IL RECESSO DELLA BANCA DALL’AFFIDAMENTO PUO’ ESSERE INEFFICACE. IL TRIBUNALE RIGETTA LA RICHIESTA DI PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO.
Vincere una causa non è l’unico modo per far conseguire un’utilità al proprio cliente.
Certo, è il risultato finale cui si ambisce ma, prima di raggiungerlo, spesso passa un lasso di tempo notoriamente lungo, durante il quale il proprio assistito può essere soggetto a procedure esecutive da parte del preteso creditore che abbia ottenuto, nei suoi confronti, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Ecco che il primo importante risultato conseguibile da uno studio legale in favore del cliente cui sia stato notificato un decreto ingiuntivo è quello di impedire, nell’ambito del giudizio di opposizione, che il presunto creditore ottenga ingiustamente la concessione della provvisoria esecutività del decreto stesso.
Un simile risultato è tanto più apprezzabile se ottenuto nei confronti del “contraente forte” per antonomasia: la banca.
È ciò che è accaduto recentemente presso il Tribunale di Lecce.
IL CASO.
Una società, assistita dall’avv. Alessandra De Benedittis, responsabile area civile e commerciale di Renna Studio Legale, proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo notificatole da un noto istituto di credito, con il quale veniva richiesto il pagamento di oltre 250 mila euro oltre interessi moratori quale saldo debitore portato dal conto corrente in conseguenza dell’avvenuta comunicazione, da parte del detto istituto di credito, del recesso da ogni affidamento concessole nonché dal contratto di conto corrente stesso e dalla inerente convenzione d’assegno.
Con l’atto di opposizione, la società ingiunta rappresentava al Tribunale come le pretese della banca fossero fondate su una condotta assolutamente arbitraria ed abusiva, essendo stata bruscamente raggiunta da una comunicazione di revoca con effetto immediato da ogni affidamento concessole nonché di recesso dal relativo contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione d’assegno, senza specificazione alcuna dei motivi.
Chiedeva pertanto che fosse accertata l’inefficacia del recesso in questione oltre alla condanna della banca al risarcimento dei danni subiti dalla società in conseguenza della illegittima segnalazione del suo nominativo alla Centrale rischi.
LA DECISIONE.
Il Tribunale di Lecce, provvedendo in prima udienza sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata dalla banca, ritenendo di accogliere le censure sollevate dalla società opponente, rigettava la relativa istanza rilevando come il recesso dal rapporto di conto corrente e dal conseguente affidamento non fosse stato esercitato nel rispetto del principio di buona fede.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
Le clausole generali della buona fede e della correttezza, che fino a poco tempo addietro parevano essere mere enunciazioni di principio rimaste lettera morta, stanno riscontrando di recente una applicazione sempre più frequente da parte della giurisprudenza.
Nel nostro caso, la partita in Tribunale, a ben vedere, è ancora tutta da giocare ma aver ottenuto un provvedimento di rigetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ha consentito alla società assistita di anticipare la soglia di tutela senza dover attendere, a tal fine, l’esito del giudizio e senza dover subire, nelle more, l’azione esecutiva della banca.
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