1. Caso tipico 2. Premessa 3. Cosa dice il Codice civile 3a) Apertura di credito a scadenza 3b) apertura di credito a tempo indeterminato 4. La prassi bancaria 5. Il correttivo della buona fede 6. Conclusioni
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CASO TIPICO
La Banca comunica alla società correntista il recesso immediato dal rapporto di conto corrente, con revoca della linea di affidamento, nonché la revoca, sempre con effetto immediato, dall’autorizzazione ad emettere assegni e con invito alla restituzione delle carte di credito.
In conseguenza del recesso, la società subisce una drastica diminuzione dell’attività, essendo impossibilitata a eseguire nuove transazioni, a saldare il corrispettivo dei contratti in essere e i canoni locativi dell’azienda, ad utilizzare il servizio RID.
In rassegna stampa, un caso affrontato dallo studio sul tema di cui ci stiamo occupando. Lo trovate al seguente link https://www.rennastudiolegale.it/inefficacia-del-recesso-della-banca-dallaffidamento-rigetto-esecutivita-decreto-ingiuntivo/
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PREMESSA
Il recesso da parte della banca dagli affidamenti e dallo stesso contratto di conto corrente costituisce un diritto della banca. La Banca può dunque sciogliersi dal suo vincolo contrattuale, come del resto può farlo anche il correntista.
Tuttavia, la banca non può recedere nelle forme e nei modi che preferisce. Nel farlo dovrà attenersi alle previsioni contenute nel contratto o, in mancanza, alle disposizioni dettate dal codice civile.
Conoscere quali sono le corrette modalità di esercizio del recesso da parte della banca può sicuramente aiutare il correntista che subisce il recesso stesso a riconoscere le ipotesi in cui può contestare la legittimità della condotta dell’istituto di credito e, di conseguenza, a tutelarsi.
Vediamo quale disciplina detta il codice civile, per poi affrontare insieme le prassi bancarie.
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COSA DICE IL CODICE CIVILE
L’art. 1845 c.c. contiene la disciplina del recesso dall’apertura di credito.
Tale norma modula la sua disciplina diversamente a seconda che il contratto di apertura di credito sia o meno a tempo determinato.
3a) APERTURA DI CREDITO A SCADENZA
Nell’ipotesi in cui il contratto sia a tempo determinato, è previsto che la banca non possa recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
In mancanza di una specifica pattuizione delle parti, si riconducono generalmente al concetto di giusta causa le seguenti ipotesi: aggravamento delle condizioni economiche dell’accreditato, inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, mancato impiego della somma per i fini convenuti, aver fornito alla banca informazioni inesatte sulla propria situazione finanziaria, non aver reintegrato la garanzia divenuta insufficiente, disposizioni dell’autorità di vigilanza che rendano necessaria la restrizione o la sospensione del fido.
Il recesso per giusta causa produce effetti immediati? L’art. 1845 co. 2 c.c. prevede che la dichiarazione di recesso dall’apertura di credito a tempo determinato sospende immediatamente l’ulteriore utilizzo del credito.
Ma il recesso ha effetto da quando mi viene comunicato o da quando la banca lo esercita, a prescindere dal momento in cui lo vengo a conoscere? La giurisprudenza ha aderito alla tesi del carattere recettizio, il che significa che la banca, per potersi avvalere degli effetti del recesso, è tenuta a fornire la prova del ricevimento della dichiarazione di recesso da parte dell’accreditato.
3b) APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO
Qualora invece l’apertura di credito sia a tempo indeterminato, l’art. 1845 c.c. stabilisce, così come previsto in generale per i contratti di durata, che: «ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni» (art. 1845, co. 3, c.c.).
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LA PRASSI BANCARIA
La prassi bancaria ha di fatto abolito ogni distinzione tra contratto a tempo determinato e contratto a tempo indeterminato.
Facendo leva, difatti, sull’inciso <<salvo patto contrario>> contenuto nel primo comma, nonché sul rinvio alle previsioni contenute in contratto operato al terzo comma, si ritiene che l’art. 1845 c.c. costituisca una norma dispositiva, dunque derogabile dalle parti.
Sarà dunque legittima, nell’apertura di credito a tempo determinato, la previsione che consenta alla banca di recedere anche in assenza di una giusta causa e di ridurre o eliminare il termine previsto per il pagamento nonché, nell’apertura di credito a tempo indeterminato, la previsione che consenta di ridurre o escludere il termine previsto per il preavviso.
Vale diversamente per i contratti conclusi dai consumatori, ovvero i soggetti che abbiano stipulato un contratto di apertura di credito per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale.
Si ritiene difatti, in quest’ultimo caso, che previsioni in deroga a quanto disposto dall’art. 1845 c.c. abbiano natura vessatoria, con la conseguenza che potrà ottenersi una dichiarazione di invalidità delle stesse in presenza di determinate condizioni.
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IL CORRETTIVO DELLA BUONA FEDE
Il comportamento della banca recedente, anche se conforme alle previsioni contrattuali in deroga al codice civile, deve in ogni caso essere apprezzato in base ai principi di correttezza e buona fede nei rapporti tra le parti contrattuali.
Ciò significa che, quand’anche il contratto dovesse consentire il recesso dall’apertura di credito a tempo determinato senza una giusta causa o dovesse consentire la facoltà di recesso dall’apertura di credito a tempo indeterminato senza la necessità di un preavviso, il comportamento della banca non sarà necessariamente legittimo solo perché rispettoso delle previsioni contenute del contratto.
In forza del principio di buona fede, infatti, non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa o di un termine di preavviso, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerarsi illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari.
Laddove, cioè, il recesso di fatto contrasti con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista per il tempo previsto e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta.
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CONCLUSIONI
Abbiamo dunque individuato insieme diversi possibili profili di contestazione rispetto ad una revoca dagli affidamenti comunicata dalla banca, che possiamo così sintetizzare:
- Contestazioni sulla forma;
- Contestazioni sul contenuto della dichiarazione di recesso;
- Contestazioni sulla procedura seguita;
- Contestazioni sulla conformità a buona fede della procedura seguita
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L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.
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L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.