Nuovo protocollo condiviso da adottare negli ambienti di lavoro.
In data 24 aprile 2020 è stato sottoscritto, da Governo e parti sociali, il nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”, quale integrazione del protocollo del 14 marzo 2020.
Questo nuovo protocollo è stato interamente recepito come allegato 6, nel DPCM 26 aprile 2020.
Cosa contiene il Nuovo Protocollo del 24 aprile 2020?
Il documento, tenuto conto dei precedenti
provvedimenti del Governo e del DPCM 10
aprile 2020, nonché
di quanto emanato
dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le
Parti per agevolare le imprese nell’adozione di
protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia
un protocollo di regolamentazione per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro.
Ne deriva che è necessario adottare un protocollo aziendale, in linea con le disposizioni dei Protocolli nazionali (del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020), adattato alle peculiarità della specifica organizzazione aziendale.
L’adozione del protocollo è obbligatoria?
L’applicazione del protocollo è
obbligatoria per la continuità dell’attività lavorativa.
Infatti, la prosecuzione delle
attività produttive potrà avvenire solo
in presenza di condizioni
che assicurino alle
persone che lavorano adeguati
livelli di protezione.
La mancata attuazione
del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività
fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Cosa possono fare le aziende in caso di
sospensione temporanea o riduzione dell’attività lavorativa?
Al fine di
permettere alle imprese
di tutti i settori di applicare idonee misure e la conseguente
messa in sicurezza del luogo di
lavoro, è previsto il possibile
ricorso agli ammortizzatori
sociali, ricorrere al lavoro agile e a soluzioni
organizzative straordinarie, con la conseguente riduzione
o sospensione dell’attività
lavorativa.
L’obiettivo prioritario è quello di coniugare la
prosecuzione delle attività produttive
con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle
modalità lavorative, favorendo, in ogni caso,
il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus.
Pertanto, in caso di sospensione
temporanea o riduzione dell’attività lavorativa, oltre all’utilizzo delle ferie
e dei congedi retribuiti per i lavoratori dipendenti, nonché degli altri
strumenti espressamente previsti dal CCNL di categoria, le imprese possono
ricorrere agli ammortizzatori sociali.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, è favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e, per le piccole imprese, le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
Qual è l’obiettivo del Nuovo Protocollo condiviso e quali sono le misure strategiche da adottare?
L’obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione é
quello di fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non
sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per
contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per
il quale occorre adottare misure uguali
per tutta la popolazione.
Pertanto, sono previste apposite misure che seguono la logica della precauzione,
secondo le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
In particolare, le imprese, oltre alle specifiche misure già
previste dai precedenti provvedimenti, per le attività di produzione, e volte a
garantire che:
• sia attuato il
massimo utilizzo di modalità di lavoro
agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalità a distanza;
• siano
incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti
nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;
• siano sospese
le attività dei reparti aziendali
non indispensabili alla produzione;
• si assumano
protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare
la distanza interpersonale di un metro come
principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
• siano
incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando
a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
• siano limitati
al massimo gli spostamenti all’interno dei
siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono,
limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
devono adottare le ulteriori misure di
precauzione previste dal Nuovo Protocollo di regolamentazione all’interno dei
propri luoghi di lavoro, da integrare, secondo le peculiarità della propria
organizzazione, con altre equivalenti o più incisive, previa consultazione
delle rappresentanze sindacali aziendali.
Sempre e in ogni caso tenendo ferme la prioritaria tutela della salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e la garanzia della salubrità dell’ambiente di lavoro.
Quanti punti prevede il Nuovo Protocollo e quali sono le aree in cui interviene?
Il nuovo protocollo si suddivide in 13 punti che riguardano:
- idonea informazione di tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda;
- modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda;
- modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori;
- pulizia e sanificazione in azienda;
- precauzioni igieniche personali;
- dispositivi di protezione individuale;
- gestione spazi comuni;
- organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi);
- gestione entrata-uscita dei dipendenti;
- spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
- gestione di una persona sintomatica in azienda;
- sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS;
- aggiornamento del protocollo di regolamentazione.
