COMMENTO A CASS. CIV., SEZ. III, ORD. N. 6685 DEL 13.03.2024
Il tema della nullità delle fideiussioni conformi allo schema predisposto dall’ABI è, da tempo, al centro di un incessante dibattito giurisprudenziale.
Tale modello, come è noto, è stato dichiarato illecito dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, con specifico riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8.
La questione è già stata da noi affrontata in più occasioni ed è oggetto di precedenti pubblicazioni:
- https://www.rennastudiolegale.it/schema-abi-fideiussioni-specifiche/
- https://www.rennastudiolegale.it/nullita-fideiussioni-specifiche/
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6685 del 13 marzo 2024, è tornata ad affrontare il complesso tema delle fideiussioni redatte secondo lo schema ABI e della loro compatibilità con la normativa antitrust, consolidando e arricchendo l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite con la storica sentenza n. 41994/2021.
La vicenda trae origine da una fideiussione specifica prestata a garanzia di un contratto di leasing.
A seguito dell’inadempimento della società garantita e della conseguente risoluzione del contratto, il fideiussore si era opposto al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, contestando in particolare la validità della garanzia prestata, in quanto contenente clausole riproduttive dello schema uniforme ABI, già oggetto di censura per violazione della normativa antitrust.
Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e in appello, il fideiussore ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, tra cui la mancata rilevazione d’ufficio della nullità della fideiussione per la presenza di clausole anticoncorrenziali.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha colto l’occasione per ribadire e precisare ulteriormente i principi che governano la materia delle fideiussioni conformi allo schema ABI. Il punto centrale della decisione riguarda l’individuazione della sanzione più appropriata per le fideiussioni contenenti clausole riproduttive dell’intesa anticoncorrenziale.
La Corte conferma che la risposta più adeguata non è la nullità totale del contratto, bensì la nullità parziale limitata alle sole clausole anticoncorrenziali. Tale soluzione viene motivata attraverso un’articolata argomentazione che tiene conto di diversi fattori:
- La realizzazione delle finalità della normativa antitrust;
- La salvaguardia del principio generale di conservazione del negozio;
- La tutela dell’interesse degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria;
- La protezione della posizione del garante.
L’ordinanza sviluppa in modo particolarmente approfondito le ragioni che giustificano la scelta della nullità parziale.
In primo luogo, viene evidenziato come questa soluzione sia la più idonea a realizzare gli obiettivi della normativa antitrust, consentendo di eliminare gli effetti distorsivi della concorrenza senza sacrificare completamente l’operazione economica sottostante.
La Corte sottolinea inoltre come la nullità parziale permetta di salvaguardare il fondamentale principio di conservazione del negozio, espressione del più generale favor dell’ordinamento per la stabilità dei rapporti giuridici.
Questo principio trova particolare rilevanza nel settore bancario, dove l’invalidazione totale delle garanzie potrebbe avere ripercussioni sistemiche significative.
Particolare attenzione viene dedicata alla posizione delle parti del rapporto.
Dal lato della banca, viene riconosciuto il legittimo interesse a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, anche una volta espunte le clausole illecite, considerando che l’alternativa sarebbe quella di rimanere priva di qualsiasi garanzia per i propri crediti.
Dal lato del fideiussore, la nullità parziale realizza comunque un effetto protettivo, alleggerendo la sua posizione attraverso l’eliminazione delle clausole più gravose, senza però privarlo della possibilità di mantenere in vita un rapporto che potrebbe avere interesse a conservare.
L’ordinanza precisa che l’estensione della nullità all’intero contratto rappresenta un’ipotesi eccezionale, possibile solo quando ricorrano specifiche condizioni.
In particolare, il creditore deve dimostrare che non avrebbe concluso il contratto senza le clausole nulle, fornendo adeguata prova dell’essenzialità di tali previsioni nell’economia complessiva del negozio.
Tale prova, secondo la Corte, non può limitarsi a mere affermazioni di principio ma deve basarsi su elementi concreti che dimostrino l’interdipendenza tra le clausole nulle e il resto del contratto.
L’ordinanza si pone in perfetta continuità con la recente giurisprudenza di legittimità sul tema, citando espressamente le pronunce più recenti (Cass. n. 36513/2023, n. 35364/2023, n. 19714/2023).
Si va così delineando un quadro ormai consolidato sulla sorte delle fideiussioni “a valle” conformi allo schema ABI: salvezza del contratto e nullità circoscritta alle sole clausole riproduttive dell’intesa anticoncorrenziale.
In conclusione, è possibile affermare che la decisione della Cassazione rappresenta un importante contributo alla certezza del diritto in una materia di grande rilevanza pratica.
L’approccio adottato dalla Corte, basato sulla nullità parziale, realizza un equilibrato bilanciamento tra diverse esigenze:
- La tutela della concorrenza nel mercato bancario
- La stabilità dei rapporti giuridici
- La protezione dei fideiussori
- La salvaguardia della funzionalità del sistema delle garanzie bancarie
Tale soluzione appare particolarmente apprezzabile in quanto evita gli effetti destabilizzanti che potrebbero derivare da un approccio più radicale, garantendo al contempo l’effettività della normativa antitrust attraverso l’eliminazione delle clausole anticoncorrenziali.
La pronuncia fornisce inoltre utili indicazioni operative per gli operatori del settore, chiarendo i limiti entro cui è possibile far valere la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI e le condizioni per l’eventuale estensione della nullità all’intero contratto.
Pertanto, se hai, in passato, stipulato un contratto contenente una garanzia fideiussoria, dovresti rivolgerti immediatamente al tuo avvocato di fiducia, soprattutto se la banca ha già intrapreso azioni esecutive nei tuoi confronti.
Infatti, grazie all’analisi della documentazione, il tuo legale potrà costruire la difesa più adeguata a tutelare i tuoi interessi, anche in relazione alla tipologia di garanzia prestata.
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