Reati agroalimentari.
Conoscere per prevenire.
Il 25 febbraio 2020 è stato approvato dal CdM il disegno di legge di riforma dei reati agroalimentari proposto dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal Ministro delle Politiche Agricole, Forestali ed Ambientali Teresa Bellanova. Si tratta di un progetto ambizioso che prende le mosse da una proposta del Presidente della Commissione ministeriale istituita, a tal fine, nel 2015 dall’allora Ministro della Giustizia Gian Carlo Caselli.
La riforma introduce
- una riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, intervenendo direttamente sul codice penale, sul codice di procedura penale, sulla legislazione speciale e sulle leggi complementari del settore agroalimentare;
- tutta una serie di modifiche ed aggiunte al codice penale, sia nella parte relativa ai delitti di comune pericolo mediante frode e, nello specifico, in quella attinente la salute pubblica (art. 439 c.p. e ss.), sia nella parte relativa i delitti contro l’industria ed il commercio e, nello specifico, quella attinente le frodi in commercio (art. 515 c.p. e ss.).
Le principali novità riguardano
- la sostituzione dell’art. 440 c.p. (che, attualmente, punisce con la pena da tre a dieci anni la condotta di chi adultera, contraffà, corrompe sostanze alimentari prima che siano attinte o distribuite per il consumo) con il nuovo art. 440 c.p. che prevede sempre la medesima pena (da tre a dieci anni) estendendola alla condotta di chi contamina, adultera o corrompe acque, alimenti destinati al commercio e al consumo pubblico o di una o più comunità o sostanze medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica
- l’introduzione di nuove fattispecie di reato, tra cui:
Art. 440-bis c.p. (Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi)
Art. 440-ter c.p. (Omesso ritiro di alimenti pericolosi)
Art. 440-quater c.p. (Informazioni commerciali ingannevoli pericolose)
Art. 445 bis c.p. (Disastro sanitario)
Art. 517 quater.1 c.p. (Agropirateria)
- l’inasprimento delle pene principali
- l’introduzione di nuove pene accessorie
- l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti per i reati a essi riconducibili (ai sensi del d.lgs. 231/01).
Sicuramente, tra le novità più interessanti e certamente utili nella lotta allo sfruttamento dei lavoratori, al caporalato, alla adulterazione dei prodotti agroalimentari, alle frodi in commercio, si registrano i nuovi reati di disastro sanitario e agropirateria.
Il nuovo delitto di DISASTRO SANITARIO di cui all’art. 445 bis c.p. è volto alla salvaguardia della salute pubblica e punisce
- con la reclusione da sei a diciotto anni
- chi contamina, adultera o corrompe acque, alimenti destinati al commercio e al consumo pubblico o di una o più comunità o sostanze medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica (art. 440 c.p.), chi produce, importa, esporta, commercia, trasporta, vende o distribuisce alimenti pericolosi (art. 440 bis c.p.), chi omette di ritirare alimenti pericolosi (art. 440 ter c.p.), chi fornisce informazioni commerciali ingannevoli pericolose (art. 440 quater c.p.), chi adultera, contraffà, corrompe sostanze alimentari prima che siano attinte o distribuite per il consumo, chi commercia o somministra medicinali guasti e chi somministra medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (questi ultimi reati sono già autonomamente puniti, rispettivamente, dagli artt. 441, 443 e 445 c.p.)
- quando ne derivi per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone
Il nuovo delitto di AGROPIRATERIA di cui all’art. 517 quater 1. c.p., che presuppone un concetto di organizzazione e individua una sorta di associazione a delinquere di stampo “agrimafioso”, punisce
- con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 euro a 75.000 euro
- chi – fuori dai casi di associazione per delinquere e di stampo mafioso – “al fine di trarne profitto, commette in modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate” la frode in commercio di alimenti “che per origine, provenienza e qualità” siano diversi da quelli dichiarati (art. 517 sexies c.p.) o il commercio di alimenti con segni distintivi o indicazioni falsi o ingannevoli (art. 517 septies c.p.)
