NULLITÀ FIDEIUSSIONI OMNIBUS. CONDIZIONI E LIMITI DALLA CASSAZIONE

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COMMENTO A CASS. CIV., SEZ. I, ORD. N. 30383 DEL 25.11.2024

Il tema relativo alla possibilità per un garante di far valere la nullità di una fideiussione omnibus da lui sottoscritta è, da tempo, al centro del dibattito giurisprudenziale, soprattutto con specifico riferimento alla questione dell’invalidità del contratto per violazione della normativa antitrust (per un approfondimento ulteriore: https://www.rennastudiolegale.it/fideiussioni-omnibus-il-tribunale-di-roma-torna-sulla-questione/).

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 30383 del 25 novembre 2024 offre importanti spunti di riflessione sul tema della nullità delle fideiussioni omnibus e sul perimetro del potere di rilevazione officiosa della nullità da parte del giudice.

La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021, precisando ulteriormente le condizioni e i limiti per far valere la nullità delle clausole ABI dichiarate anticoncorrenziali.

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava l’opposizione proposta da un fideiussore avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per l’escussione della garanzia.

Tra i motivi di ricorso, la ricorrente lamentava la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, avendo la stessa riprodotto le tre clausole dello schema ABI dichiarate nulle dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.

I giudici di legittimità hanno fornito importanti precisazioni sui presupposti necessari per invocare la nullità antitrust delle fideiussioni omnibus. In particolare, vengono individuati cinque elementi essenziali che devono risultare dagli atti per consentire la rilevazione, anche officiosa, della nullità:

  1. L’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005;
  2. La natura omnibus della fideiussione;
  3. L’epoca di stipulazione della garanzia, che deve collocarsi temporalmente nell’ambito di efficacia dell’accertamento dell’Autorità;
  4. Il contenuto delle clausole contestate e la loro esatta corrispondenza con quelle censurate;
  5. La concreta ricaduta della nullità delle clausole sulla pretesa azionata.

La pronuncia evidenzia, inoltre, come la rilevazione officiosa della nullità, pur possibile in astratto, incontri precisi limiti processuali. In particolare, il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità è circoscritto alla “sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati”, non potendo supplire alle carenze probatorie delle parti attraverso l’esercizio dei poteri officiosi.

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto la ricorrente non aveva adeguatamente documentato gli elementi necessari per consentire la rilevazione della nullità; in particolare, non erano stati prodotti né il provvedimento della Banca d’Italia, né lo schema ABI cui lo stesso fa riferimento.

Non è stata, inoltre, dimostrata la riferibilità della fideiussione all’intervallo temporale rilevante secondo il provvedimento dell’Autorità.

Di particolare interesse è il passaggio in cui la Corte esclude che il provvedimento della Banca d’Italia possa essere classificato come un fatto notorio, precisando che la nozione di notorietà va intesa in senso rigoroso come “fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile”.

Ne restano pertanto escluse le “acquisizioni specifiche di natura tecnica” e gli “elementi valutativi che implicano cognizioni particolari”.

L’ordinanza affronta anche il tema della nullità totale o parziale del contratto. Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite, la Corte ribadisce che la nullità delle clausole ABI determina una nullità parziale della fideiussione, salvo che sia desumibile dal contratto o altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.

L’onere di provare che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nulle grava su chi ha interesse alla caducazione dell’intero negozio.

Viene inoltre precisato che il giudice non può rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto, dovendo tale circostanza essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte dell’interessato.

La pronuncia si segnala anche per alcuni importanti chiarimenti sulla natura della fideiussione. Pur dando atto del dibattito dottrinale sulla qualificazione dell’istituto come atto unilaterale o contratto con obbligazioni del solo proponente, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato che ravvisa nella fideiussione un contratto. Da ciò discende l’applicabilità delle norme in tema di prova dei contratti, incluso il divieto di prova testimoniale dei patti aggiunti.

Il provvedimento conferma, pertanto, l’approccio rigoroso della giurisprudenza in tema di nullità derivata da violazioni antitrust. Se da un lato viene ribadita la possibilità di far valere tale forma di invalidità, dall’altro vengono posti precisi paletti probatori a carico di chi intende invocarla.

L’obiettivo appare quello di bilanciare l’esigenza di tutela del mercato e della concorrenza con quella di certezza dei rapporti giuridici.

La nullità antitrust viene così configurata come uno strumento di protezione effettivo ma non automatico, il cui utilizzo richiede un’attenta verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali e processuali.

Le precisazioni fornite dalla Corte assumono particolare rilievo anche alla luce del contenzioso seriale in materia di fideiussioni bancarie.

La pronuncia offre infatti criteri chiari per valutare l’ammissibilità e fondatezza delle domande di nullità, contribuendo a deflazionare il contenzioso e a orientare le strategie difensive.

In conclusione, l’ordinanza n. 30383/2024 rappresenta un importante tassello nel mosaico giurisprudenziale in tema di nullità delle fideiussioni omnibus, offrendo un’utile guida operativa per la gestione del contenzioso e confermando l’approccio equilibrato della Cassazione nella definizione dei rimedi civilistici a tutela della concorrenza.

Pertanto, se anche tu hai un problema analogo, dovresti rivolgerti immediatamente al tuo legale di fiducia, il quale, sulla base della documentazione fornita, potrà allegare in giudizio tutti gli elementi necessari per far valere l’invalidità della garanzia da te sottoscritta.

 

Avv. Alessandra de Benedittis

 

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