NULLITÀ ANTITRUST DELLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS: UNA NUOVA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

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COMMENTO A TRIB. MILANO, XIV SEZ., N. 306 DEL 14.01.2025

Hai sottoscritto un contratto di fideiussione omnibus e ti stai chiedendo se è valido? In questo articolo analizzeremo una recente sentenza del Tribunale di Milano che potrebbe aiutarti a capire come tutelare i tuoi diritti.

La sentenza n. 306 del 2025 del Tribunale di Milano offre un’importante riflessione sul tema della nullità delle fideiussioni omnibus che ricalcano lo schema contrattuale predisposto dall’ABI, giudicato anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia. La decisione si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale sulla sorte dei contratti “a valle” di intese restrittive della concorrenza, confermando l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41994/2021.

Il caso concreto: fideiussione del 2005 con clausole contestate.

Il caso riguarda una fideiussione omnibus rilasciata nell’ottobre 2005, a garanzia delle obbligazioni di una società verso una banca, fino all’importo massimo di 210.000 euro. Il fideiussore ha chiesto in giudizio di accertare la nullità totale o parziale della garanzia, in quanto contenente le clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI, censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990.

Inoltre, è stata eccepita l’estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., poiché la banca non avrebbe esercitato per tempo le proprie pretese nei confronti del debitore principale dopo la scadenza dell’obbligazione garantita.

La prova dell’intesa anticoncorrenziale.

La pronuncia del Tribunale di Milano è rilevante sotto diversi profili. In primo luogo, affronta il tema della prova dell’intesa anticoncorrenziale, ritenendo sufficiente la produzione da parte dell’attore di oltre 40 modelli di fideiussione utilizzati da diversi istituti bancari tra il 2005 e il 2006. Tali modelli contenevano le medesime clausole censurate.

Il Tribunale osserva che la riproduzione identica delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., unitamente alla loro ampia diffusione e stabilità nel tempo, non può spiegarsi come semplice allineamento spontaneo, ma rivela un comportamento concordato volto a restringere in modo significativo la libertà contrattuale dei clienti rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal codice civile per le garanzie personali.

La clausola di deroga all’art. 1957 c.c..

Di particolare rilievo è l’analisi della clausola che deroga all’art. 1957 c.c., che secondo il Tribunale rappresenta un esempio emblematico della restrizione della concorrenza derivante dallo schema ABI.

La formulazione standard della clausola (“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”) svuota di contenuto le tutele previste per il garante dalla normativa codicistica, riducendo l’obbligo di diligenza della banca nell’attivarsi per il recupero del credito.

Nullità parziale e principio di conservazione del contratto.

La decisione conferma l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI. Il Tribunale rileva che la nullità delle sole clausole anticoncorrenziali, e non dell’intero contratto, è più coerente con il principio di conservazione del negozio giuridico, come espresso dall’art. 1419 c.c. e dagli artt. 1420 e 1424 c.c.

La giurisprudenza ritiene infatti eccezionale l’estensione della nullità all’intero contratto, che può avvenire solo se si dimostra che le clausole nulle erano essenziali per l’equilibrio del contratto. Un onere probatorio che, nel caso delle fideiussioni bancarie, risulta particolarmente difficile da sostenere.

Il Tribunale osserva che:

  • Da un lato, le clausole censurate aggravano la posizione del garante senza conferirgli alcun vantaggio, quindi la loro eliminazione è in favore del fideiussore;
  • Dall’altro, è plausibile che il fideiussore avrebbe comunque sottoscritto la garanzia, vista la sua relazione con il debitore principale e l’interesse al finanziamento.

Anche la banca, pur privata delle clausole favorevoli, ha comunque interesse al mantenimento della fideiussione, piuttosto che alla sua completa eliminazione.

La conseguenza: estinzione della garanzia per decorso del termine.

Una volta dichiarata la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., questa norma torna applicabile al contratto. Di conseguenza, la banca avrebbe dovuto agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita.

Nel caso specifico, la scadenza dell’apertura di credito risale al 30 marzo 2018, ma la banca non ha avviato alcuna azione giudiziaria nei mesi successivi, limitandosi a inviare una lettera di recesso nell’ottobre 2020. Il Tribunale ha quindi dichiarato estinta la garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c.

Garanzia autonoma o fideiussione?

La banca ha sostenuto che si trattasse di un contratto autonomo di garanzia, e non di una fideiussione in senso tecnico. Il Tribunale ha però respinto tale ricostruzione, evidenziando che la presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non è sufficiente a qualificare la garanzia come autonoma.

Tale espressione può riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito, sia a fideiussioni “rinforzate”, con un vincolo accessorio attenuato. Nel caso esaminato, l’analisi del contenuto del contratto ha evidenziato la volontà delle parti di costituire una garanzia accessoria, strettamente collegata all’adempimento dell’obbligazione principale, e non una forma autonoma di garanzia con funzione indennitaria.

Conclusioni.

La sentenza del Tribunale di Milano rappresenta un importante contributo alla definizione del regime delle fideiussioni bancarie omnibus riproduttive dello schema ABI. Essa conferma l’orientamento favorevole alla nullità parziale delle clausole anticoncorrenziali, offrendo al contempo rilevanti precisazioni in tema di prova dell’intesa vietata e di qualificazione del contratto di garanzia. La decisione appare equilibrata nel contemperare le esigenze di tutela della concorrenza con il principio di conservazione del negozio, assicurando al garante una protezione effettiva attraverso la reviviscenza delle norme del codice civile illegittimamente derogate dallo schema uniforme predisposto dall’ABI.

Pertanto, se anche tu ti ritrovi in una situazione analoga, ti invitiamo a contattare il nostro Studio Legale per una consulenza: dopo aver esaminato attentamente tutta la documentazione, sapremo consigliarti al meglio per tutelare i tuoi diritti, in relazione alla fideiussione che hai sottoscritto con la banca.

Per approfondire ulteriormente la questione:

 

Avv. Alessandra de Benedittis

 

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