La situazione determinata dalla diffusione epidemiologica in Italia del virus COVID-19 ha portato il Governo all’adozione di un susseguirsi di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria che si è creata nel nostro Paese. Unico monito, nonché obbligo, in questo momento è quello di restare a casa.
Proprio al fine di consentire l’osservanza di tale obbligo e contenere la diffusione del virus il Governo ha incentivato il lavoro agile che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.
Ma che cosa si intende per lavoro agile (cd. “smart working”)?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo ha definito «una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività».
Ebbene, nonostante oggi le tecnologie che supportano da remoto siano già ampiamente diffuse, tant’è che sono numerose le aziende che hanno immediatamente introdotto lo “smart working” ed hanno approfittato dell’attuale emergenza sanitaria per sperimentare nuovi metodi di lavoro nonché nuovi strumenti e canali digitali vi sono tuttavia realtà aziendali che non consentono l’attivazione del lavoro agile o almeno non lo consentono per tutti i lavoratori, con la conseguenza che tanti sono ancora i lavoratori che, in piena emergenza sanitaria, sono costretti a recarsi sul posto di lavoro.
Quali sono allora le responsabilità penali in cui può incorrere il datore di lavoro nel caso in cui il contagio del Coronavirus si sia diffuso nell’ambiente di lavoro?
Qualora non siano state adottate tutte le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e ne sia derivata la malattia o la morte del lavoratore, il datore di lavoro della società può incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità dell’omicidio colposo in caso di decesso del lavoratore (art. 589 e art. 590 c.p.).
Ma non è tutto!
Qualora sia provato che il reato di lesioni gravi o gravissime e/o quello di omicidio colposo sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, inevitabili saranno le conseguenze anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Costituendo infatti i reati di lesioni (gravi o gravissime) e di omicidio colposo reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, potrebbe essere contestata alla società la responsabilità amministrativa degli enti in relazione all’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001.
Tale responsabilità potrebbe essere ritenuta sussistente nell’ipotesi in cui la società abbia omesso di adottare le misure di prevenzione del contagio, ad esempio per risparmiare costi per l’adeguamento delle misure di prevenzione a discapito della salute dei lavoratori.
Qual è la conseguenza in caso di condanna per uno dei predetti delitti?
Ai sensi dell’art. 25 septies del D Lgs. n. 231/2001 è prevista l’applicazione all’ente di una sanzione pecuniaria che, nell’ipotesi reato di omicidio colposo, può arrivare fino a 1,5 milioni di euro nonché l’applicazione delle misure interdittive previste dall’art. 9 del medesimo decreto legislativo (che possono spaziare dall’interdizione dall’esercizio dell’attività, alla sospensione e revoca di autorizzazioni, di licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, all’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi ed al divieto di pubblicizzare beni o servizi).
Quali sono gli elementi che consentono di attribuire la responsabilità penale del datore di lavoro?
• Dovrà essere accertato che il contagio del lavoratore dal virus Covid-19 sia avvenuto nel luogo di lavoro e non anche nella propria abitazione o in altro ambiente frequentato dal lavoratore per motivi personali e privati.
• Dovrà essere accertato che il contagio del lavoratore al Coronavirus sia avvenuto a causa della mancata adozione da parte del datore di lavoro di tutte le misure atte a prevenire il contagio e la diffusione del virus.
Quali sono i rimedi cui possono ricorrere i datori di lavoro per evitare il rischio di contagio da Coronavirus tra i propri dipendenti?
Adozione di misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in base ai principi ed agli obblighi contenuti dall’art. 32 della Costituzione, dall’art. 2087 del codice civile e dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”).
Osservanza degli obblighi contenuti nell’art. 18 del citato Testo Unico, tra cui:
1. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
2. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
3. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
5. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
6. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
L’attuale emergenza sanitaria impone inoltre al datore di lavoro l’obbligo di
• predisporre, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 31 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008 e del medico competente nominato ai sensi dell’art. 38 e seguenti del medesimo decreto, specifici piani di intervento volti a rafforzare le ordinarie misure igienico-sanitarie.
