Attraverso il “cd. Decreto Fiscale” (Decreto Legge n. 124/2019) (avente ad oggetto Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) collegato alla Legge di Bilancio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26/10/2019, il Legislatore ha inteso porre importanti misure volte al contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale.
L’art. 39 della novella legislativa apporta importanti novità in materia di reati tributari, primo tra tutti l’introduzione dei “reati tributari” all’interno dell’elenco dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.
Il comma 2 del citato articolo ha inserito infatti all’interno del D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) in virtù del quale “In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.
Fermo restando che si tratta di una forma di responsabilità che ricorre quando il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio della società da parte dei vertici della società stessa oppure a seguito dell’omissione dei controlli dei vertici nei confronti dei subordinati, se si considera che l’importo di una quota è compreso tra un valore minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00 e che tale valore è determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica, le imprese rischiano sanzioni fino a € 774.550,00 (quota massima moltiplicata per cinquecento).
Alla luce delle novità legislative, si rende ancora più necessaria l’adozione di un modello organizzativo 231 di prevenzione dei rischi, al fine di salvaguardare le società e gli enti da eventuali reati, tra cui i nuovi reati tributari, commessi dai propri dipendenti.
Pertanto, nell’attesa che venga convertito l’anzidetto decreto legge (sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), le imprese che già hanno adottato il proprio modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 dovrebbero sfruttare questo tempo per aggiornarlo mentre quelle che ne sono sprovviste dovrebbe tutelarsi adottando al più presto il proprio modello organizzativo per evitare tutta una serie di pesanti sanzioni, nell’ipotesi in cui si dovesse incorrere in un illecito previsto dal d.lgs. 231/2001 come novellato.
Le novità introdotte dal cd. Decreto Fiscale non si esauriscono qui.
Le modifiche introdotte in materia tributaria dall’art. 39 Decreto Fiscale n. 124/2019 riguardano l’aumento drastico delle pene, soprattutto per il reato di false fatturazioni punito adesso con la reclusione da un minimo di quattro anni a un massimo di otto anni, la diminuzione della soglia di punibilità per i reati di dichiarazione infedele (il valore dell’imposta evasa passa da € 150.000,00 a € 100.000,00), di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate (il limite delle somme dovute e non versate che fa scattare la sanzione scende da € 150.000,00 ad € 100.000,00) e omesso versamento dell’Iva (il limite minimo della somma dovuta e non versata passa da € 250.000,00 ad € 150.000,00 per ciascun periodo di imposta).
Nel dettaglio vengono qui riassunte le modifiche apportate in materia tributaria dalla nuova normativa.
Si parte con l’utilizzo di “fatture false” (art. 2 d.lgs. 74/2000): la novità ha innalzato il minimo ed il massimo della pena, portandoli rispettivamente da un anno e sei mesi di reclusione a quattro anni e da sei anni ad otto anni di reclusione.
È stato aggiunto il comma 2 bis che conserva i precedenti limiti edittali là dove l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.
Anche per la “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3 d.lgs. 74/2000) l’intervento del legislatore si è concentrato sul limite minimo (un anno e sei mesi) e massimo (sei anni) della reclusione che viene innalzato.
La novità legislativa porta infatti la pena minima a tre anni e quella massima a otto anni di reclusione.
Per quanto riguarda le sanzioni previste in caso di “dichiarazione infedele” (art. 4, d.lgs. n. 74/2000) il Decreto Fiscale in esame introduce quattro novità.
Al comma 1, viene aumentata la pena edittale della reclusione che da uno a tre anni diventa da 2 anni a 5 anni di reclusione.
Alla lettera a) comma 1, si abbassa la soglia di rilevanza penale, infatti, il valore dell’imposta evasa, ora prevista in € 150.000,00, con il Decreto Fiscale viene diminuita in € 100.000,00.
Alla lettera b) comma 1, diminuisce in € 2.000.000 l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, ora previsto in € 3.000.000.
Viene inoltre abrogato il comma 1 ter dell’art. 4, d.lgs. n. 74/2000.
Per quanto riguarda le modifiche apportate al reato di “omessa dichiarazione” (art. 5, d.lgs. n.. 74/2000), anche in questo caso si alzano i limiti di pena detentiva.
Sia per l’omessa presentazione della dichiarazione (art. 5, co. 1), sia per l’omessa dichiarazione del sostituto di imposta (art. 5, co. 1 bis) si passa dall’attuale pena prevista nel minimo da un anno e sei mesi al massimo di quattro di reclusione, all’aumento da due a sei anni di reclusione.
Il D.L. n. 124/2019 ha inasprito pesantemente le pene per l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Al comma 1 dell’art. 8, d.lgs. n. 74/2000 si passa dall’attuale pena da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione all’aumento da quattro ad otto anni di reclusione.
Viene aggiunto il comma 2 che prevede che se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Il Decreto Fiscale 124/2019 apporta modifiche anche all’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, aumentando il limite minimo e massimo della pena prevista per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, rispettivamente aumentando da un anno e sei mesi a tre anni il limite minimo e da sei a sette anni il limite massimo di pena.
Da segnalare che per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate o di IVA, il Decreto Fiscale interviene sui limiti delle somme non versate dal contribuente.
Si abbassano le soglie di rilevanza penale che diventano, all’art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000, € 100.000,00 (e non più € 150.000,00 come previsto fino ad ora) per l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate ed € 150.000,00 (e non più 250.000 euro, come previsto fino a questo momento) per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
La novella legislativa non si limita ad inasprire le pene ed abbassare le soglie di punibilità per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nel modo e nella misura in cui abbiamo visto, ma ha esteso la confisca cd. allargata o per sproporzione a tali reati, introducendo casi particolari e prevedendoli all’art. 12 ter del d.lgs. n. 74/2000.
“1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10 -bis e 10 -ter, si applica l’articolo 240 -bis del codice penale quando:
a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2;
b) l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
c) l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 5, comma 1 -bis ;
d) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 8;
e) l’indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 10 -quater ;
f) l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 1;
g) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2;
h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10”.
Il pugno duro adottato dal Legislatore attraverso il Decreto Legge 124/2019 lasciano presagire il suo intento ad introdurre altre drastiche misure volte a reprimere il fenomeno dell’evasione fiscale e colpire i grandi evasori, per ora non ci resta che attendere cosa accadrà in sede di conversione del decreto legge in questione.
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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