per chi intende contestare una fideiussione bancaria. In particolare, emergono due principali strategie difensive:
- Eccepire la nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia, con particolare riferimento alla clausola di deroga all’art. 1957 c.c.;
- Verificare se il creditore si è attivato tempestivamente con un’istanza giudiziale nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita.
È fondamentale sottolineare che per “istanza” si intende esclusivamente un’iniziativa giudiziale. Non sono, quindi, sufficienti mere richieste stragiudiziali, diffide o precetti non seguiti da esecuzione.
Il rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. rappresenta un onere imprescindibile per il creditore che intenda conservare il diritto di rivalersi sul fideiussore. L’inerzia del creditore, o il suo attivarsi con strumenti inadeguati, comporta l’estinzione della garanzia fideiussoria e la liberazione del fideiussore.
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