Abstract: Le somme richieste dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione tramite le cartelle di pagamento sono sempre rateizzabili. La rateizzazione comporta notevoli benefici per il contribuente. E’ necessario, però, aver ben presenti le conseguenze legate al mancato rispetto del piano di dilazione.
IL PIANO ORDINARIO DI RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Il contribuente – persona fisica, ditta individuale o società che sia – a seguito della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di un cartella di pagamento, può sempre richiedere la rateizzazione delle somme con la stessa intimate.
Bisogna, però, distinguere tra importi richiesti fino ad Euro 60.000,00 ed importi richiesti superiori a tale somme.
Nel primo caso, è sufficiente richiedere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la rateizzazione delle somme intimate con la cartella di pagamento, dichiarando di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Non sarà necessario aggiungere alcuna ulteriore documentazione finalizzata a provare tale temporanea situazione di difficoltà.
La semplice richiesta di rateizzazione determina l’automatico accesso al piano ordinario che consente di pagare il debito ripartendolo fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni). Tali rate possono essere costanti o crescenti.
Nel caso, invece, di importi richiesti superiori ad Euro 60.000,00, il contribuente deve allegare all’istanza di rateizzazione i documenti che comprovano il ricorrere di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
In caso di accoglimento della richiesta, il debito sarà rateizzato fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni), che possono essere costanti o crescenti.
IL PIANO STRAORDINARIO DI RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Qualunque sia l’importo richiesto con la cartella di pagamento, se il contribuente – persona fisica, ditta individuale o società che sia – non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano rateale di 72 rate mensili, può richiedere un piano di rateizzazione più ampio, fino a 120 rate di importo costante.
Per poter accedere a tale piano, però, il contribuente deve dimostrare di essere in una situazione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità.
In concreto, il contribuente deve dimostrare di non essere in grado di pagare il debito secondo un piano ordinario di 72 rate (6 anni).
Ricorrendo tale presupposto, il pagamento del debito potrà essere ripartito in 10 anni (120 rate mensili).
EFFETTI DELLA RATEIZZAZIONE
Ottenuta la rateizzazione delle somme e fino a quando il contribuente è in regola con il pagamento delle rate, il contribuente stesso non è considerato inadempiente nei confronti degli Enti creditori e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può iscrivere ipoteche sugli immobili e fermi amministrativi sui veicoli.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può, inoltre, avviare pignoramenti.
L’istanza di rateazione, poi, non costituisce riconoscimento del debito da parte del contribuente con la conseguenza che il contribuente medesimo potrà, anche dopo aver chiesto ed ottenuto la rateizzazione delle somme, contestare la cartella di pagamento proponendo ricorso al Giudice, salvo che non siano scaduti i termini per l’impugnazione della cartella.
Infine, l’istanza di rateazione, proprio perché non costituisce un riconoscimento del debito da parte del contribuente, non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione delle somme richieste con la cartella di pagamento.
DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE E CONSEGUENZE
Il contribuente decade dalla rateizzazione nel caso in cui, nel corso dell’intero periodo di rateazione, ometta di pagare 5 rate, anche non consecutive.
La normativa dettata per fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus ha previsto una mitigazione delle regole previste in tema di decadenza.
Per i piani di rateizzazione in essere, infatti, i contribuenti beneficiano di una maggiore tolleranza con la conseguenza che la decadenza dalla rateazione si verifica solo in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.
Laddove si omettano di pagare le rate nel numero previsto dalla legge, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione in unica soluzione.
Tuttavia, in quest’ultimo caso, le somme ancora dovute possono essere nuovamente rateizzate se, alla data di presentazione della nuova richiesta di rateazione, il contribuente ha pagato integramente le rate scadute.
In tale caso, il nuovo piano di rateizzazione può essere ripartito in un numero massimo di rate pari a quelle non ancora scadute alla data della richiesta del nuovo piano di rateazione.
20 ottobre 2020
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.