Nuovo protocollo condiviso da adottare negli ambienti di lavoro.
In data 24 aprile 2020 è stato sottoscritto, da Governo e parti sociali, il nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”, quale integrazione del protocollo del 14 marzo 2020.
Questo nuovo protocollo è stato interamente recepito come allegato 6, nel DPCM 26 aprile 2020.
Cosa contiene il Nuovo Protocollo del 24 aprile 2020?
Il documento, tenuto conto dei precedenti provvedimenti del Governo e del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia un protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
Ne deriva che è necessario adottare un protocollo aziendale, in linea con le disposizioni dei Protocolli nazionali (del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020), adattato alle peculiarità della specifica organizzazione aziendale.
L’adozione del protocollo è obbligatoria?
L’applicazione del protocollo è obbligatoria per la continuità dell’attività lavorativa.
Infatti, la prosecuzione delle attività produttive potrà avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Cosa possono fare le aziende in caso di sospensione temporanea o riduzione dell’attività lavorativa?
Al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare idonee misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro, è previsto il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, ricorrere al lavoro agile e a soluzioni organizzative straordinarie, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
L’obiettivo prioritario è quello di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, favorendo, in ogni caso, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
Pertanto, in caso di sospensione temporanea o riduzione dell’attività lavorativa, oltre all’utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti per i lavoratori dipendenti, nonché degli altri strumenti espressamente previsti dal CCNL di categoria, le imprese possono ricorrere agli ammortizzatori sociali.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, è favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e, per le piccole imprese, le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
Qual è l’obiettivo del Nuovo Protocollo condiviso e quali sono le misure strategiche da adottare?
L’obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione é quello di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Pertanto, sono previste apposite misure che seguono la logica della precauzione, secondo le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
In particolare, le imprese, oltre alle specifiche misure già previste dai precedenti provvedimenti, per le attività di produzione, e volte a garantire che:
• sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
• siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
devono adottare le ulteriori misure di precauzione previste dal Nuovo Protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, da integrare, secondo le peculiarità della propria organizzazione, con altre equivalenti o più incisive, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Sempre e in ogni caso tenendo ferme la prioritaria tutela della salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e la garanzia della salubrità dell’ambiente di lavoro.
Quanti punti prevede il Nuovo Protocollo e quali sono le aree in cui interviene?
Il nuovo protocollo si suddivide in 13 punti che riguardano:
- idonea informazione di tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda;
- modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda;
- modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori;
- pulizia e sanificazione in azienda;
- precauzioni igieniche personali;
- dispositivi di protezione individuale;
- gestione spazi comuni;
- organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi);
- gestione entrata-uscita dei dipendenti;
- spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
- gestione di una persona sintomatica in azienda;
- sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS;
- aggiornamento del protocollo di regolamentazione.
Come informare adeguatamente i lavoratori?
Secondo il Nuovo protocollo l’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
E’ bene affiggere copia del protocollo aziendale e delle disposizioni delle autorità, nelle apposite bacheche aziendali.
In particolare, le informazioni devono riguardare:
- l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Quali devono essere le modalità di ingresso in azienda?
– Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Setale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Si precisa che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.
A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati; 4) in caso di isolamento momentaneo, dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
E’ possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
L’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato sia già in possesso e può essere fornita anche oralmente.
E’ bene prevedere che ciascuna persona che faccia ingresso nei locali aziendali, in occasione del “primo ingresso”, compili una dichiarazione sull’adeguata conoscenza e consapevolezza dei protocolli nazionali e del protocollo aziendale, nonché sulle ulteriori informazioni rilasciate dal datore di lavoro, impegnandosi espressamente a rispettare le relative prescrizioni.
– Occorre, altresì, che il datore di lavoro informi preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Anche in tal caso occorre prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.
Nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.
– L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
– Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
Quali devono essere le modalità di accesso dei fornitori esterni?
– Per l’accesso di fornitori esterni l’azienda deve individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti e uffici coinvolti.
– Qualora sia possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
– Per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorrerà: individuare e/o installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
– E’ necessario ridurre, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per le modalità di accesso ai locali aziendali previste dal Protocollo.
Anche per quanto riguarda i soggetti terzi che facciano ingresso in azienda è bene prevedere la compilazione di una dichiarazione sull’adeguata conoscenza e consapevolezza dei protocolli nazionali e del protocollo aziendale, nonché sulle ulteriori informazioni rilasciate dal datore di lavoro, impegnandosi espressamente a rispettare le relative prescrizioni.
