COMMENTO A TRIB. VERBANIA, N. 402 DEL 25 SETTEMBRE 2024
La recente sentenza del Tribunale di Verbania n. 402 del 25 settembre 2024 offre rilevanti spunti di riflessione in materia di fideiussione e tutela del consumatore, affrontando in particolare la questione della vessatorietà della clausola di deroga al termine previsto dall’art. 1957 c.c. nel contesto di un contratto di fideiussione stipulato tra un istituto bancario e un fideiussore qualificabile come consumatore (per approfondire ulteriormente la questione, https://www.rennastudiolegale.it/fideiussione-clausole-abusive-per-il-consumatore/). La pronuncia si inserisce nel più ampio dibattito sulla tutela del contraente debole nei rapporti bancari, fornendo importanti chiarimenti sui limiti dell’autonomia negoziale quando una delle parti rivesta la qualifica di consumatore.
In particolare, la questione affrontata dal Tribunale di Verbania è la seguente: cosa accade se la banca non deroghi del tutto all’art. 1957 c.c. ma si limiti a stabilire un termine più lungo di decadenza rispetto a quello previsto dal codice civile (nel caso di specie 36 mesi anziché i 6 mesi codicistici)?
Sappiamo, difatti, che la ormai prevalente giurisprudenza di merito tende a riconoscere la vessatorietà della clausola che deroghi del tutto all’art. 1957 c.c., poiché ciò ha l’effetto di lasciare esposto il fideiussore consumatore ad una possibile azione della banca praticamente senza alcun limite temporale. Se invece la banca non elimini qualunque paletto temporale alla decadenza ma piuttosto lo estenda, come nel caso al nostro esame, a 36 mesi, una clausola che contenga una simile previsione può ritenersi ugualmente vessatoria e dunque nulla?
Vediamo, nello specifico, cosa è accaduto e quali sono state le determinazioni del Tribunale in commento.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verbania nei confronti di una fideiussore per il pagamento di circa 60.000 euro, relativi a un finanziamento e a un saldo debitore di conto corrente riferibili al debitore principale. La fideiussione era stata prestata nel 2010 fino alla concorrenza di 574.000 euro. A seguito dell’avvio del pignoramento presso terzi, la fideiussore ha proposto opposizione all’esecuzione, eccependo la propria qualità di consumatore e la vessatorietà della clausola contrattuale che derogava ai termini previsti dall’art. 1957 c.c., nonché la conseguente decadenza del creditore dalla garanzia.
Il Tribunale ha innanzitutto affrontato la questione preliminare della qualificazione dell’azione proposta, richiamando il recente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9479/2023 (sul tema, https://www.rennastudiolegale.it/decreto-ingiuntivo-non-opposto-fideiussione/). Secondo tale pronuncia, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. volta a far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, quando non vi sia stato alcun esame sulla vessatorietà delle clausole da parte del giudice del procedimento monitorio, deve essere riqualificata in termini di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.. Tale principio risponde all’esigenza di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE.
Nel merito, il Tribunale ha esaminato prioritariamente la questione della qualità di consumatore del fideiussore. Sul punto, la decisione ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza dell’Unione Europea e di legittimità, secondo cui nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale. Tale principio, affermato dalla Corte di Giustizia UE nelle cause Tarcau (C-74/15) e Dumitras (C-534/15), comporta che debba ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria eventuale attività professionale, anche quando garantisca debiti di natura imprenditoriale.
La sentenza ha opportunamente evidenziato come la nozione di consumatore abbia carattere oggettivo e debba essere determinata alla stregua di un criterio funzionale, consistente nel valutare se il rapporto contrattuale rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione. Nel caso di specie, non essendo stato allegato lo svolgimento da parte del fideiussore di attività professionali o imprenditoriali cui ricondurre la garanzia prestata, il Tribunale ha correttamente riconosciuto la sua qualità di consumatrice, risultando irrilevante la circostanza che il debito garantito fosse riconducibile all’attività imprenditoriale del debitore principale.
