Fideiussione e consumatori: una battaglia legale che devi conoscere
Commento a Trib. Macerata, decreto ingiuntivo n. 751/2024
Come abbiamo più volte avuto modo di evidenziare nelle nostre precedenti pubblicazioni (https://www.rennastudiolegale.it/fideiussioni/), le fideiussioni, in quanto contratti predisposti unilateralmente da operatori professionali, sono spesso terreno di abusi perpetrati dagli enti creditizi nei confronti dei consumatori.
In tale prospettiva, è opportuno evidenziare che un fideiussore assume la veste di consumatore qualora agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale eventualmente svolta.
Per questa ragione, è molto importante verificare l’eventuale presenza di clausole vessatorie che, qualora vengano rilevate, impediscono alla banca di ingiungere al fideiussore, tramite un decreto monitorio, il pagamento di una somma di denaro, utilizzando come titolo proprio il contratto con cui è stata prestata la garanzia.
Di recente, il Tribunale di Macerata, a cui è stato sottoposto un ricorso per decreto ingiuntivo da parte di un istituto di credito, si è pronunciato, fra l’altro, sulla natura della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c., facendo riferimento ad importanti precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione.
In primo luogo, viene evidenziato che il contratto contiene tale deroga nel momento in cui la durata di una fideiussione non è correlata alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo adempimento integrale (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 26906/2023).
Una volta chiarita l’effettiva sussistenza, nel contratto, di una disposizione negoziale contenente una rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., occorre interrogarsi sulla natura di detta pattuizione e sulle conseguenze che da essa derivano.
In tal senso, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, n. 27558/2023) ha sancito la natura vessatoria di una clausola contenuta in un contratto di fideiussione che esonerava il creditore dal rispetto del termine di sei mesi contenuto al primo comma dell’art. 1957 c.c., ai sensi del quale
“il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e la abbia con diligenza continuate”.
Peraltro, nel caso sottoposto al Tribunale di Macerata, la banca avrebbe dovuto necessariamente agire – entro sei mesi – nei confronti del debitore principale attraverso un’azione giudiziale, poiché il contratto in questione conteneva, altresì, una clausola che derogava il pagamento a semplice richiesta.
Il mancato rispetto del termine di sei mesi avrebbe comportato la decadenza per la banca dal diritto di agire nei confronti del consumatore medesimo.
Per esigenze di completezza, si rappresenta che, nel caso di specie, nonostante l’Autorità giudiziaria abbia concluso nel senso dell’inidoneità di una fideiussione, contenente un’abusiva clausola di deroga all’art. 1957 c.c., a costituire un valido titolo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, ha comunque accolto il ricorso sulla base di un’atra ragione: sussisteva difatti un diverso titolo che consentiva l’ingiunzione, ovvero l’avallo cambiario dedotto dalla banca creditrice.
Pertanto, nel momento in cui un fideiussore riceve la notifica di un decreto ingiuntivo, è opportuno rivolgersi senza indugio ad un professionista, affinché questi, dopo aver analizzato attentamente tutta la documentazione, possa valutare la possibilità di presentare una tempestiva opposizione.
Un occhio esperto può aiutarti a scovare eventuali clausole vessatorie, che ben potrebbero essere state apposte nel contratto predisposto dalla banca.
Scarica la decisione in commento: –> 