- con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro
- in ipotesi di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (di cui all’art. 517 quater c.p).
Attenzione agli aumenti ed alle diminuzioni della pena!
Così come il disegno di legge in esame prevede
- un aumento della pena, da un terzo alla metà, al ricorrere delle circostanze aggravanti specifiche indicate nel nuovo art. 517-octies ai numeri 1) e 2) (che analizzeremo nel prosieguo)
così, al fine di incentivare il colpevole a redimersi e collaborare concretamente con l’autorità giudiziaria o di polizia nell’azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione dei concorrenti negli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti,
- propone una diminuzione della pena dalla metà a due terzi.
Il reato di agropirateria definendo tutti i comportamenti a rischio non solo nella fase a valle della filiera (del commercio) ma anche in quella a monte: dall’utilizzo di prodotti e sostanze chimiche alle condizioni di allevamento degli animali, consentirà di punire pesantemente le frodi commesse dalle organizzazioni mafiose e di tutelare quei produttori che invece rispettano la qualità agroalimentare nonché la salute pubblica e l’ambiente.
Il DDL prevede l’aggiunta al libro II, titolo VIII, capo II, dopo l’articolo 517-quinquies (e, pertanto, all’originario delitto di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 c.p.) di due nuovi specifici reati
FRODE IN COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI (art. 517 sexies c.p.) che fuori dai casi di vendita di alimenti con segni mendaci, punisce
- con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 4.000 fino a 10.000 euro
- chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti, comprese acque e bevande, che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge
VENDITA DI ALIMENTI CON SEGNI MENDACI (art. 517 septies c.p.) che punisce
- con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro
- chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione ovvero di intermediazione di alimenti, comprese acque e bevande, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, al fine di indurre in errore il consumatore sull’origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli
Circostanze aggravanti specifiche sono individuate nell’art. 517-octies. Le pene stabilite dagli articoli 517, 517-quater, 517- sexies e 517-septies sono aumentate:
- se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;
- se l’alimento è falsamente presentato come biologico;
- se i fatti sono commessi per le finalità del commercio all’ingrosso o della distribuzione a ampi settori di mercato.
- È previsto poi un aumento di pena da un terzo alla metà se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri 1), 2) e 3) del primo comma del medesimo articolo.
L’art. 517 novies c.p. elenca inoltre una serie di sanzioni accessorie nell’ipotesi di condanna per il delitto di agropirateria, nonché per i reati di associazione a delinquere (anche di stampo mafioso), se l’associazione è diretta alla commissione di alcuno dei delitti sopra indicati
- la pena accessoria dell’interdizione (da 1 mese a 5 anni, ai sensi dell’articolo 30 c.p.)
- il divieto di ottenere per la durata indicata dal citato articolo 30 c.p.
- iscrizioni o provvedimenti,comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Attenzione! È prevista
- la chiusura temporanea, da 1 a 12 mesi, dello stabilimento o l’esercizio ove il fatto è stato commesso se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica
- la chiusura definitiva, nonché la revoca di autorizzazioni, licenze, o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l’esercizio dell’attività al ricorrere di entrambe le condizioni di particolare gravità del fatto e recidiva specifica.
Per tutti i delitti sopra analizzati il disegno di legge in esame prevede inoltre che sia disposta
- la confisca obbligatoria e per equivalente, di somma equivalente al profitto, quando non sia possibile eseguire la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti
- la confisca dei beni patrimoniali, del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica
- le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
MASSIMA ATTENZIONE alle novità introdotte in merito alla RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA GIURIDICA ai sensi del D. Lgs. 231/01!
- Vengono infatti introdotte due fattispecie delittuose
FRODI IN COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI (Art. 25 bis2). In relazione alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- per i delitti di cui agli artt. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine) e art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- per il delitto di cui all’art. 517-quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari) la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote;
- per il delitto di cui all’art. 517-quater1 c.p. (“agropirateria”) la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
Si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività
- se l’ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 del medesimo articolo.
