Abstract: Il c.d. “Decreto Crescita” introduce importanti novità a favore del locatore in tema di dichiarazione e di pagamento delle imposte sui canoni di locazione non pagati dall’inquilino a decorrere dall’1 gennaio 2020, con riguardo alle locazioni di immobili ad uso abitativo.
INQUADRAMENTO GENERALE
In linea generale, i canoni di locazione non incassati per morosità dell’inquilino devono essere dichiarati dal proprietario dell’immobile. Infatti, il locatore è tenuto a dichiarare ed a versare le imposte sui canoni di locazione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati di fatto percepiti, perché il relativo reddito è tassato secondo il principio di competenza (anno in cui è maturato il reddito) e non secondo il principio di cassa (anno in cui è avvenuto il pagamento).
Unica deroga a tale obbligo di dichiarazione e versamento è rappresentata dalla circostanza che il locatore abbia concluso un procedimento giudiziario di ingiunzione di pagamento o di intimazione di sfratto per morosità ottenendo, dunque, un’ingiunzione di pagamento per canoni scaduti e non pagati o un provvedimento di convalida di sfatto per morosità.
Da quel momento in poi, i canoni dichiarati e non riscossi su cui sono state pagate le imposte si convertono in un credito d’imposta utilizzabile dal contribuente o in compensazione con altre imposte a debito o mediante rimborso.
Tale modalità di tassazione risulta, nel tempo presente, particolarmente gravosa per i proprietari di immobili ad uso abitativo che, a causa delle difficoltà economiche degli inquilini a pagare i canoni di locazione in conseguenza dell’emergenza sanitaria, si vedono costretti a pagare le tasse su redditi da locazione di fatto non percepiti.
LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL C.D. DECRETO CRESCITA
Proprio al fine di agevolare la posizione dei locatori di immobili ad uso abitativo, il c.d. “Decreto Crescita” prevede che, per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2020, il proprietario non è tenuto a pagare le imposte a far tempo dal momento in cui procede con l’intimazione di sfratto per morosità o con l’ingiunzione di pagamento per canoni scaduti e non pagati senza, pertanto, dover attendere, come previsto antecedentemente, la conclusione dei relativi procedimenti.
In particolare, ai fini dell’esclusione dei canoni di locazione non percepiti dal reddito complessivo devono contestualmente sussistere tutte le seguenti condizioni:
l’immobile deve essere locato ad uso abitativo;
il conduttore dell’immobile deve essere moroso nel pagamento dei canoni di locazione successivi all’1 gennaio 2020;
il locatore ha portato a conoscenza dell’inquilino, tramite la notifica del relativo atto, l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e non pagati o l’intimazione di sfratto per morosità.
CONCLUSIONI
Le novità introdotte dal c.d. “Decreto Crescita” introducono un’agevolazione a favore dei locatori di immobili ad uso abitativo in quanto consentono di anticipare la detassazione dei canoni di locazione non percepiti già al momento della notifica dell’ingiunzione di pagamento per canoni scaduti e non pagati o dell’intimazione di sfratto per morosità senza, pertanto, dover attendere la conclusione dei relativi procedimenti giurisdizionali.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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