DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 GIUGNO 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147
dell’11 giugno 2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 11 giugno 2020, rubricato “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le disposizioni del decreto hanno applicazione dalla data del 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
L’art. 10 prevede
che il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il
Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al decreto in
esame, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle
amministrazioni competenti.
Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 51 dell’11 giugno 2020, ha approvato un disegno di legge destinato a introdurre una serie misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, ribattezzato con il nome di ”Family Act”.
Oggetto, principi e criteri direttivi
Nell’esercizio delle deleghe
previste, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figlie e figli, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo anche conto del numero delle figlie o dei figli a carico;
promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;
affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall’imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;
prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione degli stessi.
Congedi parentali
In merito alla possibilità di usufruire dei congedi
parentali per i lavoratori dipendenti, si stabilisce quanto segue:
introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi
parentali, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e,
nell’ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla
contrattazione collettiva applicata al settore, sottoscritta dai sindacati
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;
prevedere, previo
preavviso al datore di lavoro, il diritto dei genitori lavoratori di
usufruire di un permesso retribuito, della durata di almeno 5 ore nell’arco
dell’anno, per recarsi al colloquio con i professori e partecipare in
maniera attiva al percorso di crescita delle proprie figlie e figli;
stabilire un periodo minimo non inferiore
ai due mesi di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per
ciascun figlio.
Con riferimento alla disciplina
del congedo di paternità, si prevede:
un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita della figlia o del figlio;
che il diritto al congedo sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore;
che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato ad una determinata anzianità lavorativa e di servizio;
un ragionevole periodo di preavviso, che il lavoratore deve dare al datore di lavoro al fine di esercitare il diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;
misure specifiche che, tenendo conto della specificità delle singole professioni, favoriscano un’estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi.
Incentivi al lavoro delle madri e armonizzazione dei tempi
Si prevede:
una indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall’Inps, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio;
la deducibilità delle spese per le baby-sitter tenendo conto dell’ISEE;
la modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratrice nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio;
forme incentivanti per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che, nell’ambito di promozione dell’armonizzazione tra vita privata e lavoro, stabiliscono modalità di lavoro flessibile e con facoltà dei lavoratori di richiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino degli originari accordi contrattuali;
prevede che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuto il lavoro agile;
una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni.
Decreti attuativi
Al momento il disegno di
legge delega attende l’approvazione parlamentare. Camera e Senato
saranno chiamate a votare la legge delega, la quale, a sua volta, affiderà
al governo un mandato a legiferare sulle materie indicate. Ciò avverrà
sulla base di espliciti principi ed entro determinate scadenze temporali.
In particolare, nel caso in cui il
“Family Act” fosse approvato senza emendamenti, le scadenze previste per l’adozione
dei provvedimenti attuativi sono:
entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di delega un decreto legislativo istitutivo dell’assegno universale recante il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per le figlie e i figli a carico, nonché uno o più decreti legislativi per la istituzione e il riordino delle misure di sostegno all’educazione delle figlie e dei figli;
entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di potenziamento, riordino, armonizzazione e rafforzamento della disciplina inerente:
-i congedi
parentali,
-gli incentivi
al lavoro femminile,
-le misure di sostegno alle famiglie per la formazione delle figlie e dei figli per il conseguimento dell’autonomia finanziaria.
DECRETO-LEGGE n. 52 del 16 giugno 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto-legge n. 52/2020, entrato in vigore il 17 giugno 2020, rubricato “ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”.
Proroga trattamento di integrazione salariale- Modifica al DL Rilancio.
Si dispone, in deroga alla
normativa vigente, che:
I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del
trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per
l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano
fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente
al 1° settembre 2020.
In pratica il nuovo
Decreto introduce la possibilità per tutti i datori di lavoro che abbiano già
esaurito interamente le prime 14 settimane (9+5) di fruire delle 4 settimane
aggiuntive anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Sotto il profilo
operativo, l’INPS con Messaggio n. 2489 del 17/06/2020,
avente per oggetto “Prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria
delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di
CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni
salariali”, ha precisato che la richiesta delle quattro settimane
dovrà essere presentata con distinta domanda (sulle istruzioni
operative fornite dall’INPS si può consultare il link al termine del presente
approfondimento).
Resta ferma la durata massima
di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti
riconosciuti, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020, da parte
dell’Inps ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del
decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni e
integrazioni.
L’INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati
di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, l’INPS non potrà in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori.
Le domande per il trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario e per la cassa
integrazione in deroga devono essere presentate, a pena di decadenza, entro
la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell’attività
lavorativa.
Per le domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che
hanno avuto inizio
nel periodo ricompreso tra il
23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020.
Indipendentemente dal
periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito
l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte
dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche
nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato
dall’amministrazione competente.
La predetta
presentazione della domanda,
nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
In caso di pagamento diretto
della prestazione di
cui agli articoli da 19 a
22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e successive modificazioni e
integrazioni, da parte
dell’INPS, il datore di lavoro
è obbligato ad inviare all’Istituto
tutti i dati necessari per il pagamento o per il
saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello
in cui
è collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se
posteriore, entro il termine
di trenta giorni
dall’adozione del provvedimento di concessione.
N.B.: Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem
Ai sensi dell’art 2
del decreto in esame sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i
termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.
Modifica dei
termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro
irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.
In merito alla istanza
di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con cui i datori
di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro
stranieri in possesso
del titolo di
soggiorno previsto dall’articolo
9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e
successive modificazioni, possono
concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza
di un rapporto
di lavoro irregolare, tuttora
in corso, con
cittadini italiani o cittadini stranieri, l’art 3 del
decreto legge dispone la proroga
dal 15 luglio al 15 agosto 2020 dei termini per la presentazione delle
istanze di regolarizzazione
Renna
studio legale (lo “Studio”) è una
associazione tra professionisti specializzata nell’assistenza alle imprese con
competenze nell’area del diritto civile, del diritto commerciale/societario,
del diritto del lavoro, del diritto tributario, del diritto penale e amministrativo.
I professionisti dello studio (per info:
www.rennastudiolegale.it/professionisti/) hanno maturato esperienza non solo
nel campo della consulenza e della gestione dei conflitti, compresi quelli in
sede contenziosa, ma anche nell’implementazione di sistemi di compliance
aziendale (implementazione modelli di organizzazione, gestione e controllo ex
D. Lgs. 231/2001 implementazione di sistemi di prevenzione della corruzione
secondo lo standard ISO 37001).
Per
maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web:
www.rennastudiolegale.it.
DISCLAIMER
La presente Newsletter ha il solo
scopo di fornire informazioni di carattere generale. Non costituisce un parere
legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza
legale specifica.
Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali allo Studio in occasione del conferimento di incarichi, riunioni, seminari, o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato lo Studio. È possibile riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Renna in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di scrivere un’email a newsletter@rennastudiolegale.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è Renna studio legale | Associazione tra professionisti. Responsabile del trattamento è l’avv. Vincenzo Candido Renna. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate mailto:privacy@rennastudiolegale.it
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Cookie strettamente necessari
I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.
Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.