Abstract: A seguito di un acquisto per successione in morte di un soggetto è necessario individuare chi siano i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione ed al pagamento delle relative imposte ed in quali casi ciò sia obbligatorio.
L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
A seguito del decesso di un soggetto, si apre la sua successione la quale può essere disciplinata o da un testamento redatto in vita dal defunto o, in assenza di testamento, dalla legge.
La successione determina l’attribuzione a determinati soggetti, gli eredi ed i legatari, di beni e diritti che facevano capo al defunto.
Tale attribuzione patrimoniale può, però, comportare il pagamento di un’imposta denominata imposta di successione. La ragione della tassazione degli acquisti per causa di morte è da rinvenirsi nel fatto che l’arricchimento del beneficiario, privo di corrispondenti sacrifici, comporta una maggior capacità contributiva del beneficiario stesso con conseguente applicazione di un’imposta.
Il peso dell’imposta risulta, tuttavia, differente a seconda del vincolo di parentela esistente tra eredi e legatari ed il defunto.
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Entro dodici mesi dalla data di morte di un soggetto, deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto (Ufficio di Roma se la residenza del defunto è ignota o è all’estero) da parte di alcuni soggetti in tal senso specificamente obbligati, la dichiarazione di successione.
I soggetti in questione sono i chiamati all’eredità (cioè coloro che risultano eredi in base al testamento o alla legge), indipendentemente dal fatto che abbiano accettato l’eredità, ed i legatari (ovvero i soggetti a cui sono stati attribuiti singoli beni o diritti) ovvero i rappresentanti legali di questi (nonché gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, gli amministratori dell’eredità, i curatori dell’eredità giacente e gli esecutori testamentari).
Non sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione i chiamati all’eredità ed i legatari che abbiano rinunciato all’eredità o al legato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione (ovvero entro dodici mesi dalla morte del soggetto).
Non vi è obbligo di presentare la dichiarazione di successione, inoltre, nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le tre seguenti condizioni:
- l’eredità sia devoluta al coniuge e/o ai parenti in linea retta del defunto;
- l’attivo ereditario abbia un valore pari o inferiore ad Euro 100.000,00;
- l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
Presentata la dichiarazione di successione e sulla base dei dati in essa contenuti, l’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di successione a carico dei chiamati all’eredità e dei legatari.
LA QUANTIFICAZIONE DELL’IMPOSTA
Il valore su cui viene calcolata l’imposta di successione è rappresentato dal valore netto dell’arricchimento conseguito dai singoli beneficiari. Più concretamente, tale valore corrisponde al valore dell’eredità (al netto di legati ed oneri su di essa gravanti) ed al valore dei legati (al netto degli oneri imposti ai beneficiari del legato).
Partendo da tale valore, l’imposta di successione è commisurata al valore della quota ereditaria o del legato in concreto ricevuti secondo diversi scaglioni che tengono conto del grado di parentela esistente tra il defunto ed il beneficiario.
Pertanto, per le quote ereditarie ed i legati a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (ascendenti o discendenti) è prevista l’applicazione di un’aliquota del 4% da applicare sul valore complessivo eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di Euro 1.000.000,00 (soglia al di sotto della quale nulla è dovuto).
Per le quote ereditarie ed i legati a favore dei fratelli e delle sorelle del defunto è prevista l’applicazione di un’aliquota del 6% da applicare sul valore complessivo eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di Euro 100.000,00 (soglia al di sotto della quale nulla è dovuto).
Per le quote ereditarie ed i legati a favore di altri parenti del defunto, fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, è prevista l’applicazione di un’aliquota del 6% da applicare sul valore complessivo trasferito.
Per le quote ereditarie ed i legati a favore di tutti gli altri soggetti è prevista l’applicazione di un’aliquota dell’8% da applicare sul valore complessivo trasferito.
Per le quote ereditarie ed i legati a favore di soggetti portatori di handicap grave, indipendentemente dal grado di parentela del beneficiario, è prevista una franchigia di Euro 1.500.000,00 (soglia al di sotto della quale nulla è dovuto).
Al fine di determinare la soglia di franchigia, in tutti i casi in cui è prevista, si tiene conto delle donazioni precedentemente ricevute dal beneficiario da parte del defunto secondo il valore dei beni donati calcolato alla data della morte del soggetto donante.
IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
Entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione, l’Agenzia delle Entrate notifica agli eredi ed ai legatari l’avviso di liquidazione dell’imposta, contenente l’indicazione dell’importo dovuto a titolo di imposta di successione.
Il contribuente deve pagare quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine, in assenza di pagamento, in aggiunta all’imposta saranno irrogate le sanzioni ed applicati gli interessi di mora.
Il pagamento dell’imposta di successione può avvenire in unica soluzione o in forma rateale ma tale ultima possibilità è riconosciuta solo per importi pari o superiori ad Euro 1.000,00.
In caso di pagamento rateale, almeno il 20% dell’importo dovuto deve essere versato nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione mentre la parte residua può essere versata mediante otto rate trimestrali (dodici per importi superiori ad Euro 20.000,00) con scadenza all’ultimo giorno di ciascun trimestre.
E’ esclusa la decadenza, tanto in caso di rateazione quanto in caso di pagamento in unica soluzione, laddove si verifichi un insufficiente versamento della rata o dell’importo totale dovuto per una frazione non superiore al 3% ed, in ogni caso, ad Euro 10.000,00.
E’, altresì, esclusa la decadenza laddove si effettui il versamento di una somma pari al 20% della rata o dell’importo totale con un ritardo non superiore a 7 giorni.
25 maggio 2021
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.