Abstract: L’accertamento con adesione permette al contribuente di evitare l’insorgere di un giudizio tributario attraverso la conclusione di un accordo con l’Agenzia delle Entrate finalizzato a definire le imposte dovute con conseguenti benefici tanto in tema di sanzioni amministrative quanto in tema di sanzioni penali.
L’ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
L’accertamento con adesione è un istituto attraverso il quale, prima ed a prescindere dall’eventuale giudizio tributario, il contribuente e l’Agenzia delle Entrate possono raggiungere un accordo sulla definizione della pretesa fiscale controversa.
In particolare, tale istituto può essere attivato sia dopo la notifica di un avviso di accertamento sia precedentemente a tale notifica e, dunque, a seguito di un controllo eseguito dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione o verifica).
L’accertamento con adesione può ad avere ad oggetto tutte le principali imposte dirette (Irpef, Ires, Irap, Imposte sostitutive) e le più importanti imposte indirette (Iva, Imposta sulle successioni e donazioni, Imposta di Registro, Imposta ipotecaria e catastale ecc…) indipendentemente dall’importo della contestazione.
IL PROCEDIMENTO
A seguito di un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza conclusosi con un processo verbale di constatazione o a seguito della notifica di un avviso di accertamento (in quest’ultimo caso nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale) qualunque contribuente – persona fisica, società di persone, società di capitali, associazioni professionali, enti e sostituti d’imposta – può avviare la procedura di accertamento con adesione presentando una domanda in carta libera presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Tale istanza include la richiesta all’Ufficio di formulare una proposta di accertamento per un’eventuale definizione.
Nei 15 giorni successivi al ricevimento della domanda, l’Ufficio invita il contribuente a comparire.
Si apre, in tal modo, un contraddittorio tra il contribuente e l’Ufficio – nel corso del quale possono essere presentati nuovi dati e documenti – che può portare al raggiungimento di un accordo il cui contenuto viene verbalizzato in un atto di adesione.
Tale atto individua gli elementi e le motivazioni dell’adesione nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti, e va sottoscritto da entrambe le parti.
Il pagamento del dovuto può avvenire o in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi all’atto di adesione, o in forma rateale mediante un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo (16 rate trimestrali se le somme dovute superano Euro 50.000,00), la prima delle quali deve essere improrogabilmente versata entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione.
Il pagamento delle somme dovute a titolo di adesione può avvenire anche mediante compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati dal contribuente, sempre che gli importi siano da versare con il modello F24.
La procedura si perfeziona con il pagamento delle somme risultanti dall’atto di adesione o con il pagamento della prima rata, se il contribuente ha optato per il pagamento rateale. In tal modo il rapporto tributario viene definito.
Nel caso in cui, invece, non dovesse raggiungersi un accordo, il contribuente potrà presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale.
I BENEFICI
La procedura di accertamento con adesione prevede alcuni importanti benefici per il contribuente.
In primo luogo, dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sono sospesi, per un periodo di 90 giorni, tanto i termini per la presentazione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale quanto i termini per il pagamento delle imposte accertate.
Oltre a tale beneficio di carattere temporale, l’accertamento con adesione consente al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative irrogate. In particolare, le stesse saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo della sanzione prevista dalla legge.
Inoltre, laddove le violazioni accertate siano perseguibili anche penalmente, il perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento del giudizio penale integra una circostanza attenuante.
In particolare, l’effetto premiale si concretizza nell’abbattimento fino ad 1/3 delle sanzioni penali previste e nella mancata applicazione delle sanzioni accessorie.
Sul tema si rimanda al contributo pubblicato sul nostro sito dall’Avv. Mariagrazia Barretta, responsabile Area Diritto Penale (clicca qui).
CONCLUSIONI
L’accertamento con adesione rappresenta, dunque, un’opportunità per il contribuente – che è stato interessato da controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o da parte della Guardia di Finanza o che ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento – il quale potrà avviare un dialogo con l’Amministrazione finanziaria volto a definire la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative e penali contestate.
22 dicembre 2020
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.