Abstract. Ai fini dell’accesso al beneficio cd. “Superbonus 110%” è necessario, oltre al possesso di determinati requisiti individuati nel Decreto Rilancio, l’ottenimento di tutta una serie di documenti, tra cui asseverazioni ed attestazioni di conformità rilasciate da tecnici abilitati e intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Ma cosa rischia chi attesta il falso?
1) Il “Superbonus 110%”.
Si tratta di una misura agevolativa prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 a favore di coloro che abbiano eseguito interventi di efficientamento energetico, interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Sostanzialmente, per questo tipo di interventi è stata elevata al 110% l’aliquota di detrazione per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2022.
Questo termine è stato prorogato sino al 31 dicembre 2022, per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, alla data del 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Il beneficiario della misura, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, può scegliere la modalità di beneficiare della misura attraverso lo sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
2) False attestazioni.
Nel Decreto Rilancio è previsto che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Le attestazioni previste dall’art. 119 del Decreto Rilancio sono: l’attestato di prestazione energetica (cd. “APE”), l’asseverazione di conformità e di congruità, visto di conformità.
Ma chi sono i soggetti abilitati al rilascio delle anzidette attestazioni e asseverazioni cui fa riferimento la norma?
Si tratta di quei soggetti che, ai fini della legge penale, esercitano un servizio di pubblica utilità, identificati dal comma 1, dell’art. 359 c.p., “nei privati che esercitano altre professioni (diverse dalle professioni forense e sanitarie), il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi”.
Tanto chiarito, va detto che sia l’attestato di prestazione energetica, cd. “APE” (previsto dal comma 3 dell’art. 119 del Decreto Rilancio) che l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e sulla congruità delle spese sostenute (previste dall’art. 119, comma 13, lett. a), costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio poiché sono rese nelle forme ed agli effetti descritti dall’art. 47, D.P.R. 445/2000.
Si tratta di una precisazione di non poco conto giacché, ai sensi dell’art. 76, comma 3, D.P.R. 445/2000, le anzidette asseverazioni devono considerarsi come fatte al pubblico ufficiale in atto pubblico.
La conseguenza è che il tecnico abilitato si troverà a rispondere del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico previsto dall’art. 483 c.p., norma che punisce con la reclusione fino a due anni “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.
Non essendo previsto che il visto di conformità e le asseverazioni relative agli interventi antisismici (previste dalla lettera b), comma 13, dell’art.119 del Decreto) siano prodotte nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, l’autore della falsa attestazione, in questo caso, potrà essere chiamato a rispondere del delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
3) Conseguenze per le indebite detrazioni fiscali.
Va detto che, oltre ai menzionati delitti di falso, sono previste pene severe anche per coloro che hanno beneficiato indebitamente delle detrazioni fiscali connesse al Superbonus 110%.
Di primo acchito ci vengono in mente i delitti di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) ma, a ben guardare, un posto d’onore deve essere riservato ai delitti tributari.
Infatti, le fattispecie che astrattamente potrebbero essere contestate sono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000), quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000) e l’indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).
Le ipotesi possono essere tante.
Potrebbe verificarsi che gli interventi previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio, finalizzati ad ottenere le detrazioni fiscali nella misura del 110%, non siano stati proprio realizzati, che siano stati realizzati per quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati in fattura o siano stati realizzati ma i costi indicati in fattura siano maggiori di quelli effettivi.
In questa ipotesi verrebbe a configurarsi il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000), punito con la reclusione da quattro a otto anni se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nonché con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.
Diversa è l’ipotesi in cui i lavori siano stati effettivamente realizzati, le fatture siano state emesse per il corrispondente importo e la falsità riguarda invece la corrispondenza ai requisiti richiesti dalla legge per beneficiare della detrazione fiscale.
In questo caso, “l’indebito beneficiario” sarebbe chiamato a rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), facendo rientrare nel concetto di “mezzo fraudolento” la predisposizione e produzione di attestazioni ed asseverazioni falsificate al fine di accedere al beneficio del Superbonus 110% o, comunque, al fine di ottenerlo in misura maggiore a quello che sarebbe dovuto.
Il legislatore all’art. 1 del citato decreto legislativo ha fornito le definizioni utili alla legge stessa ed ha chiarito che per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.
Nello specifico, la norma in questione punisce “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri “mezzi fraudolenti” idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi”.
In ogni caso, dovranno essere superate le soglie di punibilità previste dalla legge, ovvero, congiuntamente: a) l’imposta evasa deve essere superiore a euro trentamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione deve essere superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta sia superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.
Sebbene il dibattito giurisprudenziale sia ancora aperto, si ritiene che qualora non siano superate le anzidette soglie di punibilità, la condotta fraudolenta integri il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.).
Quest’ultimo delitto si distingue dal più grave delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche perché, a differenza di quest’ultimo, non richiede un’induzione in errore in errore della pubblica amministrazione.
Si ritiene infatti che esso trovi applicazione tutte le volte in cui il beneficio venga concesso automaticamente, senza un preliminare controllo da parte dell’ente in ordine alla veridicità e genuinità dei documenti prodotti oltre alla fondatezza della richiesta.
4) Conseguenze per il terzo cessionario.
Sono previste conseguenze penali anche per il terzo cessionario del credito d’imposta, nell’ipotesi in cui l’indebito beneficiario abbia optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il terzo cessionario, infatti, sarà chiamato a rispondere del reato tributario di indebita compensazione (art. 10 quater, comma 2, del D.Lgs. 74/2000) se, consapevole della mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere l’ecobonus 110%, lo abbia utilizzato nella dichiarazione dei redditi ai fini del calcolo dell’imposta netta.
Si ricorda che è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
5) Conclusioni.
I “professionisti”, se non vogliono rispondere dei reati di falso ideologico di cui si è detto, dovranno prestare molta attenzione prima di rilasciare le attestazioni e asseverazioni di conformità necessarie per la concessione della misura “Superbonus 110%.
A coloro che invece hanno intenzione di accedere alla misura agevolativa in parola ci si sente di consigliare di rivolgersi a dei professionisti qualificati ed abilitati al rilascio delle anzidette asseverazioni e certificazioni, diffidando da chi le promette nel giro di poche ore e magari via web.
Infine, si ricorda che oltre alle conseguenze penali di cui si è detto, sarà cura della Agenzia delle Entrate recuperare la somma corrispondente alla detrazione non dovuta, maggiorata di sanzioni ed interessi.
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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