- Capita a tutti di pentirsi di un contratto dopo averlo firmato e, in particolare, di ricredersi sulla persona con la quale si è raggiunto l’accordo.
I contratti, però, come è noto, vincolano, per cui un contraente, una volta scelto, in linea di massima, resta quello per tutta la durata del rapporto.
Non sempre, però, è così!
Vediamo quali sono i casi in cui è possibile svincolarsi da un rapporto non gradito!
1) Lo scioglimento del contratto per mutuo consenso o per recesso unilaterale.
Può accadere che tutti i contraenti perdano l’interesse a mantenere il contratto ed allora potranno, di comune accordo, porre fine al rapporto.
Si parla, in tal caso, di scioglimento del contratto per mutuo consenso (art. 1372 codice civile).
Può accadere anche che il potere di far cessare gli effetti di un contratto in essere venga attribuito dai contraenti a uno di loro soltanto o ad entrambi.
In questa diversa e ulteriore ipotesi per svincolarsi dal rapporto bisognerà esercitare la facoltà attribuita di recedere dal contratto.
Ma attenzione!
La facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Non puoi svincolarti da un contratto se sei rimasto solo tu ad adempiere perché l’altro contraente ha già eseguito la sua prestazione.
In ogni caso la legge espressamente prevede che sulle prestazioni già eseguite il recesso non sortisce alcun effetto.
2) Altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla legge.
Lo scioglimento del contratto per mutuo consenso e quello conseguente all’esercizio della facoltà di recesso attribuita con il contratto ad uno a più contraenti non esauriscono il ventaglio delle ipotesi di cessazione del vincolo contrattuale.
Ci sono, infatti, tre ipotesi di risoluzione del contratto:
- quella determinata dall’inadempimento di una delle parti (che deve essere grave ex art. 1455 c.c.);
- quella legata all’impossibilità sopravvenuta della prestazione, che ricorre quanto la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore e che implica l’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta e l’impossibilità di esigere quella non adempiuta;
- quella per eccessiva onerosità sopravvenuta.
2.1) La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione e per eccessiva onerosità sopravvenuta.
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ricorre quando l’obbligazione non può essere più adempiuta per fatto non imputabile alla parte che doveva eseguire la prestazione.
Una obbligazione divenuta impossibile per fatto non imputabile al debitore si estingue (o, in altri termini, non deve essere adempiuta).
Stabilito questo, se una parte non è più obbligata ad adempiere perché l’adempimento è diventato, per cause a lui estranee, impossibile, l’ulteriore conseguenza sarà la risoluzione del contratto anche se l’altra prestazione è possibile.
Verificatasi l’impossibilità di adempiere, l’altra prestazione non potrà più essere pretesa e quella adempiuta andrà restituita.
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta si ha, invece, quando per avvenimenti straordinari e imprevedibili la prestazione diventi eccessivamente onerosa (un esempio: il Tribunale di Roma ha considerato la pandemia del Covid – 19 un avvenimento straordinario e imprevedibile; altra ipotesi, può essere una repentina e improvvisa forte svalutazione monetaria).
Queste ipotesi di risoluzione del contratto sono state già trattate dalla mia collega, avv. Alessandra De Benedittis, in un suo articolo pubblicato il 10/04/2020 con il quale si affronta il tema della sorte dei contratti di locazione per effetto della sospensione obbligatoria delle attività commerciali che potete leggere cliccando qui.
2.2) La risoluzione del contratto per inadempimento.
Ulteriore ipotesi di risoluzione è quella per inadempimento.
Per potersi svincolare sarà necessario rimproverare all’altro contraente l’inadempimento agli obblighi assunti nei nostri confronti.
Dovrà trattarsi però di un inadempimento grave (non ogni inadempimento, invero, può giustificare la risoluzione) avuto riguardo all’interesse che si aveva all’adempimento.
In linea di massima si può sostenere che un inadempimento, per essere grave, deve lasciare il creditore totalmente insoddisfatto; esiste giurisprudenza secondo la quale la valutazione della gravità dell’inadempimento è necessaria anche nell’ipotesi di inadempimento dell’unica obbligazione assunta e altra giurisprudenza che non la esclude nel caso di parziale adempimento (es. è considerato di non scarsa importanza l’inadempimento dell’obbligo di consegna dei documenti relativi alla proprietà di un veicolo nell’ipotesi di vendita anche se il veicolo è stato consegnato).
Per evitare, dinanzi ad un inadempimento, di affrontare un giudizio e confidare nella valutazione dell’inadempimento da parte del giudice come grave è possibile predeterminare nel contratto le ipotesi di inadempimento idonee a provocarne la risoluzione.
E’ possibile anche prevedere che l’obbligazione debba essere eseguita necessariamente entro un determinato termine (che chiameremo essenziale) decorso il quale, non essendovi più interesse alla prestazione, il contratto in caso di inadempimento dovrà ritenersi risolto.
