Abstract: Con una recente risposta ad un interpello proposto da una società contribuente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, da applicarsi ai contratti di locazione ultranovennali di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici.
IL CASO CONCRETO
Una società, avente quale oggetto sociale la costruzione e la gestione di parchi eolici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, intende concludere un contratto di locazione nonché di costituzione di diritto di superficie e di servitù di durata trentennale, avente ad oggetto una pluralità di terreni agricoli al fine esclusivo di procedere alla costruzione, all’esercizio ed alla manutenzione, in proprio o in concessione a terzi, della porzione dell’impianto eolico che insisterà sui terreni medesimi.
Ciò premesso, la società chiede all’Agenzia delle Entrate di conoscere quale sia il trattamento fiscale più adeguato, ai fini dell’imposta di registro, da applicare al suddetto contratto di locazione e la conferma della tesi della società contribuente medesima secondo cui risulterebbe applicabile, nel caso di specie, l’aliquota ridotta dell’imposta di registro, pari allo 0,50%, riservata alle locazioni ed agli affitti aventi ad oggetto fondi rustici.
LA SOLUZIONE OFFERTA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di rispondere al quesito formulato dalla società contribuente, l’Agenzia delle Entrate muove dal presupposto secondo cui la costruzione di un parco fotovoltaico, e, quindi, per analogia, anche di un parco eolico, possa avvenire non solo su un terreno posseduto a titolo di proprietà ma anche su un terreno detenuto per effetto di un contratto di locazione oppure su un terreno sul quale sia stato costituito un diritto reale di godimento (come il diritto di superficie).
Nel caso in cui l’impianto eolico venga realizzato su un terreno acquisito a seguito della stipula di un contratto di locazione ultranovennale, è necessario stabilire, allo scopo di individuare il regime fiscale applicabile ai fini dell’IVA e dell’imposta di registro, se la costruzione dell’impianto eolico sul terreno locato comporti o meno una variazione della destinazione urbanistica del terreno.
Infatti, gli impianti eolici possono essere costruiti tanto su aree edificabili quanto su zone classificate come agricole dai vigenti piani urbanistici, con l’obbligo, in quest’ultimo caso, di tenere conto delle norme in tema di sostegno nel settore agricolo (inteso come valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale).
Quando l’impianto eolico è realizzato su zona agricola, la costruzione dell’impianto non comporta, per ciò solo, l’automatica classificazione del terreno su cui l’impianto sorge quale area edificabile, rimanendo l’area zona agricola, salvo il caso in cui la realizzazione dell’impianto comporti espressamente una variazione della destinazione urbanistica del terreno stesso.
Sulla base di tali premesse, l’Agenzia delle Entrate afferma che, in ipotesi di locazione ultranovennale di terreno destinato alla costruzione di un impianto eolico, in assenza di variazione della destinazione urbanistica del terreno in conseguenza della realizzazione dell’impianto, il contratto di locazione medesimo, che rientri nel regime di esenzione dall’IVA, è soggetto ad imposta di registro nella misura dello 0,50%.
In ogni caso, anche laddove l’affitto del terreno con le caratteristiche di cui sopra non rientri nel campo di applicazione dell’IVA, per il relativo contratto di locazione dovrà essere corrisposta l’imposta di registro nella misura dello 0,50%.
Le suddette conclusioni poggiano sul fondamento della sostanziale analogia tra la nozione di fondo rustico cui fa riferimento la normativa in materia di imposta di registro e la nozione di terreno agricolo impiegata dalla normativa urbanistica.
CONCLUSIONI
I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono da salutare con favore in quanto confermano il carattere premiale della normativa regolante i contratti finalizzati allo sviluppo delle attività agricole.
In particolare, del tutto condivisibile e convincente risulta il percorso logico seguito dall’Agenzia delle Entrate la quale, muovendo dalle premesse per cui un impianto eolico può insistere su un terreno classificato dal piano urbanistico come agricolo e per cui il regime di favore in tema di imposta di registro prescinde dalla circostanza che il terreno agricolo sia destinato o vincolato ad un indirizzo specifico, giunge alla conclusione di riconoscere ai contratti di locazione ultranovennale di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici l’aliquota agevolata dello 0,50%, ai fini dell’imposta di registro.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.