Abstract. Il recente fatto di cronaca che ha investito una nota azienda bresciana accusata di aver sversato sui campi agricoli della Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna fanghi contaminati, ci offre lo spunto per delineare i tratti caratteristici del delitto di traffico illecito di rifiuti ed evidenziare le conseguenze penale cui va incontro l’autore di tale reato.
Introduzione.
L’art. 260 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) sanzionava “chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
Tale norma, abrogata dal D. Lgs. n. 21/2018, è stata trasportata nell’art. 452-quaterdecies c.p.
Il bene giuridico protetto dalla norma è individuato nella tutela della pubblica utilità e dell’ambiente.
Si tratta di un reato abituale che sanziona quei comportamenti che non sono occasionali ma tenuti in modo continuativo da quei soggetti che, per conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro attività, sebbene non esclusiva.
Ai fini dell’integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies c.p., è sufficiente che anche una sola delle fasi operative di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell’ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale.
Come chiarito dalla Cassazione per perfezionare il reato è necessaria una, seppur rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con una pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie (Cass., Sez. III, sent. n. 52838/2016).
Il requisito della organizzazione professionale sussiste anche quando la struttura non è destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, sicché il reato di illecito traffico di rifiuti può configurarsi anche quando l’attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all’attività principale lecitamente svolta.
L’ingiusto profitto.
Posto che l’elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, il fine di conseguire un ingiusto profitto, va detto che, in linea generale, la Cassazione (Sez. III, sentenza n. 8220 del 02/03/2021) ha affermato che ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, il profitto – che può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda – è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per l’integrità dell’ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti.
Ma non solo. La Corte di Cassazione ha precisato che, per la configurabilità del reato in questione, l’ingiusto profitto può consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali e, comunque, non deve assumere necessariamente carattere patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura.
Profili sanzionatori.
L’autore del reato in esame è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter c.p., con la limitazione prevista dall’art. 33 c.p.
Con la sentenza di condanna o patteggiamento della pena, viene sempre ordinato dal giudice il ripristino dello stato dell’ambiente.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’eliminazione del danno o pericolo per l’ambiente.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o profitto del reato, salvo che non appartengano a persone estranee. Quando la confisca non sia possibile, il giudice individua i beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.
E se non dovessero bastare le citate pene dal distogliere “certe” aziende dal compiere questa attività criminosa, allora non ci resta che fare appello alla morale dei possibili autori di questo crimine, ricordando (senza ridere) proprio al male che si sta facendo a “quel bambino che mangia la pannocchia di mais cresciuta sui fanghi”.
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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