Abstract.
Con il d. lgs. n. 184/2021, pubblicato in G.U. nel novembre scorso, di attuazione alla direttiva dell’UE relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato ampliato l’elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
Nello specifico è stato introdotto con l’art. 25-octies.1, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
Quali sono le modifiche apportate al codice penale?
In primo luogo, il decreto legislativo in esame incide sull’art. 493-ter c.p., che non si rivolge più soltanto alla punizione delle condotte aventi ad oggetto “carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o servizi”, ma, più in generale, di quelle riguardanti anche “ogni altro mezzo di pagamento diverso dal contante”.
Intendendosi per strumento di pagamento diverso dal contante “ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali” (art. 1, lett. a) d.lgs. n. 184/2021).
In secondo luogo, è stato introdotto il nuovo art. 493-quater “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”;
In terzo luogo, è stato modificato il testo dell’art. 640-ter “Frode informatica”, ora commessa anche quando il fatto “produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale“.
Quali sono le sanzioni per l’ente nei casi di commissione dei reati presupposto?
Le sanzioni previste per l’ente sono sia pecuniarie che interdittive.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo in esame esse vanno da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter e fino a 500 quote per i delitti di cui all’art. 493-quater e all’art. 640-ter, quest’ultimo nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
Nei casi di condanna per uno dei reati sopra descritti, si applicano, inoltre, all’Ente le sanzioni interdittive indicate nell’art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001, ossia:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Cosa devono fare gli enti per adeguarsi alla novella legislativa al fine di non incorrere in responsabilità?
- Gli enti dovranno adeguare i propri modelli organizzativi ai nuovi delitti, dedicando ad essi un’apposita sezione.
- Innanzitutto, è necessaria un’analisi dei rischi finalizzata a verificare l’incidenza che i nuovi reati possono avere sull’attività aziendale.
- Sarà necessaria la predisposizione di appositi protocolli destinati alla prevenzione di tali reati, all’individuazione delle aeree di rischio ed alla implementazione delle procedure di controllo dell’utilizzo della moneta elettronica, nonché all’individuazione del responsabile dell’attività di controllo.
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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