Come informare adeguatamente i lavoratori?
Secondo il Nuovo protocollo l’azienda,
attraverso le modalità più idonee ed
efficaci, deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda
circa le disposizioni delle Autorità, consegnando
e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei
locali aziendali, appositi depliants
informativi.
E’ bene affiggere copia del protocollo aziendale
e delle disposizioni delle autorità, nelle apposite bacheche aziendali.
In particolare, le informazioni devono riguardare:
- l’obbligo di
rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria;
- la consapevolezza e
l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l’impegno a
rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene);
- l’impegno a
informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Quali devono essere le modalità di ingresso in azienda?
– Il personale,
prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo
della temperatura corporea. Setale
temperatura risulterà superiore ai
37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di
lavoro.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine; non dovranno
recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile
il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Si precisa che la rilevazione
in tempo reale
della temperatura corporea costituisce un trattamento
di dati personali
e, pertanto, deve avvenire ai
sensi della disciplina privacy vigente.
A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e
non registrare il dato acquisto; 2) fornire
l’informativa sul trattamento dei dati personali; 3) definire le misure
di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati; 4) in caso di isolamento momentaneo, dovuto al superamento
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
E’ possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di
temperatura solo qualora sia necessario a documentare le
ragioni che hanno
impedito l’accesso ai
locali aziendali.
L’informativa può omettere le informazioni di cui
l’interessato sia già in possesso e può essere fornita anche oralmente.
E’ bene prevedere che ciascuna persona che faccia ingresso
nei locali aziendali, in occasione del “primo ingresso”, compili una
dichiarazione sull’adeguata conoscenza e consapevolezza dei protocolli
nazionali e del protocollo aziendale, nonché sulle ulteriori informazioni
rilasciate dal datore di lavoro, impegnandosi espressamente a rispettare le
relative prescrizioni.
– Occorre, altresì, che il datore di lavoro informi preventivamente
il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso
a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS.
Anche in tal caso occorre prestare attenzione alla disciplina
sul trattamento dei dati personali, poiché
l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.
Nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e
pertinenti rispetto alla
prevenzione del contagio
da COVID-19.
– L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati
positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
la “avvenuta negativizzazione”
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
– Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
Quali devono essere le modalità di accesso dei fornitori esterni?
– Per l’accesso di fornitori esterni l’azienda
deve individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le
occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti e uffici coinvolti.
– Qualora sia possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi: non è consentito
l’accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le
necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla
rigorosa distanza di un metro.
– Per i
fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorrerà: individuare
e/o installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di
utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia
giornaliera.
– E’ necessario
ridurre, per quanto possibile,
l’accesso ai visitatori. Qualora fosse
necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie,
manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole
aziendali, ivi comprese quelle per le modalità di accesso ai
locali aziendali previste dal Protocollo.
Anche per quanto
riguarda i soggetti terzi che facciano ingresso in azienda è bene prevedere la
compilazione di una dichiarazione sull’adeguata conoscenza e consapevolezza dei
protocolli nazionali e del protocollo aziendale, nonché sulle ulteriori
informazioni rilasciate dal datore di lavoro, impegnandosi espressamente a
rispettare le relative prescrizioni.
N.B.: per soggetti terzi
si intendono: fornitori, trasportatori, consulenti, lavoratori autonomi, etc…
– Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda occorregarantire e rispettare la
sicurezza dei lavoratori
lungo ogni spostamento.
Le norme del Nuovo Protocollo
si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri
permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.
– In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori,
fornitori, addetti alle
pulizie o vigilanza)
che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
In particolare, l’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano, a qualunque titolo, nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Quali prescrizioni adottare in merito alla pulizia e sanificazione degli ambienti aziendali?
L’azienda deve assicurare
la pulizia giornaliera e
la sanificazione periodica
dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19
all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia
e sanificazione dei suddetti,
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute (consultabile
al termine del presente approfondimento) nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia a fine turno e
la sanificazione periodica di
tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
L’azienda, in
ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalità
ritenute più opportune, può organizzare
interventi particolari e periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori
sociali (anche in deroga).
