Il Governo, preso
atto che le sanzioni conseguenti alla trasgressione delle misure di
contenimento (già previste nell’art. 4 del D.P.C.M. dell’8 Marzo 2020 il quale,
come stabilito dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, espressamente
rinviava all’art. 650 c.p. per la repressione della trasgressione) non hanno
costituito un valido deterrente per tutti coloro che, ancora oggi, continuano
ad aggirarsi incautamente per le vie delle città del nostro Paese, il 25 marzo u.s. con D.L. n. 19
(pubblicato sulla G.U. del 25 marzo 2020, n. 79 e in vigore dal 26 marzo) ha
introdotto ulteriori “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Vediamo, innanzitutto,
come cambiano le sanzioni per gli spostamenti ingiustificati e per coloro che,
risultati positivi al virus Covid-19, violino l’obbligo di quarantena.
Fino all’introduzione della nuova normativa
- salvo che il fatto non costituisse reato più grave, la
mancata osservanza dei provvedimenti imposti dall’Autorità al fine di contenere
il diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale costituiva un illecito penale punito, ai sensi
dell’art. 650 c.p. alternativamente con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o
dell’ammenda fino a 206 euro.
A decorrere dal 26 marzo u.s., con l’entrata in vigore del D.L. n. 19/2020 quasi tutti i comportamenti che nel precedente decreto venivano considerati reati (nello specifico, reato contravvenzionale ex art. 650 c.p.) sono diventati illecito amministrativo.
Quali sono oggi, allora, le sanzioni previste per l’inosservanza delle misure di contenimento?
- Ai sensi dell’art.
4 del D.L. n. 19/2020, salvo i casi più
gravi ove il fatto costituisce reato (reati di falso, di lesioni ed omicidio,
nella forma dolosa o colposa, sino ad arrivare a quello di epidemia dolosa o
colposa) il mancato rispetto delle
misure di contenimento individuate e
applicate con i provvedimenti
adottati dal Governo e’
punito con
- la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00 e non si applicano più le sanzioni
contravvenzionali previste dal predetto art. 650 c.p..
Attenzione però!
- Se la violazione
viene commessa mediante l’utilizzo di un
veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo.
In ogni caso, il
D.L. n. 19/2020 nel richiamare espressamente le disposizioni previste dall’art.
202 del decreto legislativo n. 285/1992 (cd. “Codice della strada”), ammette la possibilità di pagare la
sanzione amministrativa irrogata in misura ridotta:
- Euro 400,00 se la sanzione è pagata entro 60 giorni
dalla contestazione o dalla notificazione della violazione
- in misura pari al
minimo, ovvero Euro 400,00, ridotta di
un ulteriore 30%, se la sanzione è pagata entro 5 giorni dalla
contestazione o dalla notificazione
L’osservanza delle norme è affidata al
Prefetto competente che assicura l’esecuzione delle misure di contenimento
avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate cui,
all’uopo e previo provvedimento, è attribuita la qualifica di agente di
pubblica sicurezza.
La violazione cui
consegue la sanzione amministrativa pecuniaria è contestata immediatamente
dall’agente accertatore oppure notificata entro i 90 giorni successivi.
Quali sono le modalità di pagamento della sanzione
amministrativa?
- Il D.l. n. 19/2020 nel richiamare espressamente all’art. 4,
co. 3, i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo
202 del Codice della Strada, consente al trasgressore delle misure di
contenimento di corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo
di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo
prevede, a mezzo di conto corrente bancario o ancora mediante strumenti di
pagamento elettronico.
Qualora poi l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il trasgressore e’ ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura minima ridotta del 30%. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
Può essere impugnato il provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione?
- Si. Il D.L. n. 19/2020 nel richiamare espressamente le
disposizioni contenute nella Legge n. 689/1981 in materia di sanzioni
amministrative, consente di impugnare le contestazioni delle violazioni
attivando la consueta procedura di tutela in sede amministrativa entro il termine di 30 giorni dalla data di
contestazione o di notificazione.
A tal proposito, si
precisa che con decreto legge approvato il 6 aprile 2020 il termine di sospensione per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili, amministrativi e penali (precedentemente fissato ai
sensi dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 fino al 15 aprile
2020,) è slittato all’11 maggio 2020
- pertanto per
un’eventuale impugnazione si dovrà
necessariamente attendere la cessazione del periodo di sospensione.
Va evidenziato che
il D.L. n. 19/2020 pur prevedendo, come si è detto, tutta una serie di sanzioni
amministrative da comminare ai trasgressori delle misure di contenimento del
Covid-19 ha previsto, giustamente, un’eccezione
per colui che pur essendo risultato positivo al virus violi l’obbligo di
quarantena.
È evidente che la condotta di chi viola questo specifico obbligo che, oltre a mettere a rischio la salute propria e dell’intera collettività, contribuisce a mettere ulteriormente in ginocchio il nostro sistema sanitario ed economico, entrambi già duramente messi alla prova, non possa essere semplicemente punita con una sanzione amministrativa.
Cosa rischia allora chi essendo risultato positivo al virus viola l’obbligo di quarantena?
- L’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 (ai sensi dell’art. 260 Testo Unico Leggi Sanitarie), salvo che il fatto costituisca la violazione dell’art. 452 c.p. (epidemia colposa).
