Abstract: Il Decreto legge fiscale entrato in vigore lo scorso 22 ottobre 2021 ha modificato la natura del c.d. “patent box” – ovvero del regime agevolato di tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcuni beni immateriali – trasformandolo da misura di detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento di tali beni a rilevante deduzione dei costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo degli stessi.
INTRODUZIONE
Il c.d. “patent box” è un regime opzionale di tassazione agevolata, introdotto nel 2015, che consente a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, di detassare parzialmente i proventi derivanti dallo sfruttamento, anche congiunto, di alcuni beni immateriali quali software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, nonché formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Tale regime agevolativo è stato radicalmente modificato dal Decreto legge fiscale entrato in vigore lo scorso 22 ottobre 2021 che ne ha segnato una decisiva trasformazione.
Di seguito tutte le modifiche recentemente apportate al regime del c.d. “patent box”.
BENEFICIARI
Possono beneficiare del nuovo regime agevolato del c.d. “patent box”, esercitando la relativa opzione, tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa.
Possono, altresì, esercitare l’opzione le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, a condizione che questi risiedano in Stati con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
Possono aderire al nuovo regime di “patent box” anche i soggetti che hanno presentato opzione per il vecchio regime di “patent box” e che intendano usufruire della nuova forma di agevolazione.
Non possono aderire, invece, i soggetti che hanno già sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate un accordo preventivo relativo all’utilizzo di beni agevolabili.
Al contrario, possono aderire i soggetti che, pur avendo presentato istanza per la conclusione o per il rinnovo di un accordo esistente, non lo hanno ancora sottoscritto.
E’, poi, logicamente necessario che i soggetti che esercitano l’opzione per il nuovo regime di “patent box” svolgano le attività di ricerca e sviluppo. Tali attività possono essere svolte o all’interno dell’impresa oppure mediante contratti di ricerca stipulati con Università, Enti di ricerca o società non collegate direttamente o indirettamente al soggetto richiedente l’agevolazione.
BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI
Sono agevolabili i costi sostenuti nello svolgimento dell’attività d’impresa, direttamente o indirettamente, per la ricerca e lo sviluppo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa (ed è quest’ultima una importante novità in quanto i marchi, in precedenza, erano esclusi dall’agevolazione), disegni e modelli, nonché processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
A differenza del vecchio regime di “patent box”, che prevedeva l’esclusione dalla base imponibile del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, dei beni immateriali sopra elencati nonché del 50% dei redditi derivanti dalla cessione degli stessi beni immateriali laddove il 90% del ricavato fosse stato reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui si era verificata la vendita, con il nuovo regime di “patent box” i costi sostenuti per i beni immateriali agevolabili sono maggiorati del 90% ai fini della tassazione del reddito d’impresa.
Si tratta, dunque, di una rilevante deduzione pari al 190% dei costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo dei beni immateriali agevolati.
CONSEGUENZE DELL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER IL NUOVO REGIME AGEVOLATO DI “PATENT BOX”
L’opzione per il nuovo regime di “patent box” ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
L’opzione per tale regime, inoltre, determina l’impossibilità per l’impresa di usufruire, per gli stessi costi e per tutta la durata del sistema agevolativo, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dalla Legge n. 160/2019.
Inoltre, la misura agevolativa vale anche per la determinazione del valore della produzione ai fini dell’I.R.A.P.
CONCLUSIONI
Il nuovo regime di “patent box”, in vigore dal 22 ottobre 2021, trasformato da agevolazione sui redditi derivanti dallo sfruttamento economico di beni immateriali a rilevante riduzione dei costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo degli stessi, consente alle imprese che investono in ricerca e sviluppo di convertire i relativi costi in risparmio fiscale mediante una notevole deduzione pari al 190% dei costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo dei beni immateriali agevolati.
PAt
09 novembre 2021
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
-
Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
Visualizza tutti gli articoli
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.