Requisiti di accesso alla procedura di sovraindebitamento
L’impresa agricola che attraversa una situazione di crisi da sovraindebitamento, in considerazione della sua qualificazione soggettiva, a prescindere dal superamento delle soglie di rilevanza previste per le imprese assoggettabili al fallimento e alle altre procedure concorsuali, può uscire dalla crisi beneficiando delle procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento.
In particolare, potrà proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi finalizzato a riprendere il suo percorso produttivo.
L’impresa agricola, infatti, è soggetta non solo al rischio d’impresa, ma anche a quello metereologico, ragione per la quale l’imprenditore che esercita un’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 c.c.), così come l’imprenditore agricolo professionale, le società agricole (previste dal D.lgs. 99/2004) e le società personali, cooperative e di capitali, possono accedere alla procedura di sovraindebitamento (a condizione che un socio nelle società di persone, o un quinto dei soci nelle cooperative, o almeno un amministratore nelle società di capitali, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale e se l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività agricole e connesse) .
L’ambito di applicazione della procedura è quindi piuttosto ampio, considerato che rientrano nell’ambito agrario tutte quelle attività che sono dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico e considerato che sono attività che non devono presentare necessariamente un rapporto tra produzione e fondo, essendo sufficiente che tale rapporto sia solo potenziale.
La procedura
L’impresa agricola, dopo aver fornito la documentazione necessaria per ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale può proporre un accordo di ristrutturazione caratterizzato dal principio della parità di trattamento dei creditori concorsuali e che, con l’apertura della procedura, comporta il blocco delle esecuzioni in essere ed impedisce l’avvio di nuove esecuzioni in danno del patrimonio dell’impresa.
La proposta può prevedere la continuità aziendale e quindi prevedere di generare il flusso economico utile al pagamento dei debiti in misura ridotta, eventualmente con l’intervento di un garante che fornisca finanza esterna, in modo da contribuire alla fattibilità del piano proposto.
Sotto un diverso profilo la procedura prevede, previa verifica dell’ammissibilità e dell’omologa, che la decisione sia vincolante per tutti i creditori, anche per coloro che hanno espresso un voto sfavorevole (fermo restando la necessità che la proposta sia approvata dal 60% dei creditori chirografari).
L’accordo proposto dal debitore sovraindebitato, deve essere comunque fattibile (cioè effettivamente possibile e realizzabile) e deve essere più conveniente rispetto all’alternativa rappresentata dalla liquidazione del patrimonio.
Lo scopo della procedura è quello di limitare il ricorso a procedure esecutive o comunque meramente distruttive, garantendo ai creditori una soddisfazione (anche se parziale), consentendo all’azienda di godere dell’esdebitazione senza dover far ricorso ad una procedura di liquidazione del patrimonio (ipotesi residuale da valutare nel caso in cui l’imprenditore non voglia ristrutturare l’impresa o non vi siano le condizioni per farlo, o nel caso in cui non vengano raggiunte le maggioranze richieste; la procedura in questo caso condurrà all’esdebitazione dopo almeno 4 anni dall’apertura della procedura).
In conclusione
La procedura di sovraindebitamento dà alle imprese agricole la possibilità di porre rimedio al loro sovraindebitamento, anche nel caso in cui abbiano dimensioni patrimoniali ed economiche rilevanti e consente di ottenere il blocco dall’aggressione dei creditori, attraverso la proposizione di un piano di pagamenti effettivamente sostenibile per l’impresa, elaborato in base alla sue concrete capacità economiche e patrimoniali.
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