Abstract.
I “reati tributari” possono costituire il reato presupposto delle condotte riciclatorie e poiché tra le suddette fattispecie prevalgono quelle di omesso versamento delle imposte appare evidente che anche un risparmio di spesa può costituire profitto illecito.
La questione.
Il “riciclaggio” può essere consumato prima del delitto presupposto, ad esempio prima della consumazione del reato di dichiarazione fraudolenta?
In che cosa consiste il reato di riciclaggio? E quali sono i suoi rapporti con i reati tributari?
Commette il reato di “riciclaggio” chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (reato presupposto), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648 bis c.p.).
Presupposto necessario per la configurabilità del reato di riciclaggio è quello della precedente consumazione del primo delitto.
Nella nozione “altre utilità” contenuta nel disposto dell’art. 648 bis c.p. rientrano non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell’agente ma anche tutto ciò che costituisca il frutto di quelle attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce che il patrimonio s’impoverisca.
Ciò accade quando viene commesso un reato fiscale a seguito del quale l’agente, evitando di pagare le imposte dovute, consegue un risparmio di spesa che si traduce, in pratica, in una mancata diminuzione del patrimonio e, quindi, in una evidente utilità di natura economica.
Di conseguenza, tra i reati presupposto rientra anche il reato di dichiarazione fraudolenta (frode fiscale) a seguito del quale l’agente, evitando di pagare le imposte, consegue un risparmio di spesa che si traduce in una mancata diminuzione del patrimonio e, quindi, in una evidente utilità di natura economica.
Il profitto nei reati tributari è la somma corrispondente all’imposta evasa.
Qual è il momento consumativo dei delitti di dichiarazione fraudolenta e di riciclaggio?
In tema di reati tributari, i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (artt. 2 e 3, D.Lgs. 74/2000), si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente esposti o inseriti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti anticipatori tenuti dall’agente, comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l’uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento.
Per quanto riguarda il riciclaggio, tale reato non può essere consumato prima del delitto presupposto poiché, a quel momento, il denaro ricevuto non ha ancora il carattere di illecito profitto di altro fatto penalmente rilevante.
Il riciclaggio non può avere ad oggetto somme che al momento della movimentazione non avevano ancora il carattere e la natura illecita e tali sono le somme sottratte al pagamento dell’obbligo fiscale di versamento delle imposte che si consuma solo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione.
Al ricorrente veniva contestato il reato di riciclaggio per avere ricevuto negli anni 2005 e 2006 assegni bancari emessi dai clienti di un avvocato ed intestati all’imputato il quale, incassati i titoli, restituiva gli importi corrispondenti allo stesso avvocato che, a sua volta, ometteva la dichiarazione dei ricavi ricevuti in ciascun anno di imposta ai fini fiscali.
Secondo la ricostruzione accusatoria, all’avvocato veniva contestato il reato presupposto costituito dalla dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000) ed al soggetto terzo (ricorrente) la successiva attività di riciclaggio del profitto illecito derivante dalla violazione finanziaria penalmente rilevante.
Il ricorrente lamentava l’impossibilità giuridica di configurare l’ipotesi contestata di riciclaggio.
Il ricorrente, infatti, avendo sostituito l’importo degli assegni dati in pagamento all’avvocato dai suoi clienti e da quest’ultimo mai dichiarati ai fini fiscali, era intervenuto a compiere questa operazione prima della scadenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte dell’avvocato.
Il “riciclaggio” non può essere consumato prima del delitto presupposto (es. dichiarazione fraudolenta) poiché, a quel momento, il denaro ricevuto non ha ancora il carattere di illecito profitto di altro fatto rilevante penalmente.
Il principio di diritto espresso dalla Corte.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 30889 del 09/09/2020, depositata il 05/11/2020, ha affermato che “il delitto di riciclaggio non è configurabile nelle attività di sostituzione di somme sottratte al pagamento delle imposte mediante delitti in materia di dichiarazione se il termine di presentazione della dichiarazione non è ancora decorso e la stessa non è stata ancora presentata”.
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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