Il Tribunale di Roma torna a pronunciarsi sulla validità delle fideiussioni omnibus e sul discrimen con il contratto autonomo di garanzia
Commento a Trib. Roma, Sez. XVII, n. 13684 del 5 settembre 2024.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 13684 del 2024, ha offerto un’importante riflessione sul tema della validità delle fideiussioni omnibus, con particolare riferimento alle clausole contenute nel modello predisposto dall’ABI del 2003, in seguito ritenute lesive della concorrenza dal provvedimento di Banca d’Italia n. 55 del 16 maggio 2005.
Inoltre, la pronuncia in esame ha cercato di individuare una linea di confine tra la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale delle parti, ai sensi dell’art. 1322 c.c.
Il giudizio aveva ad oggetto una domanda di accertamento della nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dall’attore, in quanto contenente clausole conformi al modello ABI, sulla scia di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la celebre sentenza n. 41994/2021.
Per converso, l’istituto creditizio convenuto contestava la domanda attorea, eccependo, tra l’altro, che il contratto in questione non fosse qualificabile come fideiussione omnibus, bensì come un contratto autonomo di garanzia, con la conseguente inapplicabilità del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte.
Il Tribunale di Roma ha, in primo luogo, ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le clausole nn. 2, 6 ed 8 del modello ABI, se applicate in modo uniforme, costituiscono uno strumento di attuazione di un’intesa anticoncorrenziale e che, quindi, devono essere considerate nulle, ai sensi dell’art. 2 della l. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust).
Peraltro, il concetto di “intesa” deve essere interpretato in senso ampio, tale da ricomprendere non soltanto delle manifestazioni di volontà aventi natura negoziale, bensì anche mere condotte o atti unilaterali. Inoltre, si rileva che tale invalidità, lungi dal travolgere l’intero contratto, è una nullità parziale, in quanto limitata a quelle pattuizioni lesive della concorrenza.
Sotto un altro profilo, l’eccezione dedotta dall’istituto di credito convenuto ha dato occasione all’Autorità giudiziaria adita di analizzare il confine – spesso labile – sussistente tra una fideiussione ed un contratto autonomo di garanzia, che si differenzia dalla prima per la mancanza di un rapporto di strumentalità con l’obbligazione principale.
Ai fini di tale valutazione, occorre fare riferimento al dato letterale dell’accordo e, in particolare, alla sussistenza di espressioni che facciano riferimento al pagamento “a prima richiesta e senza
eccezioni” o altre analoghe.
Nel giudizio in esame, tuttavia, il Tribunale ha rilevato che il testo del contratto è chiaramente riferibile allo schema della fideiussione, in quanto non limita in alcun modo le eccezioni opponibili dal garante.
Peraltro, anche in caso di dubbio interpretativo, si applicherebbe ugualmente la disciplina della fideiussione, non soltanto poiché configura una fattispecie negoziale tipica, ma anche per ragioni di tutela del garante/consumatore che ha sottoscritto un contratto predisposto unilateralmente dall’ente creditizio.
In conclusione, è possibile affermare che la sentenza n. 13684/2024 del Tribunale di Roma rappresenta un ulteriore tassello nell’evoluzione giurisprudenziale sul tema delle fideiussioni omnibus.
La nullità parziale delle pattuizioni “a valle” di intese lesive della normativa antitrust è uno strumento fondamentale per la protezione del contraente debole il quale, pur vedendo rimanere valida la garanzia prestata, è tutelato dalle disposizioni contrattuali che costituiscono attuazione di accordi volti ad ostacolare, alterare o falsare il mercato concorrenziale.
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