N.B.: per soggetti terzi si intendono: fornitori, trasportatori, consulenti, lavoratori autonomi, etc…
– Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda occorregarantire e rispettare la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
Le norme del Nuovo Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.
– In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
In particolare, l’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano, a qualunque titolo, nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Quali prescrizioni adottare in merito alla pulizia e sanificazione degli ambienti aziendali?
L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (consultabile al termine del presente approfondimento) nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari e periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 (consultabile al termine del presente approfondimento).
Quali sono le precauzioni igieniche personali da adottare?
E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche.
In particolare per le mani:
• l’azienda deve mette a disposizione idonei mezzi detergenti;
• occorre raccomandare la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Come utilizzare i dispositivi di protezione individuale?
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale diventa fondamentale.
- Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
- Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
- E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (al seguente link: https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei.
E’ previsto, in ogni caso, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.
Come devono essere gestiti gli spazi comuni (mensa, spogliatoi, area fumatori, distributori di bevande e/o snack)?
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Occorrerà provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per dare ai lavoratori disponibilità di luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorrerà, altresì, garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Come organizzare al meglio l’azienda (turnazione, trasferte, smart working…) e rimodulare i livelli produttivi?
Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, potranno:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
• procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare, in via prioritaria, gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
• nel caso l’utilizzo degli istituti precedenti non risultino sufficienti, utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
Sono sospese e annullate tutte le trasferte e viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se giaà concordate o organizzate.
Ad ogni modo, il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella “fase 2” in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
Durante i periodi di sospensione dell’attività non è da escludere l’eventuale richiesta di svolgimento dell’attività lavorativa, che sarà comunicata con congruo anticipo ai dipendenti interessati tramite e-mail, sms o telefonata. Per tale attività non opererà l’integrazione salariale e la retribuzione sarà erogata dalla società.
Come gestire gli spazi aziendali e favorire il distanziamento sociale?
E’ necessario, sempre e comunque, il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati, ad esempio, da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
E’ possibile stabilire una differenziazione degli orari?
Secondo il Nuovo protocollo l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Come gestire l’entrata e l’uscita dei dipendenti?
Si favoriscono orari di ingresso e uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Dove è possibile, occorrerà dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Come regolamentare gli spostamenti interni, le riunioni, gli eventi interni e di formazione?
– Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
– Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
– Occorrerà sospendere e annullare tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.
E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e, quindi, per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).
Come gestire un caso sintomatico in azienda?
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale.
Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali.
L’azienda deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’azienda dovrà, altresì, collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Come deve avvenire la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagi.
Quali sono i compiti del medico competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e il Rappresentante del lavoratori per la sicurezza / Rappresentante del lavoratori per la sicurezza territoriale.
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Inoltre, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità.
Chi deve verificare l’osservanza delle regole del Nuovo protocollo di regolamentazione?
Occorre costituire in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Nuovo Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
Cosa deve contenere il protocollo aziendale e cosa comporta la sua violazione?
Tutte le prescrizioni sopra elencate (idonea informazione di tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda; modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda; modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori; pulizia e sanificazione in azienda; precauzioni igieniche personali; dispositivi di protezione individuale; gestione spazi comuni; organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi); gestione entrata-uscita dei dipendenti; spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione; gestione di una persona sintomatica in azienda; sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS; aggiornamento del protocollo di regolamentazione) devono essere espressamente contenute nel Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel protocollo, in linea con i Protocolli nazionali, può dar luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari.
Inoltre, può essere prevista, da parte della società, la possibilità di vietare l’accesso ai locali aziendali a soggetti esterni che violino le prescrizioni in materia di sicurezza.
Quali sono i principali articoli del DPCM del 26 aprile 2020 che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro?
- L’art. 2, relativo alle “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”, al comma 6, prevede che le imprese, le cui attività non siano sospese, dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
La mancata attuazione del protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il protocollo costituisce parte integrante del DPCM 26 aprile 2020, in particolare è contenuto nell’allegato 6.
Al comma 9 è specificato che le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Il comma 10 prevede espressamente che le imprese, le cui attività siano comunque consentite alla data di entrata in vigore del decreto, possono proseguire la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal citato comma 6.
Nel successivo comma 11, si precisa che per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.
- L’ art 10, prevede che le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
Link utili:
- Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020;
- Circolare 29 aprile 2020 sulle attività del medico competente negli ambienti di lavoro;
- circolare 29 aprile 2020 su trasporto pubblico e pendolarismo.
2 maggio 2020
Avv. Valeria Negre
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