Abstract.
L’art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 annovera tra i delitti per cui può essere sanzionato l’ente anche quelli di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, oltre a quello di ricettazione.
Premessa.
Quali sono le condotte punibili e qual è la responsabilità dell’ente per i menzionati reati?
Come prima cosa vediamo in cosa si distingue il delitto di autoriciclaggio da quello di riciclaggio e dall’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Riciclaggio.
Come abbiamo visto in un nostro precedente contributo, il reato di “riciclaggio” è commesso da chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (reato presupposto), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648 bis c.p.).
Presupposto necessario per la sua configurabilità è quello della precedente consumazione del primo delitto.
Nella nozione “altre utilità” contenuta nel disposto dell’art. 648 bis c.p. rientrano non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell’agente ma anche tutto ciò che costituisca il frutto di quelle attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce che il patrimonio s’impoverisca.
Tale reato non può essere consumato prima del delitto presupposto poiché, a quel momento, il denaro ricevuto non ha ancora il carattere di illecito profitto di altro fatto penalmente rilevante.
Il riciclaggio non può avere ad oggetto somme che al momento della movimentazione non avevano ancora il carattere e la natura illecita.
La pena è della reclusione da 4 a 12 anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Si tratta dell’ipotesi di impiego in attività economiche o finanziarie, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (art. 648 ter c.p.).
È prevista la pena della reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
Pena che è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale ed è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
Autoriciclaggio.
È punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648 ter 1 c.p.).
È appena il caso di ricordare quanto già precisato quando ci siamo occupati del rapporto tra riciclaggio e reati tributari, ovvero, che anche il mero risparmio fiscale è idoneo a costituire l’oggetto materiale di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio.
La pena è la reclusione da 2 a 8 anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.
È, tuttavia, prevista una DIMINUZIONE della pena:
– da 1 a 4 anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;
– fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
È previsto invece un AUMENTO della pena:
– per aver commesso il reato con le condizioni e le finalità di cui all’art. 416-bis c.p.;
– per aver commesso il fatto nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o altra attività professionale.
Il fatto NON E’ PUNIBILE se il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
NOTA.
È bene osservare che, proprio come è previsto per la ricettazione, il riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, l’autore del delitto di autoriciclaggio è punibile anche se egli non è imputabile o non è punibile per il reato presupposto o questo non è procedibile per difetto di una condizione di procedibilità.
Ma a che titolo risponde l’ente per i citati delitti?
Intanto, va detto che l’ente è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se:
– è stato commesso uno dei delitti previsti nel catalogo dei reati presupposto;
– il reato è stato commesso da un soggetto apicale (da chi ricopre funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, controllo) o da un sottoposto appartenente ad esso (persona sottoposta alla direzione, alla vigilanza di uno dei primi soggetti);
– il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
– non è stato adottato o efficacemente adottato il MOG
Sanzioni.
Nell’ipotesi specifica dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001)
L’ipotesi aggravata prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
Nel caso di condanna, si applicano all’ente le seguenti SANZIONI INTERDITTIVE per una durata NON SUPERIORE A DUE ANNI:
– interdizione dall’esercizio dell’attività;
– sospensione, revoca delle autorizzazioni o concessioni;
– divieto di contrattare con la P.A.;
– esclusione, revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi;
– divieto di pubblicizzare beni e servizi
È innegabile che, la clausola di non punibilità del fatto, se il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale sia di difficile applicabilità all’ente, giacché, per espressa previsione normativa, l’ente è responsabile se il reato è stato commesso nel suo esclusivo interesse o vantaggio.
Pertanto, l’utilizzo o il godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui parla la clausola di non punibilità, contenuta nella norma in esame, non sembra possa valere per l’ente, a meno che, non si dimostri con estremo rigore che l’anzidetto godimento o utilizzo personale sia evidente e che non sia di ostacolo all’identificazione dell’origine illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità.
Consiglio.
Ruolo fondamentale anche in questo caso è rivestito dal Modello Organizzativo (MOG). Infatti, soltanto un MOG idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto (in questo caso riciclaggio e autoriciclaggio), efficacemente adottato, aggiornato e periodicamente sottoposto al controllo dell’Organismo di Vigilanza (OdV), consentirà all’ente di non rispondere per questi delitti.
Nardò, 12 marzo 2021.
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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