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 (consultabile al termine del presente approfondimento).
Quali sono le precauzioni igieniche personali da adottare?
E’ obbligatorio che
le persone presenti in
azienda adottino tutte le
precauzioni igieniche.
In particolare per le mani:
• l’azienda deve mette
a disposizione idonei mezzi detergenti;
• occorre
raccomandare la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Come utilizzare i dispositivi di protezione individuale?
L’adozione delle
misure di igiene
e dei dispositivi
di protezione individuale diventa
fondamentale.
- Le mascherine dovranno
essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della
sanità.
- Data la situazione
di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno
essere utilizzate mascherine
la cui tipologia corrisponda alle indicazioni
dall’autorità sanitaria.
- E’ favorita
la preparazione da
parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni
dell’OMS (al seguente link: https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).
Qualora il lavoro
imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro e
non siano possibili altre soluzioni
organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, tute, cuffie,
camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie.
Nella declinazione
delle misure del Protocollo all’interno
dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire
dalla mappatura delle diverse
attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei.
E’ previsto, in ogni caso, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.
Come devono essere gestiti gli spazi comuni (mensa, spogliatoi, area fumatori, distributori di bevande e/o snack)?
L’accesso agli
spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano.
Occorrerà
provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli
spogliatoi per dare ai lavoratori disponibilità di luoghi per il deposito degli
indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorrerà, altresì, garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Come organizzare al meglio l’azienda (turnazione, trasferte, smart working…) e rimodulare i livelli produttivi?
Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo le intese con le rappresentanze
sindacali aziendali, potranno:
•
disporre la chiusura
di tutti i
reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo
smart work, o
comunque a distanza;
• procedere ad una rimodulazione dei
livelli produttivi;
• assicurare un piano di turnazione dei
dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo
i contatti e di creare
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• utilizzare lo smart working per tutte
quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
nel caso vengano utilizzati ammortizzatori
sociali, anche in deroga, valutare sempre
la possibilità di
assicurare che gli
stessi riguardino l’intera
compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare, in via
prioritaria, gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione
dal lavoro senza perdita della
retribuzione;
• nel caso l’utilizzo degli istituti precedenti
non risultino sufficienti, utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
Sono sospese e
annullate tutte le trasferte e viaggi di
lavoro nazionali e internazionali, anche se giaà concordate o
organizzate.
Ad ogni modo, il lavoro a distanza continua ad essere
favorito anche nella “fase 2” in quanto
utile e modulabile strumento di prevenzione,
ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di
supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
Durante i periodi di sospensione dell’attività non è da escludere l’eventuale richiesta di svolgimento dell’attività lavorativa, che sarà comunicata con congruo anticipo ai dipendenti interessati tramite e-mail, sms o telefonata. Per tale attività non opererà l’integrazione salariale e la retribuzione sarà erogata dalla società.
Come gestire gli spazi aziendali e favorire il distanziamento sociale?
E’ necessario, sempre
e comunque, il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una
rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli
spazi aziendali.
Nel caso di
lavoratori che non necessitano di
particolari strumenti e/o attrezzature
di lavoro e che possono lavorare da soli,
gli stessi potrebbero, per il
periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati, ad esempio, da
uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
E’ possibile stabilire una differenziazione degli orari?
Secondo il Nuovo protocollo l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Come gestire l’entrata e l’uscita dei dipendenti?
Si favoriscono
orari di ingresso e uscita scaglionati
in modo da evitare il più possibile
contatti nelle zone
comuni (ingressi, spogliatoi,
sala mensa).
Dove è possibile, occorrerà dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Come regolamentare gli spostamenti interni, le riunioni, gli eventi interni e di formazione?
– Gli spostamenti all’interno del sito
aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
– Non sono
consentite le riunioni in presenza. Laddove le
stesse fossero connotate dal
carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di
collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione
necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un’adeguata pulizia e
areazione dei locali.
– Occorrerà
sospendere e annullare tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione
in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.
E’ comunque
possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la
formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e, quindi, per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).
Come gestire un caso sintomatico in azienda?