Si tratta di due ipotesi di risoluzione di diritto del contratto (che, a differenza delle altre, si verificano prima che lo accerti il giudice) che non richiedono un giudizio sull’importanza dell’inadempimento.
La clausola risolutiva espressa.
Se le parti convengono che il contratto si risolva nell’ipotesi di inadempimento di una determinata obbligazione la conseguenza sarà che dinanzi all’inadempimento di quella obbligazione la parte interessata potrà risolvere il rapporto dichiarando all’altra di volersi avvalere della clausola.
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola è necessaria perché in mancanza non si avrà, nonostante l’inadempimento, la risoluzione del contratto.
In passato abbiamo affrontato un caso nel quale erano state avanzate delle pretese ingenti conseguenti alla risoluzione di un contratto per inadempimento di una obbligazione.
Il caso. Scaduto il termine per il pagamento del corrispettivo previsto in contratto, il nostro cliente riceve una diffida con la quale gli viene assegnato un termine per pagare.
Il contratto prevede la risoluzione di diritto del contratto nell’ipotesi di pagamento del corrispettivo dopo la scadenza del termine contenuto nella diffida e assegnato al debitore inadempiente.
Tuttavia, la lettera con la quale al debitore viene intimato il pagamento entro il termine previsto in contratto non contiene anche la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nel caso di mancato pagamento nel termine assegnato ma la dichiarazione di riservarsi di volersi avvalere della clausola.
La dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa viene resa nell’atto giudiziario ma ad adempimento avvenuto.
Il processo. Dichiarato risolto il contratto in primo grado in virtù della clausola risolutiva espressa, in appello il nostro assistito ha ottenuto la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di primo grado impugnato, pur avendo adempiuto ai suoi obblighi due giorni dopo la scadenza del termine assegnato dall’altro contraente con la diffida.
La Corte d’Appello ha ritenuto di sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato perché:
- con la diffida la parte aveva dichiarato di riservarsi di volersi avvalere della clausola senza di fatto avvalersene;
- la dichiarazione di volersi avvalere della clausola è stata comunicata all’altra parte con l’atto giudiziario ma ad adempimento avvenuto.
Il termine essenziale.
Tralasciando l’ipotesi del contratto concluso con il musicista per sentirlo suonare il giorno del nostro matrimonio (è evidente che l’inadempimento il giorno del nostro matrimonio farà venir meno definitivamente il nostro interesse alla sua prestazione) perché un contratto si risolva di diritto per mancato adempimento dell’obbligazione nel termine convenuto occorrerà prevederne contrattualmente la sua essenzialità.
Bisognerà pertanto prevedere la risoluzione di diritto del contratto nell’ipotesi di decorso del termine convenuto senza adempimento dell’obbligazione.
Conclusioni.
I contratti hanno forza di legge tra le parti e le vincolano a ciò che hanno convenuto.
Le parti possono di comune accordo sciogliersi da un contratto precedentemente concluso (mutuo consenso) così come possono recedere dal contratto esercitando una facoltà che con il contratto medesimo è stata attribuita.
In mancanza, la risoluzione del contratto sarà possibile solo dinanzi ad un inadempimento dell’altro contraente.
Dovrà però trattarsi di un inadempimento di non scarsa importanza salvo non sia stato espressamente convenuta tra i contraenti la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento di una determinata obbligazione (clausola risolutiva espressa) o la risoluzione nell’ipotesi di inadempimento dopo la scadenza del termine pattuito per l’adempimento (termine essenziale).
Dinanzi ad un grave inadempimento può provocarsi la risoluzione del contratto senza necessità di attendere una sentenza del giudice inviando alla parte inadempiente una diffida (intimando il pagamento entro un termine generalmente di quindici giorni con dichiarazione che decorso inutilmente il termine il contratto si intenderà risoluto di diritto).
Fuori da queste ipotesi la risoluzione di diritto del contratto potrà aversi per impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile al debitore o per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Nell’ipotesi di risoluzione di diritto del contratto il giudice accerta ciò che tra le parti è già avvenuto (lo farà con sentenza, si dice, dichiarativa). Nell’ipotesi di risoluzione per grave inadempimento, invece, per potersi sciogliere dal contratto sarà necessario attendere la decisione del magistrato che, verificato il ricorrere dei presupposti di legge per la risoluzione, provocherà il venir meno del vincolo (in tal caso, con sentenza, si dice, costitutiva).
30 ottobre 2020
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L'avv. Riccardo Renna è socio amministratore di Renna studio legale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo la qualifica di Specialista. Da oltre dieci anni è consulente di fiducia di centinaia di imprese con affari in Italia. E' Partner 24 ore avvocati esperto in diritto civile e commerciale.
È iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.
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