DELITTI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA (Art. 25 bis3). In relazione alla commissione dei delitti contro la salute pubblica previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni:
- per il delitto di cui all’articolo 439, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività da uno a due anni;
- per il delitto di cui all’articolo 439-bis, la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività da uno a due anni;
- per il delitto di cui all’articolo 440, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività da sei mesi a un anno;
- per il delitto di cui all’articolo 440-bis, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività fino a sei mesi;
- per il delitto di cui all’articolo 444, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività fino a sei mesi;
- per il delitto di cui all’articolo 445-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività da uno a due anni;
- per il delitto di cui all’articolo 452, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività fino a sei mesi
Anche queste ipotesi, è prevista
- l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività nel caso in cui lo scopo unico o prevalente dell’ente sia il consentire o l’agevolare la commissione dei reati sopra indicati.
Il disegno di legge di riforma dei reati agroalimentari non si limita però ad introdurre nuovi reati ma
- all’art. 6 bis si preoccupa di “suggerire ed indicare” alle imprese alimentari costituite in forma societaria (come individuate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002) le condizioni che consentono l’esclusione della responsabilità penale e amministrativa, attraverso la previsione all’art. 6 bis di specifici “Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare”.
Come dovrà essere allora il Modello di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare? Scopriamolo insieme.
- Dovrà essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:
al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;
alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
le attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l’integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;
alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
alle periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del modello.
- Inoltre, i modelli organizzativi avuto riguardo alla natura ed alle dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, dovranno prevedere:
idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;
un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
A chi spetta il compito di vigilare sul modello organizzativo?
- Nelle piccole e medie imprese, il compito di vigilanza potrà essere affidato ad un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza nel settore alimentare, nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
- Tale soggetto sarà individuato nell’ambito di apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con provvedimento del Ministero della sviluppo economico.
- Nelle imprese alimentari con meno di dieci dipendenti e volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro, i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale, possono essere svolti direttamente dal titolare dell’impresa, purché abbia frequentato corsi di formazioni adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva (nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni che saranno definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente).
Ad ogni modo, si ritiene che, ai fini dell’esclusione della responsabilità penale e amministrativa dell’ente, non sarà sufficiente la sola adozione ed attuazione del Modello organizzativo aziendale appena illustrato ma sarà indispensabile rivedere la politica aziendale ed adattarla, o forse aggiornarla, alle nuove esigenze aziendali.
Il disegno di legge di riforma dei reati agroalimentari apporta importanti modifiche anche alla Legge n. 283/1962 (“Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e bevande”)
- Con l’introduzione dell’art. 1 bis si ammette la delega di funzioni da parte del titolare dell’impresa alimentare o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, a determinate condizioni (in analogia alla normativa prevista in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro):
- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
- Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
Importante!
- La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al titolare in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite: tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione.
- Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti o mangimi e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art 1 bis della L. n. 283/1962.
- La delega di funzioni conferita dal soggetto delegato non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite: il soggetto al quale sia stata conferita la delega dal delegato non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Resta ben inteso che si tratta ancora di un disegno di legge e che, solo con la recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è iniziato l’iter parlamentare che consentirà la sua conversione in legge. Sicuramente, l’esame di questo ambizioso progetto di legge di riforma dei reati agroalimentari renderà necessaria, oltre ad una calendarizzazione parlamentare, anche la sua assegnazione alle competenti Commissioni di Giustizia della Camera e del Senato e necessiterà dell’ausilio di competenti commissioni cui richiedere indagini conoscitive e pareri ad hoc.
È chiaro che la sua conversione in legge porterà ad una importante estensione dei reati previsti dal D. Lgs. N. 231/2001, con inevitabili ripercussioni a livello di politica e strategia aziendale dove a primeggiare, ancora una volta, saranno le imprese, in questo caso “alimentari”, dotate di un Organismo di Vigilanza in grado di assicurare l’adozione e l’efficace attuazione dei Modelli organizzativi “di ultima generazione” richiesti nello specifico settore agroalimentare.
Non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà in Parlamento. Vi terremo aggiornati!
30 aprile 2020
Mariagrazia Barretta
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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