Sei un fideiussore e hai ricevuto un precetto o un pignoramento sulla base di un decreto non opposto? Forse puoi ancora fare opposizione.
Commento a Cass. Civ., Sez. Unite, 06.04.2023, n. 9479.
Ti è stato notificato, in passato, un decreto ingiuntivo, contro il quale non hai presentato tempestivamente opposizione e pensi di non poterlo più fare? Non è necessariamente così!
Se hai ricevuto la notifica di un precetto o di un pignoramento sulla base di un decreto ingiuntivo notificato tempo prima che non hai, per le più disparate ragioni, mai opposto, devi sapere che non tutto è perduto. Potresti ancora essere in tempo per presentare opposizione contro il decreto non opposto.
Per sapere se anche tu hai ancora questa possibilità, leggi bene quello che ti racconto di seguito.
Il decreto ingiuntivo è uno degli strumenti più celeri ed efficaci che il creditore può utilizzare per ottenere un titolo esecutivo. Infatti, una volta che il decreto ingiuntivo diviene definitivo per mancata opposizione nei termini stabiliti dalla legge, esso acquisisce forza di cosa giudicata, rendendolo – almeno di norma – inoppugnabile.
Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato una rilevante eccezione alla regola generale, nel caso in cui il decreto non opposto si fondi su un contratto contenente clausole abusive, come avviene nel caso di una fideiussione, ed il debitore assuma la veste di consumatore (!).
In tale circostanza, la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Unite, 06.04.2023, n. 9479), recependo l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha affermato che il rimedio esperibile consiste nell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., cioè lo stesso strumento utilizzabile dal debitore qualora non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto monitorio per irregolarità della notificazione dello stesso, ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
Peraltro, la questione relativa all’abusività delle clausole nei contratti tra professionista e consumatore è rilevabile d’ufficio dalla stessa autorità giudiziaria.
In particolare, qualora il debitore-consumatore abbia ricevuto la notifica di un atto di precetto il cui titolo consista in un decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente, potrà sollevare la questione relativa all’abusività delle clausole contrattuali in sede di opposizione ex art. 615, primo comma c.p.c..
A questo punto, il giudice dell’opposizione a precetto, esonerato dal relativo accertamento, dovrà limitarsi a riqualificare tale atto in un’opposizione tardiva e, quindi, concedere all’interessato un termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente, ai sensi dell’art. 50 c.p.c..
Di contro, qualora sia già cominciata l’esecuzione forzata, il debitore potrà presentare un ricorso al giudice dell’esecuzione ai sensi del secondo comma dell’art. 615 c.p.c., rilevando che il contratto su cui si fonda il credito vantato dal professionista contenga clausole abusive. In tale circostanza, il giudice dell’esecuzione, dopo aver sentito le parti in causa, dovrà concedere all’ingiunto un termine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione tardiva.
In conclusione, è possibile affermare che la giurisprudenza – sia a livello comunitario che nazionale – ha ritenuto opportuno anteporre la tutela dei diritti dei consumatori al rigido formalismo procedurale.
L’autorità di cosa giudicata di un decreto ingiuntivo non opposto può, pertanto, essere messa in discussione qualora rilevino interessi ritenuti prevalenti. Infatti, la possibilità di far valere, anche d’ufficio, la nullità delle clausole abusive risponde alla fondamentale esigenza di proteggere il consumatore da pratiche contrattuali inique, poste in essere da operatori professionali, abusando del proprio maggior peso nella dialettica negoziale, in modo particolare nel settore bancario ed in quello finanziario.
Tuttavia, qualora l’autorità giudiziaria non rilevi officiosamente l’abusività (e, dunque, la nullità) di tali clausole, sarà onere del difensore di fiducia del consumatore illustrare chiaramente, in sede di opposizione all’esecuzione, le ragioni per cui l’impugnazione di un decreto ingiuntivo formalmente definitivo sia, nel caso concreto, opportuna, se non necessaria, al fine di garantire una piena tutela giurisdizionale al contraente debole.
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