Abstract. La Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro. Degne di nota sono le novità riguardanti la formazione obbligatoria con aggiornamento periodico del datore di lavoro, il rafforzamento della figura del preposto, l’applicazione delle sanzioni per datore di lavoro e dirigenti per la violazione dell’obbligo di formazione e le misure volte al contrasto del lavoro irregolare.
Obblighi per il datore di lavoro e per il dirigente.
È previsto l’obbligo individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle sue attività. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Obblighi del preposto.
La nuova lettera a) dell’art. 19 TUSL prevede che il preposto oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, dovrà intervenire, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, dovrà interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Ma non solo! E’ previsto che in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto dovrà interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Ed ancora. All’art. 26 del TUSL è stato aggiunto il comma 8 bis che stabilisce che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Formazione in sicurezza sul lavoro.
Sono state apportate modifiche anche all’art. 37 del TUSL là dove al comma 2 è stato aggiunto il seguente periodo: “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia, della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Nuove regole anche per l’addestramento. Al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro.
La vera novità riguarda certamente la formazione obbligatoria del datore di lavoro, infatti, il nuovo comma 7 dell’art. 37 TUSL prevede che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Formazione del preposto.
Per quanto riguarda la formazione del preposto di cui si è detto, la Legge n. 241/2021 ha inserito all’art. 37 il comma 7 ter, in virtù del quale, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché’ l’aggiornamento periodico dei preposti , le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Sanzioni per il datore di lavoro e dirigenti.
Viene aggiornato l’elenco delle sanzioni previsto per il datore di lavoro e dirigente previsto alla lettera c) dell’art. 55 TUSL prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (riguardante il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto).
Prevedendo, inoltre, alla nuova lettera d) dell’art. 55, comma 5, l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro) per le violazioni riguardanti la nomina medico, la fornitura DPI e aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi e produttivi e 26, commi 2 e 3, prima parte (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.
Manutenzione delle scuole, sistema di vigilanza e responsabilità dei dirigenti.
Viene introdotto l’art. 13 bis che modifica l’art. 18 del TUSL con cui viene esclusa qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale dei dirigenti delle istituzioni scolastiche qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché’ ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché’ ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché’ alla competente autorità di pubblica sicurezza.
SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).
Le modifiche riguardano anche il SINP (art. 8 TUSL)
Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro ha come finalità quella di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Sistema informativo è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il contributo CNEL.
L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali.
L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.
Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 14 TUSL).
Un’attenzione particolare merita il nuovo art. 14 TUSL ed in particolare l’esplicito richiamo alla comminazione della sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato nel caso si rilevi l’irregolarità del 10% dei lavoratori occupati.
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato ANAC, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
É condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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