Di recente un decreto legislativo (il d. Lgs. 116/2020) è intervenuto, modificandolo, sul d. lgs. 152/2006, meglio noto come “Codice dell’Ambiente” riunendo, in un unico testo normativo, il provvedimento preposto al recepimento della Dir.,2018/851/Ue, a modifica della Dr. 2008/98/Ce, sui rifiuti, e quello finalizzato all’attuazione della Dir. 2018/852/Ue, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Premesso che è rifiuto, alla luce delle disposizioni di legge vigenti, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, v’è da dire che il codice dell’Ambiente, nel testo modificato dal decreto in esame, esclude, all’art. 185, dalla disciplina dei rifiuti “la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggio l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana“.
In altra disposizione del codice dell’Ambiente, nell’art. 183, gli sfalci d’erba e le potature di alberi vengono qualificati come rifiuti della manutenzione del verde pubblico, classificabili, come “rifiuti urbani” (art. 183, comma, 1, lett. b-ter).
Lo sfalcio e le potature sono, però, rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. a) del codice dell’ambiente, se prodotti nell’ambito delle attività agricole e della silvicoltura.
Quindi, gli sfalci e le potature sono un rifiuto o una risorsa per chi li produce?
La risposta che si può dare al quesito posto è, come spesso accade quando si ha a che fare con il mondo del diritto, dipende.
Secondo le disposizioni di legge vigenti, lo sfalcio e potature non sono rifiuti se effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali e utilizzati nell’agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, invece sono rifiuti urbani se effettuati nell’ambito della manutenzione del verde pubblico, ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1 lett. b-ter) n. 5, e cessano di essere tali, ai sensi della successiva lettera b) sexies del comma 1, dell’art. 183, se rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca ecc. per diventare rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 codice dell’ambiente; se vengono ceduti a terzi possono essere classificati come sottoprodotti purché siano soddisfatti i criteri individuati dalle lettere a) – d) comma 1, del medesimo art. 184-bis del Codice dell’ambiente.
In altri termini, non produce rifiuti l’imprenditore agricolo che utilizza il materiale agricolo non pericoloso prodotto nell’ambito delle buone pratiche colturali nel proprio ciclo aziendale, ad esempio, attraverso le attività di compostaggio del materiale organico, o per produrre energia.
L’imprenditore agricolo che non utilizza direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale non produce rifiuti se li cede a terzi, qualora ricorrano le condizioni previste da una specifica disposizione di legge (l’art. 184-bis del codice dell’ambiente) per poterli classificare come sottoprodotti.
Pertanto, gli sfalci e le potature derivanti dall’attività agricola continuano ad essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti a meno che non siano stati effettuati nell’ambito dello svolgimento di attività di manutenzione del verde perché in tal caso sarebbero soggetti alla disciplina dei rifiuti speciali se realizzati dall’imprenditore agricolo nell’esercizio dell’attività agricola.
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L'avv. Riccardo Renna è socio amministratore di Renna studio legale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo la qualifica di Specialista. Da oltre dieci anni è consulente di fiducia di centinaia di imprese con affari in Italia. E' Partner 24 ore avvocati esperto in diritto civile e commerciale.
È iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.
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