Abstract. Nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica, la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato (Cass. Sez. 4, sent. N. 9006 del 17.03.2022).
Premessa.
La sezione II del capo II della L. n. 231 del 2001 (articoli 28 e ss.) disciplina in maniera articolata le vicende trasformative dell’ente, prevedendo espressamente che in caso di trasformazione, fusione e scissione resta ferma la responsabilità per gli illeciti commessi anteriormente alla data della trasformazione (articolo 28), sicché l’ente risultante dalla fusione risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (articolo 29), che in caso di scissione resta ferma la responsabilità dell’ente scisso per i reati commessi (articolo 30, comma 1), che gli enti beneficiari della scissione, anche solo parziale, sono obbligati in solido al pagamento delle sanzioni dovute dall’ente scisso (articolo 30, comma 2) e che in caso di cessione dell’azienda il cessionario rimane solidalmente obbligato (articolo 33).
Inoltre, nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell’ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti dalle vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo nello stato in cui si trova (articolo 42).
Qual è la conseguenza della cancellazione della società dal registro delle imprese in ipotesi di contestazione all’ente di un illecito amministrativo?
In consapevole contrasto con il precedente orientamento, la Quarta Sezione della Cassazione con sentenza n. 9006/2022 ha affermato il principio di diritto secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non ha come conseguenza l’estinzione dell’illecito ad essa addebitato sulla base del decreto 231 del 2001.
Pur volendo prescindere dalle implicazioni pratiche, agevolmente intuibili, discendenti dalle estrema facilità di cancellazioni “di comodo” dal registro delle imprese, con conseguente irresponsabilità per eventuali illeciti posti in essere nell’interesse o a vantaggio degli enti, e anche dalle difficoltà nell’accertamento “della eventuale responsabilità degli autori della cancellazione “patologica””, a non convincere è la giustificazione su cui poggia il riferito ragionamento, ovvero il parallelo estinzione dell’ente, morte della persona fisica.
Secondo la Corte il silenzio serbato dal legislatore circa le vicende estintive dell’ente non può indurre ad accontentarsi di un accostamento che appare essere solo suggestivo con l’estinzione della persona fisica.
Cosa comporta l’estinzione della persona giuridica?
La responsabilità inizialmente ascritta alla società nel caso di commissione di un reato dal quale ha avuto interesse o tratto vantaggio si trasferisce sui soci in seguito alla cancellazione dell’ente dal registro delle imprese.
L’estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comporta il passaggio della titolarità dell’impresa ai singoli soci, non avendo luogo una divisione in senso tecnico come si ricava dalle norme civili.
Il punto che risulta di decisiva importanza è che la cancellazione della società può certamente porre un problema di soddisfacimento del relativo credito ma non pone un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti anteriori alla sua cancellazione, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire per effetto della cancellazione dell’ente stesso.
Qual è il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in tema di cancellazione della società dal Registro delle Imprese?
Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, in tema di cancellazione della società dal Registro delle Imprese è il seguente “Nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica, la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”.
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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