La legge di bilancio 2021 ha previsto, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, la proroga dell’esonero contributivo già previsto dalla cd. “Riforma Fornero, riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
In merito, sono state pubblicate una circolare dell’INPS, n. 32 del 22/02/2021 (https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2032%20del%2022-02-2021.pdf) ed un messaggio dell’Ente, n. 1421 del 06/04/2021 (file:///C:/Users/Windows10/Downloads/418af0_eb942e38110e4123a4f77376f0f29f0f.pdf) volte a fornire ulteriori chiarimenti.
Cosa prevede il c.d. Bonus donne 2021?
Prevede la decontribuzione per chi assume donne svantaggiate nel biennio 2021-2022.
Qual è esattamente la misura e quali sono gli importi per poterne usufruire?
La manovra stabilisce che lo sgravio contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro annui.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
E’ condizionato a qualche requisito?
Sì, il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, che deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno).
Quali datori di lavoro possono accedere al beneficio?
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’esonero contributivo non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.
Perciò, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio: le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni, ma anche le Università, gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici, le Camere di commercio e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999.
A quali lavoratrici spetta il beneficio?
Anche se la manovra si limita all’espressione “assunzioni di donne lavoratrici”, la stessa va intesa come “assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, ovvero:
a) donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
b) donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”.
Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata, non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi, ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Quali tipologie di rapporto sono incentivate?
L’’incentivo in esame spetta per:
– le assunzioni a tempo determinato;
– le assunzioni a tempo indeterminato;
– le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, l’incentivo in trattazione spetta anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente.
Inoltre, si precisa che l’agevolazione non può trovare applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.
Restano, infine, esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico
Qual è la durata del periodo agevolato?
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l’INPS chiarisce che,
– in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
– nell’eventualità di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
– nella trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione e in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.
A cosa è condizionato il diritto alla fruizione dell’incentivo?
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
Infine, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione è necessario rispettare alcuni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2021, ossia l’incremento occupazionale.
Quali sono i nuovi chiarimenti contenuti nel Messaggio dell’ INPS n. 1421/2021?
Come già previsto nella circolare n. 32/2021, si ribadisce che l’incentivo in esame spetta per:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
In che momento devono essere identificati i requisiti per l’esonero?
I requisiti soggettivi identificanti la posizione di svantaggio devono sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Link utili sugli incentivi fiscali:
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
Mi piace:
Mi piace Caricamento...