Vediamo ora quali sono le disposizioni adottate in merito alla chiusura delle attività
- Per quanto riguarda le violazioni
commesse in relazione all’obbligo di chiusura dei pubblici esercizi e delle
attività produttive e commerciali, il Decreto Legge del 25 marzo u.s. ha
previsto che può essere disposta una sanzione
amministrativa accessoria che comporta la chiusura provvisoria dell’attività da
5 a 30 giorni, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa da Euro
400,00 ad Euro 3.000,00.
Attenzione alla recidiva
- in caso di reiterata violazione della medesima disposizione
la sanzione amministrativa è raddoppiata
e quella accessoria (per quanto riguarda le
trasgressioni relative alle attività commerciali) è
applicata nella misura massima (art. 4, co. 5, D.L. n. 19/2020)
A questo punto è
lecito domandarsi quali siano le sorti
delle violazioni commesse prima del vigente decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.
- Si è già detto che prima del 26 marzo 2020 le violazioni delle
misure di contenimento del Coronavirus assumevano rilevanza penale
espressamente punite ai sensi dell’art. 650 c.p., salvo che il fatto non
costituisse reato più grave, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino
a Euro 206,00.
Il nuovo Decreto
Legge, al fine di evitare dubbi interpretativi, ha avuto cura di individuare un
regime intertemporale
- espressamente
stabilendo al comma 8, dell’art. 4, che le
disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore del
presente decreto, in tali casi le sanzioni amministrative sono
applicate nella misura minima
ridotta alla metà.
In concreto, le violazioni commesse prima del 26 marzo
u.s. (corrispondente alla data di
entrata in vigore del D.L. n.19/2020) saranno
punite con una sanzione amministrativa pari ad Euro 200,00 (che corrisponde
proprio alla metà della sanzione amministrativa minima prevista all’art. 4,
comma 1, del medesimo decreto legge).
Che fine fanno i procedimenti penali in corso
alla data di pubblicazione del decreto legge del 26 marzo u.s (instaurati a seguito della contestazione del mancato
rispetto degli obblighi di contenimento precedentemente puniti ex art. 650
c.p.)?
- Gli atti saranno
trasmessi alla competente Autorità amministrativa che, dunque, procederà ad
irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria.
Nonostante si
tratti di un’ipotesi improbabile, stante il breve lasso temporale intercorso
tra l’emanazione di un decreto e l’altro, è doveroso porsi una domanda:
Quali sono i rimedi che possono essere adottati
per i procedimenti penali già definiti con sentenza o con decreto penale di
condanna divenuti irrevocabili?
- Per essi l’intervenuta depenalizzazione comporterebbe ex
art. 673 c.p. la revoca della condanna inflitta
mediante la procedura del c.d. “incidente di esecuzione”, nel caso di specie
dovuto all’abrogazione del reato
- in quest’ultimo
caso, tuttavia, si procederà
comunque alla riscossione delle multe o
ammende inflitte con il provvedimento revocato, al pari delle spese del
procedimento.
Si tratta pertanto
di una soluzione normativa che pare ossequiosa dei principi cardine del nostro
ordinamento, dal principio del favor rei,
a quello della retroattività della norma penale più favorevole al reo e della
cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali dell’eventuale intervenuta
condanna (art. 2, comma 2, c.p.), fino al rispetto del principio di uguaglianza
di cui all’articolo 3 Costituzione.
Infatti, nonostante
l’intervenuta depenalizzazione, chi fino alla data del 25 marzo 2020 ha commesso
la violazione delle norme di contenimento sarà comunque punito nella misura e
nelle forme di cui si è detto e, in ogni caso, ai precedenti trasgressori non
sarà applicato un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello cui
sarebbero stati sottoposti in virtù del precedente decreto poi abrogato.
Da ultimo, si
ricorda che con il comunicato stampa 6
aprile 2020, n. 39 il Consiglio dei Ministri ha annunciato nuove misure urgenti, per le imprese, i
settori strategici e la giustizia.
In buona sostanza,
con il decreto liquidità lo Stato
tenta di assicurare liquidità a tutte le imprese che sono state messe in
ginocchio a seguito dell’emergenza sanitaria che ha travolto il nostro Paese e,
più in generale, il mondo intero.
Tra le misure contenute nel decreto di aprile sono previsti, oltre alla sospensione di tasse e contributi ed a
tutta una serie di sgravi fiscali,
anche tutta una serie di ammortizzatori
sociali per le famiglie ed i lavoratori, anche quelli autonomi che, oggi,
sono gravemente colpiti dalla crisi economica dovuta alle restrizioni imposte
per contenere l’epidemia Covid-19.
Infine, come si è
già anticipato sopra, nel medesimo decreto è stato prorogato all’11 maggio 2020 il termine del rinvio d’ufficio delle
udienze, come anche la sospensione del decorso dei termini per il compimento di
qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Infine, appare
appena il caso di ricordare che se vogliamo tornare alla normalità e consentire
al nostro sistema sanitario ed alla nostra economia di rialzarsi il prima
possibile, dobbiamo, tutti, rispettare le semplici regole che ci sono state
imposte per contenere il virus ed
evitare il propagarsi del contagio
- evitare spostamenti non motivati, non
urgenti e non essenziali
- restare a casa se si ha la febbre
oltre 37,5 o altri sintomi simil influenzali
- limitare
al massimo i contatti sociali
- vietato uscire di casa a chi è sottoposto a quarantena o è
risultato positivo al Coronavirus
08 aprile 2020
Avv. Mariagrazia Barretta
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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