Abstract: Il tema del finanziamento infragruppo, erogato da una società controllante italiana ad una società veicolo estera, pone una molteplicità di problematiche di natura tributaria alla cui soluzione ha fornito un risolutivo apporto la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
INTRODUZIONE
Nell’ambito delle operazioni interne ai gruppi societari internazionali (ovvero costituiti da società residenti in Italia e società non residenti nel territorio dello Stato), è frequente il ricorso al finanziamento tanto fruttifero quanto gratuito.
In tale circostanza, quando il finanziamento è erogato dalla controllante italiana ad una società “veicolo” estera, si pongono due questioni di natura tributaria.
In primo luogo, è necessario verificare se i redditi derivanti dai finanziamenti siano o meno suscettibili di recupero a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate ed, in secondo luogo, in caso di risposta affermativa, è necessario individuare il criterio di tassazione degli interessi attivi sul finanziamento.
LA DISCIPLINA DEL C.D. “TRANSFER PRICING”
La normativa tributaria generale in materia di c.d. “transfer pricing” (prezzo di trasferimento nelle operazioni infragruppo) prevede che i redditi derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa residente in Italia, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa residente in Italia, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti.
Ma che cosa si intende per valore normale?
Esso si identifica con il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.
Concretamente, poi, al fine di determinare il valore normale si fa riferimento alle tariffe e ai listini del fornitore dei beni o servizi e, in mancanza, ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionale.
Venendo ora, e più specificamente, al tema dei finanziamenti onerosi, è necessario esaminare la sostanza economica dell’operazione intervenuta e confrontarla con analoghe operazioni realizzate, in circostanze comparabili, in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti, e valutarne la conformità a queste.
Solo laddove l’operazione di finanziamento concretamente posta in essere si discosti, quanto alla misura degli interessi, dal valore normale, può considerarsi legittimo un recupero a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso d’interesse di mercato.
Ma, oltre all’ipotesi del finanziamento oneroso, è ammissibile un finanziamento gratuito infragruppo?
I FINANZIAMENTI GRATUITI INFRAGRUPPO
Se è vero che il contratto di finanziamento è normalmente di carattere oneroso, altresì è da ritenersi ammissibile un finanziamento gratuito infragruppo.
In tal caso, però, al fine di evitare il recupero a tassazione degli interessi sulla base del criterio di valutazione del valore normale, non è sufficiente che le parti del finanziamento qualifichino come infruttuoso il finanziamento stesso ma è necessario dimostrare che lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza è dipeso da “ragioni commerciali” interne al gruppo, legate allo specifico ruolo che la controllante assume a sostegno delle altre società del gruppo.
LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi sul trattamento tributario dei finanziamenti internazionali infragruppo in numerose occasioni ed, in particolare, di recente, nel maggio di quest’anno, ha codificato, sul punto, il seguente importante e risolutivo principio di diritto:
- In materia di “transfer pricing” internazionale ed in applicazione del criterio di riparto dell’onere della prova, in caso di finanziamento infragruppo, erogato dalla controllante italiana a una società “veicolo” estera, l’Amministrazione finanziaria deve fornire la prova della transazione ad un tasso di interesse apparentemente inferiore a quello “normale”, quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso d’interesse di mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogati a soggetti con il medesimo merito di credito dell’impresa debitrice associata);
- Dopodiché, spetta alla società contribuente fornire la prova contraria:
2.1) dimostrando la congruità del tasso d’interesse applicato ai tassi di mercato, nel senso che identica transazione tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato sarebbe avvenuta alle stesse condizioni finanziarie;
2.2.) dimostrando che il finanziamento gratuito è dipeso da “ragioni commerciali” interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno della controllata.
CONCLUSIONI
Alla luce della normativa tributaria e della giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di finanziamenti internazionali infragruppo, pertanto, laddove l’Amministrazione finanziaria intenda riprendere a tassazione gli interessi attivi del finanziamento, in base al tasso di mercato osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche comparabili erogati a soggetti con il medesimo merito di credito dell’impresa debitrice associata, deve, in primo luogo, provare che la controllante italiana ha compiuto un’operazione di finanziamento a favore della controllata estera.
Acclarato questo, la società può sempre dimostrare che il finanziamento infruttifero era dovuto a ragioni commerciali interne al gruppo o, comunque, che il tasso d’interesse applicato era coerente rispetto alle normali condizioni di mercato.
07 dicembre 2021
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.