Appare utile inoltre
• l’aggiornamento da parte del datore di lavoro del Documento dei Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs n. 81/2008 relativamente al rischio del contagio da COVID-19 e l’elencazione delle misure di tutela ed attenuazione dello stesso.
Grava sul datore di lavoro anche
• l’obbligo di ridurre al minimo i cd. “rischi da interferenze” previsto dall’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008
a tal proposito, dovrà adottare all’interno della società tutte le misure atte a disciplinare, regolare e limitare l’accesso da parte di terzi (fornitori, clienti, appaltatori, committenti) al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio
nell’ipotesi di contratto di appalto, dovrà verificare che la ditta appaltatrice abbia, a sua volta, adottato tutte le misure previste dalla legge per evitare il rischio di contagio da Covid-19 dei suoi lavoratori (attraverso, ad esempio, una certificazione dell’adozione di tutte le misure di prevenzione del rischio del contagio).
In questo clima di emergenza sanitaria
– fondamentale è il ruolo svolto dall’Organismo di Vigilanza che, anche attraverso l’aggiornamento del Modello Organizzativo, potrà verificare quali misure siano state adottate dalla società per prevenire il rischio del contagio da Coronavirus dei lavoratori e scongiurare attribuzioni di responsabilità penali in capo al datore di lavoro e all’ente stesso.
L’OdV attraverso l’assunzione di informazioni, anche documentali, potrà verificare
- se è stato favorito l’accesso al lavoro agile
- se è stata adottata la distanza di sicurezza di un metro tra i lavoratori all’interno dell’azienda
- se i lavoratori sono stati dotati di misure di protezione individuale per prevenire il contagio come guanti, mascherine, tute, ecc.
- se sono stati limitati i contatti con i fornitori attraverso procedure di transito in ingresso ed uscita, magari attraverso percorsi, al fine di limitare le possibilità di contatto con il personale
- se vi è stata la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, comprese le aree comuni di svago e le mense
- se sono stati rimodulati i turni
- se sono stati scaglionati gli orari di ingresso e di uscita per evitare contatti tra i lavoratori, ecc.
Il consiglio per le imprese è quello di favorire il lavoro agevole (cd. “smart working”) e, se per esigenze aziendali ed organizzative proprio non si può fare a meno della presenza fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro, quello di attenersi scrupolosamente a tutte le misure idonee ad evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, ciò anche al fine di evitare il concreto rischio di incorrere nelle responsabilità penali di cui si è detto.
Si segnala, in proposito, il Prot. 14/03/2020 “Protocollo condiviso 14 marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” il cui obiettivo è fornire indicazioni operative finalizzati a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 che deve essere rispettato, ai sensi dell’art. 1 comma 3, del D.P.C.M. 22/03/2020 dalle imprese le cui attività non sono sospese.
Non vanno trascurate, infine, le nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, contenute nel Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 24 marzo u.s. con cui, di fatto, sono state rimodulate le norme fino a qui previste dai precedenti DPCM.
Cosa prevede il Decreto Legge 25 marzo 2020?
- Un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei trasgressori delle misure restrittive adottate per contenere il contagio del Coronavirus e la concessione di più autonomia per Regioni;
- L’adozione di una o più tra le misure previste dal decreto stesso, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili, anche più volte, fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020;
- In ipotesi di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, è consentito ai Presidenti delle regioni l’emanazione di ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.
Tra le varie misure adottate vi è il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati.
Sono state inasprite le sanzioni.
- Salvo che il fatto costituisca reato più grave, il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non saranno applicate le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del Codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
- Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
- In caso di reiterazione della violazione della stessa disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da 1 a 5 anni.
Solo il rispetto rigoroso da parte di tutti delle prescrizioni di legge consentirà alla nostra economia di ripartire al più presto, di ritornare alle nostre abitudini di vita restituendoci, di tra le altre, la libertà di circolazione e soggiorno garantita dall’art. 16 della nostra Costituzione.
Nardò, 25 marzo 2020