Quanto alla vessatorietà della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., la sentenza ha evidenziato come la stessa prevedesse l’estensione da sei a trentasei mesi del termine entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore principale dopo la scadenza dell’obbligazione garantita. Tale estensione temporale è stata qualificata dal Tribunale come un significativo aggravamento della posizione del fideiussore rispetto alla configurazione legale della garanzia, in quanto limita sia il suo diritto a essere liberato decorsi sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione in assenza di azioni del creditore, sia la sua facoltà di eccepire la decadenza dalla garanzia.
La decisione si pone nel solco della recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 27558/2023) che ha evidenziato come il prolungamento del termine previsto dall’art. 1957 c.c. si traduca in una sostanziale estensione della durata della garanzia, idonea a configurare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del fideiussore-consumatore ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo. Tale squilibrio risulta particolarmente evidente considerando che la clausola in questione rientra tra quelle presuntivamente vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b) e t) cod. cons., in quanto volta a limitare le azioni o i diritti del consumatore e a sancire decadenze a suo carico.
Particolarmente interessante è il passaggio della sentenza in cui il Tribunale ha respinto l’eccezione della banca secondo cui l’art. 1957 c.c. non sarebbe applicabile quando la durata della fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento. Il giudice ha infatti osservato che, anche volendo ammettere l’applicabilità di tale principio giurisprudenziale al caso di specie, ciò non escluderebbe comunque la vessatorietà della clausola, venendo in rilievo un’estensione temporale della garanzia non oggetto di specifica trattativa.
La sentenza ha infatti correttamente rilevato che la derogabilità convenzionale del termine ex art. 1957 c.c. non esclude la vessatorietà della relativa clausola nel contesto di un contratto con un consumatore, dove la deroga alla configurazione legale della garanzia avrebbe dovuto essere oggetto di specifica trattativa. Nel caso di specie, essendo il contratto redatto su modello predisposto unilateralmente dalla banca, l’opposta non ha fornito la prova, sulla stessa gravante ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. cons., che la clausola fosse stata oggetto di specifica negoziazione.
La pronuncia ha inoltre precisato l’irrilevanza sia della conformità o meno del contratto al modulo ABI (questione attinente alla disciplina anticoncorrenziale e non a quella consumeristica), sia della specifica sottoscrizione della clausola da parte del consumatore, che non vale a escluderne la vessatorietà in assenza di prova della trattativa individuale. Tale principio appare particolarmente significativo, in quanto ribadisce che la mera sottoscrizione di clausole predisposte unilateralmente dal professionista non può sostituire l’effettiva negoziazione del contenuto contrattuale, necessaria per escludere la vessatorietà nei rapporti con i consumatori.
Accertata la nullità della clausola di deroga, il Tribunale ha conseguentemente accolto l’eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., non avendo la banca fornito prova di aver agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita. Al contrario, dalla documentazione emergeva che il debitore era segnalato in Centrale Rischi sin dal 2015, mentre il decreto ingiuntivo era stato richiesto solo nel 2022, circostanza che evidenzia una significativa inerzia del creditore nell’esercizio dei propri diritti.
La pronuncia conferma così l’importanza della disciplina consumeristica quale strumento di riequilibrio delle posizioni contrattuali nei rapporti tra professionisti e consumatori, anche nel settore delle garanzie personali, dove tradizionalmente la prassi bancaria ha fatto ampio uso di clausole derogatorie della disciplina codicistica a favore del creditore. L’orientamento espresso dal Tribunale di Verbania appare pertanto meritevole di condivisione, in quanto coniuga il rispetto dell’autonomia negoziale con l’effettività della tutela del contraente debole, in linea con i principi del diritto europeo dei contratti.
Pertanto, se anche tu ti ritrovi in una situazione analoga, rivolgiti immediatamente al tuo avvocato, il quale proporrà un’opposizione al decreto ingiuntivo, al precetto ovvero al pignoramento che ti siano stati notificati, sollevando le eccezioni più opportune.
Scarica la decisione in commento: –> 
