Abstract: Il Decreto Legge n. 157/2020 (c.d. “Decreto Ristori – quater”) ha introdotto importanti disposizioni in materia di riscossione esattoriale – in particolar modo in tema di definizione agevolata e di rateizzazioni – al fine di consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti in conseguenza del protrarsi della situazione emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19.
LE MISURE IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
Nella giornata del 10 dicembre 2020 è scaduto il termine fissato dal “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) per il pagamento delle rate che venivano a scadenza nel corso dell’anno 2020 relative a tutte le forme di definizione agevolata in essere e, dunque, relative alla c.d. “Rottamazione ter” (D.L. n. 119/2018), al c.d. “Saldo e stralcio” (L. n. 145/2018) e alla c.d. “Definizione agevolata delle risorse UE” (D.L. n. 119/2018).
Il termine del 10 dicembre 2020 è stato, tuttavia, differito al 1° marzo 2021 dal “Decreto Ristori – quater”.
Per effetto di tale disposizione, i contribuenti in regola con il pagamento delle rate relative alla “rottamazione ter”, al “saldo e stralcio” e alla “definizione agevolata delle risorse UE”, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, non perderanno i benefici connessi all’adesione alla misura della definizione agevolata purché provvedano a versare integralmente le rate in scadenza nel corso dell’anno 2020 entro il 1° marzo 2021.
Per effettuare questi pagamenti sarà possibile utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” anche se il versamento viene effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie.
Il termine del 1° marzo 2021 deve essere considerato perentorio in quanto non è previsto alcun periodo di tolleranza con la conseguenza che il pagamento effettuato dopo tale data sarà acquisito dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione a titolo di acconto sull’intero debito e si perderanno i benefici connessi alla definizione agevolata.
Le misure previste dal “Decreto Ristori – quater” riguardano esclusivamente le rate della “rottamazione ter”, del “saldo e stralcio” e della “definizione agevolata delle risorse UE” con scadenza nel corso dell’anno 2020 con la conseguenza che per le rate, relative alle misure medesime, in scadenza nel corso dell’anno 2021 e negli anni successivi, restano confermati i termini di pagamento riportati sulla “Comunicazione delle somme dovute” con un periodo di tolleranza, rispetto alla scadenza, di 5 giorni.
LE MISURE IN MATERIA DI RATEIZZAZIONI
Il “Decreto Ristori – quater” prevede, altresì, delle agevolazioni con riguardo alla presentazione delle richieste di rateizzazione da parte del contribuente.
In particolare, con riferimento alle richieste di rateizzazione presentate nel periodo compreso tra il 30.11.2020 ed il 31.12.2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà che giustifica la concessione della rateizzazione deve essere provata dal contribuente solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateazione sia superiore ad Euro 100.000,00.
Pertanto, per le istanze di rateazione relative a somme pari od inferiori ad Euro 100.000,00 la situazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, necessaria ai fini del riconoscimento della rateazione, si considera presunta e, dunque, sempre esistente senza che sia necessario fornire documentazione finalizzata a comprovarla.
Per le istanze di rateazione relative a somme superiori ad Euro 100.000,00 sarà, invece, necessario documentare, ai fini della concessione del beneficio, il ricorrere di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Inoltre, in caso di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate nella finestra temporale compresa tra il 30.11.2020 ed il 31.12.2020, il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determinerà l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate purché, alla data del pagamento della prima rata, non si sia già tenuta la vendita con esito positivo o non sia stata già presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia già reso dichiarazione positiva o non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Sono, poi, previste delle misure agevolative tanto nei confronti dei contribuenti con piani di rateazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica dal Covid-19 (8 marzo 2020) quanto nei confronti dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima rottamazione” (D.L. n. 193/2016), della “Rottamazione – bis” (D.L. n. 148/2017), della “Rottamazione – ter” (D.L. n. 119/2018) e del “Saldo e stralcio” (L. n. 145/2018) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute.
I primi potranno presentare, entro il 31.12.2021, una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
I contribuenti decaduti dai benefici della “prima rottamazione”, della “Rottamazione – bis”, della “Rottamazione – ter” e del “Saldo e stralcio” (per queste due ultime misure si fa riferimento, naturalmente, solo al mancato pagamento delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2019) potranno richiedere la rateizzazione del pagamento per le somme ancora dovute.
Infine, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31.12.2020, la decadenza dai piani di rateizzazione si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo delle 5 rate ordinariamente previste.
09 dicembre 2020
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
-
Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
Visualizza tutti gli articoli
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.