Nel caso in cui una
persona presente in azienda sviluppi febbre e
sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo
deve dichiarare
immediatamente all’ufficio del
personale.
Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria e a
quello degli altri presenti dai
locali.
L’azienda deve procedere
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione
o dal Ministero della Salute.
L’azienda dovrà,
altresì, collaborare con le Autorità
sanitarie per la definizione degli eventuali
“contatti stretti” di
una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva
al tampone COVID-19.
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Come deve avvenire la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza
sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
Vanno privilegiate,
in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia.
La sorveglianza
sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la
formazione che il medico competente può fornire ai
lavoratori per evitare la
diffusione del contagi.
Quali sono i compiti del medico competente e del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza?
Nell’integrare e
proporre tutte le misure di
regolamentazione legate al COVID-19 il
medico competente collabora con il datore
di lavoro e il Rappresentante del lavoratori per la sicurezza /
Rappresentante del lavoratori per la sicurezza territoriale.
Il medico
competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel
rispetto della privacy.
Il medico
competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Inoltre, in considerazione del
suo ruolo nella valutazione dei
rischi e nella sorveglia
sanitaria, potrà suggerire
l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
Alla ripresa delle
attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il
reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità.
Chi deve verificare l’osservanza delle regole del Nuovo protocollo di regolamentazione?
Occorre costituire in
azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la
particolare tipologia di
impresa e per il
sistema delle relazioni
sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati
aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi
Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Nuovo Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
Cosa deve contenere il protocollo aziendale e cosa comporta la sua violazione?
Tutte le prescrizioni sopra elencate (idonea informazione di tutti i lavoratori e chiunque entri
in azienda; modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso
dell’azienda; modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori; pulizia e
sanificazione in azienda; precauzioni igieniche personali; dispositivi di
protezione individuale; gestione spazi comuni; organizzazione aziendale
(turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi);
gestione entrata-uscita dei dipendenti; spostamenti interni, riunioni, eventi
interni e formazione; gestione di una persona sintomatica in azienda;
sorveglianza sanitaria, medico
competente e RLS; aggiornamento del protocollo di regolamentazione) devono essere espressamente contenute nel
Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel protocollo,
in linea con i Protocolli nazionali, può dar luogo all’applicazione di
provvedimenti disciplinari.
Inoltre, può essere prevista, da parte della società, la possibilità di vietare l’accesso ai locali aziendali a soggetti esterni che violino le prescrizioni in materia di sicurezza.
Quali sono i principali articoli del DPCM del 26 aprile 2020 che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro?
- L’art. 2, relativo alle “Misure di contenimento del contagio
per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
industriali e commerciali”, al comma 6, prevede che le
imprese, le cui attività
non siano sospese, dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il
contrasto e il
contenimento della diffusione
del virus COVID-19 negli ambienti
di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020
fra il Governo e le parti sociali.
La mancata attuazione del protocollo che non assicuri
adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il protocollo costituisce parte
integrante del DPCM 26 aprile 2020, in particolare è contenuto nell’allegato
6.
Al comma 9 è
specificato che le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio
2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a
partire dalla data del 27 aprile 2020.
Il comma 10 prevede
espressamente che le imprese, le cui attività siano comunque consentite alla
data di entrata in vigore del decreto, possono
proseguire la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal citato comma 6.
Nel successivo comma 11,
si precisa che per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di
sicurezza, le Regioni monitorano
con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei
propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza
del sistema sanitario regionale.
I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente
dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e
al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del
Capo del dipartimento
della protezione civile del 3
febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni.
Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del
rischio sanitario, individuato secondo i principi per il
monitoraggio del rischio
sanitario di cui
all’allegato 10 del decreto e
secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni
dalla data del 27
aprile 2020, il
Presidente della Regione propone
tempestivamente al Ministro della Salute, le misure restrittive necessarie e
urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate
dall’aggravamento.
- L’ art 10, prevede che le disposizioni del
decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di
quelle del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci
fino al 17 maggio 2020.
Link utili:
2 maggio 2020
Avv. Valeria Negre
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