Il potere disciplinare è riconosciuto al datore di lavoro dall’art. 2106 codice civile, secondo il quale l’inosservanza del dovere di diligenza, di obbedienza o dell’obbligo di fedeltà (artt. 2014 e 2015 codice civile) espone il lavoratore all’applicazione di sanzioni disciplinari.
In cosa consiste la contestazione disciplinare?
La contestazione disciplinare consiste in una lettera, a mezzo della quale il datore di lavoro specifica quei comportamenti che il lavoratore ha posto in essere e che costituiscono infrazione disciplinare, ovverosia quei comportamenti che valutati sia nel loro complesso, sia presi singolarmente, costituiscono violazione di obblighi contrattuali.
Le modalità concrete dell’esercizio del potere disciplinare sono fissate dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che subordina l’adozione della sanzione ad uno specifico procedimento, finalizzato a garantire l’effettività del diritto di difesa del lavoratore.
Come funziona la procedura?
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Che cosa dispone l’art 7 dello Statuto dei Lavoratori?
L’articolo 7 della L. 300/1970 (cd Statuto dei Lavoratori) da un lato dispone l’affissione del codice disciplinare in un luogo accessibile a tutti i lavoratori e, dall’altro, esclude che il datore di lavoro possa adottare un provvedimento disciplinare senza aver preventivamente contestato l’addebito al lavoratore e consentito allo stesso di esporre le proprie ragioni difensive.
Come può difendersi il lavoratore?
Il lavoratore può produrre entro cinque giorni dalla contestazione disciplinare le proprie difese e controdeduzioni sia mediante giustificazioni scritte, sia – sempre previa richiesta scritta – attraverso l’audizione orale.
La sanzione disciplinare eventualmente irrogata, senza l’audizione orale eventualmente richiesta dal lavoratore, è illegittima per violazione di norme imperative di legge.
Il lavoratore, nell’esporre le proprie ragioni può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Il termine di cinque giorni per procedere con le proprie difese, decorre dalla ricezione della contestazione.
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