Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019)
In una precedente pubblicazione vi
abbiamo informato delle importanti novità introdotte in materia di
reati tributari dall’art. 39 del Decreto Legge n. 124/2019 (cd. “Decreto
Fiscale”) avente ad oggetto Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26/10/2019, primo
tra tutti l’introduzione dei “reati tributari” all’interno dell’elenco dei
reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.
Questo contributo ha lo scopo di aggiornare il
precedente scritto a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione,
in materia di reati tributari, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019.
Di seguito le modifiche apportate in sede di conversione con riferimento
alla pena della reclusione
alle soglie di punibilità
alle circostanze attenuanti ed alle cause di punibilità
alla confisca per sproporzione
al d.lgs. n. 231/2001 in relazione alla commissione dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000
Con riferimento alla pena della reclusione.
Come abbiamo già visto nella nostra precedente pubblicazione con il Decreto Legge n. 124/2019 il Legislatore ha inasprito drasticamente le pene della reclusione previste per gli evasori e diminuito le soglie di punibilità. Tuttavia, in sede di conversione in legge ha diminuito la pena massima per il reato di dichiarazione infedele portandola dai 5 anni previsti nel Decreto Legge a 4 anni e 6 mesi e la pena massima del reato di omessa dichiarazione diminuita a 5 anni rispetto ai 6 anni originariamente previsti nell’anzidetto decreto.
Con riferimento alle soglie di punibilità.
Il decreto legge n. 124/2019 aveva previsto
la diminuzione della soglia di punibilità per i reati di dichiarazione infedele
(il valore dell’imposta evasa era stato abbassato da
€ 150.000,00 a € 100.000,00), di omesso versamento delle
ritenute dovute o certificate (il limite delle
somme dovute e non versate che avrebbe fatto scattare la sanzione scendeva da €
150.000,00 ad € 100.000,00) e omesso versamento
dell’Iva (il limite minimo della somma dovuta e non versata passava
da € 250.000,00 ad € 150.000,00 per ciascun periodo di imposta).
La legge di conversione ha riportato le soglie di punibilità previste per il reato di omesso versamento delle ritenute certificate e per quello di omesso versamento dell’Iva ai livelli originari introdotti dalla riforma del 2015 e pertanto rispettivamente ad € 150.000,00 (per il primo delitto) ed € 250.000,00 (per il secondo delitto).
Con riferimento alle circostanze attenuanti ed alle cause di non punibilità.
L’unica modifica apportata in sede di conversione del Decreto Legge 124/2019 è la sostituzione per il delitto di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) dell’avverbio “singolarmente” con “complessivamente” pertanto è previsto che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.
Con riferimento alla confisca allargata o per sproporzione per le fattispecie penal-tributarie.
Abbiamo già visto nel precedente contributo che il cd. “Decreto Fiscale” non si è limitato
ad inasprire le pene ed abbassare le soglie di punibilità per i reati in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nel modo e nella misura
in cui abbiamo detto, ma ha esteso anche la confisca
cd. allargata o per sproporzione a tali reati, introducendo casi particolari e
prevedendoli all’art. 12 ter del d.lgs. n. 74/2000.
Tuttavia, in sede di conversione
in legge, è stato ristretto l’ambito di applicazione della norma alle
violazione degli articoli 2, 3, 8 ed 11 mentre la versione
originaria contenuta nell’anzidetto Decreto Legge prevedeva la sua applicazione
ad un numero più ampio di delitti e, nello specifico, a quelli di cui agli
articoli 2, 3, 4, 8, 10, 10 quater, 11 del D.Lgs. n. 74/2000.
Di seguito si riporta la norma di legge.
Art. 12-ter.
Casi particolari di confisca.
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito
indicati, si applica l’articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro
duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2;
b) l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto
previsto dall’articolo 3;
c) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei
documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto
dall’articolo 8;
d) l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è
superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11,
comma 1;
e) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2.
Con riferimento al d.lgs. n. 231/2001 in relazione alla commissione dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
Nel rimarcare che una
delle più importanti novità del Decreto Fiscale ha riguardato l’introduzione
dei “reati tributari” all’interno dell’elenco dei reati presupposto
previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (il comma 2, dell’art. 39 del citato
Decreto Legge n. 124/2019 ha inserito infatti all’interno del D.Lgs. 231/2001
l’art. 25-quinquiesdecies -Reati tributari – in virtù del quale “In relazione
alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo
2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente
la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”), si rimanda al
contenuto della nostra precedente pubblicazione e si aggiunge che la legge di conversione si è preoccupata di
specificare le sanzioni pecuniarie applicabili all’ente in ipotesi di
commissione di reati tributari.
Di seguito si riporta
l’articolo di riferimento come novellato dalla Legge n. 157/2019.
Dopo l’articolo
25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e’ aggiunto il
seguente:
Art. 25-quinquiesdecies. – (Reati tributari). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e’ aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Effetti sul piano processuale e sostanziale dell’innalzamento della pena della reclusione prevista per i reati tributari.
Dal punto di vista
processuale
l’innalzamento della pena della reclusione a 5 anni per il delitto di omessa
dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000) comporta l’applicazione dellacustodia
cautelare in carcere (art. 280, co. 2, c.p.p.) anche per questo delitto.
Dal punto di vista sostanziale invece l’aumento della
pena massima prevista della Legge in esame per i reati di cui agli articoli 2,
3, 8 e 10 comporta una dilatazione del termine di prescrizione dei singoli
reati, giacché, come è noto, esso deve essere calcolato in combinato disposto
degli art. 157 c.p. e 17 comma 1 bis D.L.gs. n. 74/2000, la cui,
quest’ultima norma, stabilisce che i termini di prescrizione per i
delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del D.Lgs. n. 74/2000 sono elevati di
un terzo.
Per un’analisi più approfondita
del Decreto Fiscale, sempre per parte riguardante i reati tributari, si invita
alla lettura del precedente articolo essendo rimaste invariate le altre
disposizioni contenute nel detto decreto.
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DISCLAIMER La presente Nota ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.
L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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